Le proteste dell'assicuratore di Giuseppe Alberti

Le proteste dell'assicuratore Le proteste dell'assicuratore é!Sh CONDOMINIO Regolamento e decoro dell'edifìcio al obbligatorio il consenso 7 dell'assemblea condomi�niale per installare condi�zionatori d'aria con unità 1 esterne, sulle facciate con�dominiali?». Lettera firmata (CE). Per sapere quando un'opera edili�zia mette in pericolo il «decoro architettonico dell'edificio», occor�re sapere che cosa è il «decoro». Secondo la Cassazione ò «l'estetica data dall'insieme di linee o struttu�re che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti, nonché all'edificio slesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico». MOTIVAZIONE In questo senso qualsiasi palazzo anche di edilizia economica popo�lare ha un suo decoro. Il giudizio su quando l'estetica sia lesa è compito del giudice: se la sentenza è motivata non può essere impu�gnata in Cassazione (sentenza n. 1297, del 7/2/98). Secondo alcune pronunce, il giudice deve decidere se l'opera apporta un deprezza�mento economicamente valutabi�le dell'edificio: se ciò non accade e l'alterazione non è grave o appari�scente e magari accompagnata da una qualche utilità per tutti, non c'è la violazione (Cassazione, 6/10/97, n. 9717). Il diritto ad agire per la tutela si prescrive in 20 anni (Cassazione, 19/10/98, n. 10334). DOPPIATESI Tuttavia il regolamento condomi�niale può, a buon diritto, ampliare il concetto di «decoro architettoni�co», imponendo particolari prescri�zioni, come ad esempio il divieto di installare tende sui balconi di colore e tipo diversi da quelli prescritti, o quello di cambiare il tipo di infissi o, addirittura, quello di eseguire qualsiasi opera senza l'assenso dell'assemblea di condo�minio. Sul fatto che il regolamento debba fissero per forza contrattua�le 0 assembleare non c'è ancora chiarezza. La Cassazione ha sposa�to l'una tesi (sentenza n. 11121/99) e l'altra (sentenza n. 8731/98). ANTENNE Se certe opere possono essere sem�pre lesive dell'estetica dell'edificio (por esempio la sopraelevazione di un palazzo con siile,' architettonico diverso), per altre il dubbio è lecito. Il fatto che sia il giudice a decidere, e che non esistano regole precise, aumenta l'incertezza. Va infine tenuto conto che l'installa�zione di antenne televisive e radioamatoriali va sempre permessa, perché il diritto all'informazione è costituzionalmente protetto e pre�vale su quello della tutela del decoro. Si può però pretendere che l'antenna vada posta dove reca il minimo disturbo estetico. ASSENSO Nel caso posto dal lettore, ci pare che le unità esterne del condiziona�tore, soprattutto se disposte sulla facciata che dà sulla strada e non mascherate, per esempio, da un balcone, rendano opportuno l'as�senso del condominio. Senza di�menticarsi, però, che una decisio�ne a maggioranza in assemblea non basta: il diritto a godere dell' estetica del palazzo appartiene a ogni singolo condomino. Perciò ogni proprietario può pretendere la rimozione delle unità esteme. Altri casi concreti: è stato conside�rato lesivo del decoro installare serramenti metallici con doppi ve�tri o trasformare un giardino con�dominiale in parcheggio. Vicever�sa è stato considerato ammissibile cingere un giardino a proprietà esclusiva con una cancellata diver�sa per stile da quella del condomi�nio 0 realizzare una veranda su una terrazza che affacci in cortile. Silvio Rezzonico presidente Confappi-Fna (Confederazione piccola proprietà immobiliare) CONCORDO in parte con la sua risposta pubblicata il 27/7 alla lettera del signor Quaglia. Il fatto che anche —I i «promotori seri» come li chiama lei non sempre diano consi�gli giusti, soprattutto se valutati a posteriori, mi sembra evidente e mi è piaciuto il parallelo con il medico di famiglia. Non sono inve�ce affatto d'accordo sul fatto che l'assicurazione re-auto sia un pro�dotto standardizzato, che non ne�cessita di personalizzazione e con�sulenza. Senz'altro la mia opinio�ne è condizionata dal fatto che faccio l'agente