L'equalizzatore funziona così

L'equalizzatore funziona cos�7/ meccanismo rende equivalenti i differenti regimi fiscali; dipende dal periodo di possesso, dalle aliquote dell'imposta e dal momento in cui viene pagata, dal rendimento dei titoli di Stato e dal valore delle azioni L'equalizzatore funziona cos�LE ultime novità sui redditi di capitale derivano, come detto a pagina 1, dal decre�to legislativo 19/7/2000, nume�ro 221 e dal decreto del mini�stro delle Finanze del 4/8/2000. Questa quarta modi�fica (in tre anni) e, si spera, ultima modifica al regime dei redditi di capitale ha introdot�to i cosiddetti meccanismi di armonizzazione del prelievo fiscale sui risaprmi gestiti nei differenti regimi. RIFORMA Si attendeva, a completamen�to della riforma sulla tassazio�ne delle rendite finanziarie, l'approvazione dell'equalizzatore. Ma che cos'è e come funziona? La risposta va cer�cata nel meccanismo creato dalla riforma stessa: è stata infatti introdotta la possibili�tà per il contribuente di sce�gliere fra tre regimi per dichia�rare al Fisco e tassare le proprie rendite finanziarie: dichiarazione, gestito, ammi�nistrato (vedi articoli nella pagina precedente). I vari regi�mi non si differenziano soltan�to per gli adempimenti che ne derivano ma anche per i crite�ri di imposizione (ossia di determinazione temporale de�gli imponibili tassati). MATURAZIONE Il criterio di imposizione pre�ferito dal legislatore è stato quello della tassazione per maturazione, che costituisce appunto il criterio naturale di imposizione per i contribuen�ti che hanno scelto il «regime gestito» di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 461/97. In questo regime, come ricor�dato in precedenza, l'imposta sostitutiva viene applicata sul risultato di gestione matu�rato al termine di ciascun periodo d'imposta. Se il risul�tato è negativo, l'imposta non viene applicata e la cifra nega�tiva viene utilizzata a compen�sazione del risultato della ge�stione del periodo d'imposta successivo (non oltre il 4 ). RIMBORSO Negli altri due regimi, «ammi�nistrato» e «dichiarato», inve�ce, l'imposta viene applicata secondo il criterio della realiz�zazione, cioè quando si verifi�cano la cessione o il rimborso. Con una ulteriore differenza. Nel sistema amministrato, di cui all'articolo 6 del dlgs. 461/97, l'imposta è determina�ta dall'intermediario al momento della cessione o del rimborso, dopo aver ridotto la plusvalenza di eventuali mi�nusvalenze realizzate prece�dentemente (ma non oltre il quarto anno). Invece, nel regi�me della dichiarazione (di cui all'articolo 5 dello stesso de�creto), l'imposta è calcolata dal contribuente nella dichia�razione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la cessione o il rimborso, dopo aver determinato la base im�ponibile come differenza tra le plusvalenze realizzate nell' anno e le minusvalenze gene�ratesi per effetto di cessioni o rimborsi intervenuti nello stesso anno o in anni prece�denti (ma non oltre il quarto). L'imposta è poi versata nello stesso termine previsto per il versamento a saldo delle im�poste risultanti dalla dichiara�zione dei redditi. OBIETTIVO Considerato che uno degli obiettivi principali della rifor�ma della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diver�si di natura finanziaria è stato quello di garantire la neutrali�tà dell'imposta rispetto alle scelte deg i investitori, l'arti�colo 82 comma 9 del Tuir ha previsto l'applicazione di uno strumento attraverso il quale, senza snaturare i principi giu�ridici sottostanti le due diver�se discipline, fosse possibile rendere la tassazione al realiz�zo equivalente, sotto il profilo finanziario, a quella al matu�rato. RETTIFICA Questo sforzo di equiparazio�ne viene realizzato da la legge con l'introduzione di un ele�mento di rettifica (equalizzato�re), calcolato tenendo conto: del periodo di possesso delle eventuali variazioni delle aliquote dell'imposta so�stitutiva del momento di pagamento della stessa dei tassi di rendimento dei titoh di Stato e delle quotazio�ni dei titoli negoziati in merca�ti regolamentati. ELEMENTI Le modalità applicative dell' equalizzatore sono diverse