di assicurazioni da 15 anni per una compagnia che lavora molto nel ramo auto ma può farsi un'idea della quantità di dubbi negli utenti e delle differen�ze di risposte possibili da parte delle compagnie consultando il newsgroup it.diritto.assicurazioni dove la gran parte delle discussio�ni vertono su problematiche ine�renti la re-auto. Per farle un paio di esempi, ci sono compagnie che nel prodotto auto base non garanti�scono la guida in slato di ebbrezza, o limitano il possibile conducente della vettura e una serio di altre circostanze con la spiacovolo con�seguenza che in caso di sinistro l'ulente si può trovare a essere esposto a esborsi anche mollo ingenti. Le auguro inoltre di non dover provare personalmente l'ef�ficienza u la tempestività del servi�zio post-sinistro dato dai vari ope�ratori telefonici e numeri verdi (servizio introdotto, ahimè, anche dalle compagnie «tradizionali», con riduzione dei costi a scapito dol servizio). Parificare il prodotto re-auto a libri o dischi o altri beni di consumo «standard» (questi si che si possono comprare via Inter�net senza grossi rischi) è, secondo me, decisamente non corretto. L'af�fermazione è ancor meno corretta se abbinata alla spudorata e (forse) gratuita pubblicità di un gruppo di A cura di GLAUCO MAGGI brokeraggio senza l'indicazione «informazione pubblicitaria» in margine all'articolo. Trovo che, in genere, l'informazione sulle assi�curazioni non sia uno dei settori in cui il suo giornale, che seguo da tempo, brilla per precisione e com�pletezza. Cordialmente. Renato Raina (via Internet) Registriamo, scusandoci per il ritardo, le note critiche del signor Raina, che però correttamente ammette di parla�re come parte in causa. Ed è una parte, l'industria delle assicurazioni, messa duramente sotto accusa quest'estate anche dall'Autorità Antitrust, che ha accompagnato la reprimenda con una multa complessiva da 700 miliardi comminata a 38 compagnie. Che sono state criticate per aver ritoccato le tariffe verso l'alto con una «sensibile accelerazione nell'ultimo periodo» e con un «sostanziale allineamento dei premi». Tra il '94 e il '99 i prezzi in Italia sono cresciuti del 63'#i rispetto alla media europea, e del Bó'fo nel solo triennio '96-99. Commenta l'Authority: «Se i premi italiani avessero seguito evoluzioni analoghe a quella media degli altri Paesi europei, i consumatori italiani avrebbero risparmiato per la soia assicurazione auto nel '99 premi per circa 7 mila miliardi di lire». Citando il sito di brockeraggio che fa un lavoro di ricerca confrontando le tariffe tra le diverse compagnie, scovan�do quelle meno care a parità di servizio, Tuttosoldi, al pari di tutti gli altri giornali che hanno dato notizia dell'iniziativa (cos�come sono stati menzionati di volta in volta siti che Chi desidera risposte in tema di risparmio e investimenti, banca, casa, fisco, pensioni e previdenza scriva a: Tuttosoldi via Marenco 32 10126 Torino propongono gli stessi confronti «scomo�di» nel campo dei mutui, o dei fondi comuni, o delle tariffe telefoniche, o dei costi bancari) ha fatto opera di informazione e non di propaganda. Ma se il malizioso lettore legge notizie simili come pubblicità, le intenda come «Pubblicità Progresso». Gratuita. Spese di polizza non dichiarate Ho stipulato due polizza vita con Risparmio Vita (controllata dalla Banca Crt) denominate Piano 2000, una intestata a me, l'altra a mia moglie, a distanza di un anno. A parte il diverso rendimento mini�mo garantito (407o per me, 30Zo per mia moglie), rilevo che mi sono state addebitate spese non indica�te nello stampato della polizza. La banca sostiene che tali spese sono state comunicate all'Isvap, e quin�di è tutto in regola, ma lamento che non siano state comunicate a me. Non potendo disdettare le polizze (anche per motivi fiscali) come fare a non pagare le speso pretese dalla banca in futuro? Giuseppe F. Alpignano (TO) Il diverso rendimento minimo garantito sulle due polizze stipulate dipende dall'andamento del mercato finanzia�rio, che negli anni scorsi ha fatto registrare un calo dei tassi (interrotto solo nel 2000) che ha portato a un inevitabile calo del livello garantito dalle compagnie: è un fatto di mercato, identico a quanto successo a risparmia�tori che hanno sottoscritto, a distanza di un anno, Btp o Bot. Peraltro, il rendimento effettivo nel tempo sarà simile, perché quello che conta nei contratti assicurativi è il risultato della «gestione separata»: il mìnimo garanti�to ha valore nell'ipotesi di calo continuo dei tassì; se questi risalgono, la differen�za si annulla. Per quanto riguarda le spese, non c'è nulla da fare, sono dovute anche se non evidenziate in contratto. E1 pessima abitudine delle compagnie di assicurazione non eviden�ziare i costi (quanta differenza con i fondi comuni, che sono assolutamente trasparenti!); spiace rilevare che, se la sua protesta è fondata, anche la banca si è comportata nello stesso modo, «nascondendo» le commissioni. Non le resta che sospendere i versamenti al quinto anno, mandando le polizze «in riduzione» (non chieda il riscatto antici�pato, incasserebbe meno del versato). I redditi che contano Vorrei sapere se le detrazioni per lavoro dipendente si riducono per effetto di redditi da fabbricati. Nel caso specifico la pensione è di 58 milioni e l'imponibile di 61 (per effetto del reddito da fabbricati). Spetta la detrazione di 750.000? Antonio Pagnozzi La detrazione per redditi da lavoro dipendente, come regolata dall'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, spetta al contribuente se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente o assimilati (nel caso del lettore è una pensione). La detrazione è commisurata all'ammontare solo dei redditi in questione, quindi non rileva il possesso di altre tipologie di reddito. Nel caso del lettore, titolare di reddito da pensione d�58 milioni, spetta la detrazione di lire 750.000. Hanno collaborato: GIANLUIGI DE MARCHI Studio BERARDINO E ASSOCIATI IT* CAS A "' C O N D O M B N I O Vantaggi e svantaggi dell'acquisto m Ti EL '98 sono state eseguite » numerose opere di ristrut1 turazione in un edificio 1 1 dove possedevo un allog^-JJ gio. Per questo ho ottenu�to la detrazione del 41 "Zo. Quest'an�no ho venduto l'appartamento e ho scoperto che la detrazione passa al nuovo proprietario. In base a quale legge si deve verifica�re un'ingiustizia del genere? Chi ha comprato la casa a suo tempo non ha sborsato una lira. M. Q. Torino Non siamo d'accordo con la nostra lettrice sul fatto che si tratti di un'ingiu�stizia: quando ha venduto la casa evidentemente ha tenuto conto del fatto che fosse ristrutturata e quindi ha potuto chiedere un prezzo più alto. Oltre a partire da questa considerazio�ne, la legge non fa altro che riafferma�re un principio basilare del nostro sìstema:.quando si compra un immobi�le si acquisiscono tutti i vantaggi e gli svantaggi connessi. La disposizione è contenuta dal comma 7 dell'articolp ! della legge 449/97, ovvero il collegato alla Finanziaria '98 che ha stabilito l'agevolazione. Può essere interessan�te ricordare che, nel caso (raro) in cui i lavori di ristrutturazione sono effettua�ti da un inquilino, il diritto alla detrazio�ne permane anche se la casa viene lasciata. La maggioranza per ristrutturare Nella rubrica del 6 luglio scorso avete affrontato il tema dei lavori di ristrutturazione di notevole entità, scrivendo che la maggio�ranza chiesta è di metà più uno degli intervenuti all'assemblea e 501 millesimi. L'articolo 1136 pre�cisa invece che serve almeno la metà del valore dell'edificio, e quindi bastano 500 millesimi. Antonio Alasia Torino Il nostro lettore ha ragione, ma noi abbiamo scelto di riferirci a 501 e non a 500 millesimi per ragioni pratiche. Se all'assemblea partecipano tutti �condò�mini, ovvero 1000 millesimi, 500 mille�simi non bastano, perché non rappre�sentano una maggioranza. Con 500 millesimi e qualcosina in più (un millesi�mo, o anche meno, se la ripartizione prevede anche le virgole) si è al sicuro in tutti i