a seconda che: si tratti di titoli o strumenti finanziari negoziati o meno in mercati regolamentati; per i titoli quotati si farà riferimen�to alla banca dati presso l'Uic (Ufficio italiano cambi) si operi nel regime della dichiarazione oppure in quello del risparmio amministrato si tratti di redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in fondi comuni esteri «armo�nizzati». A CHI E QUANDO L'equalizzatore si applica: alle plusvalenze, ai differen�ziali positivi, ai proventi, alle minusvalenze, ai differenziali negativi e alle perdite, realizza�ti a decorrere dall'1/1/2001 ai redditi di capitale derivan�ti dalla partecipazione a fondi comuni esteri «armonizzati», percepiti a decorrere dalP1/1/2001. PARTECIPAZIONI Un'ulteriore novità introdotta dal decreto legislativo numero 221/2000 riguarda la riduzione (a certe condizioni) delle ali�quote di imposta sostitutiva a carico degli Organismi di inve�stimento collettivo del rispar�mio. Tali organismi, che sono rappresentati da fondi comuni mobiliari italiani ed esteri e Sicav-Società di investimento a capitale variabile, erano sog�getti, per le plusvalenze relati�ve a tali partecipazioni, che rientrano nel risultato matura�to della gestione, all'imposta sostitutiva del 270Zo invece che a quella del 12,50Zo (articolo 8 decreto legislativo 505/99), qualora i partecipanti a tali organismi fossero meno di 500. ISTITUZIONI La novità introdotta dall'artico�lo 1 del dlgs. 221/2000, con decorrenza 1/1/2000 stabilisce che l'imposta sostitutiva del 270Zo non si applica più alle partecipazioni detenute dagli organismi di investimento col�lettivo con meno di 500 aderen�ti a condizione che le quote o le azioni di tali organismi siano detenute per più del 500Zo da investitori istituzionali, sogget�ti alla vigilanza della Banca d'Italia, della Consob, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dell'Isvap e dell'Uic. ASSICURAZIONI Ultima modifica, di minore interesse per la generalità dei contribuenti, è stata una modi�fica introdotta a beneficio del�le imprese di assicurazione sui criteri per la rilevazione nel reddito dei proventi derivanti dalla partecipazioni in Organi�smi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm). EQUALIZZATORE SI APPLICA A... Redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 comma liettera da c-bis a c-quinquies del Tuir Redditi da capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni esteri Originati da un possesso delle attività superiore ai 12 mesi SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche Società semplici e i soggetti ad esse equiparati Enti non commerciali Sempre che! redditi non siano conseguiti nell'ambito dell'esercizio di imprese commerciali o arti e professioni CHI LO APPLICA Gli intermediari abilitati peri soggetti che hanno optato per il risparmio amministrato Il contribuente stesso che ha scelto di procedere autonomamente, in sede di dichiarazione, al calcolo delle plusvalenze o minusvalenze Acquisto nel mese di giugno 2000 di 3000 azioni Alfa S.p.A. al prezzo di 3,7 Acquisto nel mese di luglio 2000 di 2000 azioni Alfa S.p.A. al prezzo di 3,2 Acquisto nel mese di ottobre 2000 di 3000 azioni Alfa S.p.A. al prezzo di 2,6 ' Vendita a fine ottobre 2000 di 3000 azioni Alfa S.p.A. al prezzo di 3,1 La banca (sono in regime di risparmio amministrato) ha fatto i calcoli sulle 3000 azioni Alfa S.p.A. acquistate ad ottobre, e quindi in plusvalenza, accreditandomi sul conto titoli la plusvalenza al netto dell'imposizione fiscale. Perchè? Esiste una norma fiscale oppure è a discrezione? R. R. Torino Il caso prospettato dal lettore è esplicitamente previsto dalla nuova normativa sulla tassazione delle rendite finanziarie. L'articolo 81 comma 1 bis del Tuir, aggiunto dal dlgs. 461/97 prevede esplicitamente che nella determinazione della plusvalenza da cessione "si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquistati in data più recente". Il comportamento tenuto dall'intermediario è, quindi, corretto. Si sottolinea che il lettore avrebbe dovuto tenere il medesimo comportamento nel caso di scelta del regime della dichiarazione.

Luoghi citati: Torino