casi. L'importanza dell'articolo 1124 Il nostro amministratore suddivi�de le spese per le scale in millesi�mi, appellandosi alle disposizioni del regolamento condominiale; lo può fare nonostante il codice civile prescriva all'articolo 1124 che il criterio sia metà per millesi�mi e metà per altezza? A.R. Genova Abito in un piccolo condominio di 9 abitazioni sulla Riviera; fino al '98 la pulizia delle scale veniva effettuata a turno dai condomini; 10 scorso anno abbiamo deciso di assumere un'impresa di pulizie, con l'assemblea di quest'anno due condomini con la maggioranza di oltre 500 millesimi hanno approva�to una postilla per cui le spese vanno ripartite per imita immobiliare e non per millesimi. E' legale? M.B. Provincia di Savona L'articolo 1124 ce, correttamente ri�cordato dal lettore di Genova, è derogabile da un regolamento contrat�tuale. Per cui l'amministratore ha ragione. Da questa considerazione nasce anche la risposta alla seconda domanda. Non essendovi disposizioni di regolamento, il criterio deve per forza essere quello del codice civile. Non basta una decisione a maggioran�za per cambiare le regole ma servono mille millesimi. A puro titolo di crona�ca, dobbiamo anche notare che due condomini su nove, anche se hanno oltre 500 millesimi, non sono una maggioranza sufficiente a deliberare nulla, tranne (e su questo la giurispru�denza non è nemmeno concorde) la modifica dell'impianto di riscaldamen�to, regolato da norme speciali, infatti, oltre alla maggioranza millesimale le leggi sul condominio prescrivono sem�pre la maggioranza numerica. A cura di GINO PAGLIUCA PREVIDENZ ENSION I I"INSEGNANTE di scuola media superiore dal '72, compio ora 57 anni. Ho riscattato contributi per —I supplenze varie e i 4 anni di laurea e ricongiunto anche un periodo lavorato in industrie pri�vato. Quando andrò in pensione? Rocco Papalino Alba (CN) Quando raggiungerà i 35 anni di contributi. Equa divisione tra coniugi Sposando un divorziato che versa alla moglie 300 mila lire al mese, la seconda moglie a quale quota di pensione ha diritto? Ciò vale anche se il decesso del marito avvenisse nel primo anno di ma�trimonio? Santina Torino La quota di pensione è divisa tra ex coniuge e coniuge. Lo stabilisce il Tribunale sulla base della durata del matrimonio e, in parte, anche in base alla capacità economica delle interessa�te. Il diritto alla pensione nasce subito dopo le nozze, senza limiti temporali. 14 quesiti del «precoce» Nato nel marzo '48, ho iniziato a lavorare a 15 anni e quindi presu�mo di essere precoce. Ho 1889 contributi nel '99. Quando posso andare in pensione? Quando devo dare le dimissioni in azienda? Quale sarà la pensione indicati�va? Potendo lavorare come consu�lente posso perdere la pensione? Giovanni Sala Baveno (VB) E' precoce. Deve raggiungere i 37 anni di contributi: se entro settembre 2000 va in pensione con gennaio 2001. Se li raggiunge in ottobre 2000 va in pensio�ne ad aprile 2001. La comunicazione delle dimissioni va data in azienda entro i tempi stabiliti dal contratto collettivo, che non conosco. La pensio�ne potrà essere di 34 milioni lordi annui circa. Se lavora in forma autono�ma perderà di pensione il 50oZo della quota che eccede la soglia minima. Il pre-calcolo dice circa 34 milioni So che posso andare in pensione. Allego l'estratto conto per chie�derle un pre-calcolo della pensio�ne. Grazie. A. Sabbadini P. Vergonte (VO) Grosso modo 34 milioni lordi annui. Dovrà attendere fino al gennaio 2002 Nato nel '48, ho lavorato nell'in�dustria per quasi 18 anni e dall'ot�tobre '81 sono iscritto a Inpdap (con ricongiunzione). A quando la mia uscita? A. R. Alessandria A gennaio 2002. Lei, infatti, deve attendere i 37 anni di contributi, dovendo neutralizzare l'età troppo giovane. Il requisito lo raggiunge nei primi mesi del 2001 ma non può sfruttare le finestre di luglio e ottobre 2001 per le quali occorre avere 57 anni. La prima finestra utile è gennaio 2002. ASSICURAZIONI Con troppi incidenti niente re-auto Insegnante con esperienza nel «privato» Un taglio all'integrazione Pensionata di 72 anni con pensio�ne al minimo di 720.900 lire al mese, ho anche pensione di rever�sibilità di 300 mila lire al mese e altri. redditi per 7.800.000 lire annue. Vivo con l'ossessione di non avere più diritto all'integra�zione. Abbonata affezionata Possano (CN) I limiti di reddito per essere sicuri di avere diritto all'integrazione piena so�no, per il '96 di 8.583.900 lire, per il '97 di 8.918.650 lire, per il '98 di 9.070.100 lire annue. Nei suoi redditi «aggiuntivi» deve inserire la pensione di reversibilità (3 milioni 900 mila lire annue), gli altri redditi per 7 milioni 800 mila lire e, attenzione, anche la quota di integrazione pagata sulla pensione (che io non conosco). Risulta�to? Lei avrò diritto a una integrazione ridotta rispetto a quella attuale. A cura di MAURO SALVI CI HE cosa accade se ima compagnia rifiuta l'emis�sione di una polizza «re auto»? Che subisce una —I sanzione amministrativa di 100 mila lire. Ora, però, è in corso di approvazione, in Parla�mento, una norma per elevare la somma, che andrà da un minimo di 3 milioni a un massimo di 9. TROPPI INCIDENTI Quali sono i motivi che spingono le imprese a rinunciare all'assun�zione dei rischi legati alla «re auto»? Nella maggioranza dei casi, ciò accade quando il veicolo assicurato è stato coinvolto in numerosi incidenti (soprattutto se molto gravi), anche se non sempre provocati dall'assicura�to. La percentuale più consisten�te dei rifiuti si registra nelle regioni del Sud, specie quando si tratta di veicoli a due ruote. CONFRONTO Una discreta percentuale di «no» da parte delle compagnie assicu�ratrici, inoltre, è provocato, in questi ultimi tempi, dal blocco delle tariffe imposto dal gover�no. Per contro ci sono varie associazioni di consumatori che accusano le imprese di applicare tariffe sproporzionate, specie se le si confronta con quelle pratica�te in altri Paesi comunitari, e al contenimento inflazionistico. PERCENTUALI Ma quali sono le giustificazioni addotte dalle compagnie a difesa degli elevati premi praticati (e che, a loro dire, non sono suffi�cienti neppure a correggere il cattivo andamento tecnico-eco�nomico del ramo «re auto»)? Nel '99, nel nostro Paese, si sono registrati 12,12 incidenti strada�li per ogni 100 veicoli a motore. In Spagna la percentuale scende all'I 1,59, contro l'II del Porto�gallo. In Austria la punta degli incidenti tocca 1*8,5; l'B per cen�to in Germania. Nei Paesi Bassi, la frequenza risulta del 5,6 per cento, mentre in Francia è del 6,75. In Norvegia la percentuale cala ancora al 4,5 per cento, per giungere al 3,3 per cento per la Finlandia. LESIONI Per ciò che si riferisce agli inci�denti nei quali le persone coinvol�te subiscono lesioni di varia gra�vità, in Italia accade 17,3 volte per ogni 100 incidenti, per scen�dere all' 11,1 per cento in Germa�nia, al 10 per cento in Spagna, air8,7 per cento in Francia e all'8 per cento in Inghilterra. E c'è da rilevare che il trend è, per quan�to riguarda il nostro Paese, am�piamente positivo: sinistri con danni alle persone sono passati dal 9,9 per cento nel 1990 al 17,3 per cento nel 1999, con un incre�mento che sfiora il 75 per cento. DANNI ALLE PERSÓNE La suddivisione del complessivo importo risarcito nel 1999, risul�ta cos�costituito: il 23 per cento riguarda il prezzo dei ricambi dei veicoli, il 20,5 per cento è dovuto alla mano d'opera per le ripara�zioni, incluso il materiale di con�sumo (abrasivi, ecc.), il 32 per cento copre gli indennizzi ineren�ti alle invalidità permanenti (a persone che accusano minorazio�ni fino al 9 per cento), e il 21,3 per cento è destinato a persone con percentuali superiori e ai casi mortali, il 3 per cento rim�borsa altri tipi di danni. FURTO/INCENDIO Ma esistono altri rischi, sempre legati ai veicoli a motore, che non rientrano nell'obbligo assicu�rativo (furto, incendio, tutele va�rie, ecc.) che consentono alle imprese di assicurazione di giun�gere al pareggio dei costi di gestione. Giuseppe Alberti