Assemblea, la spesa è a parte

Assemblea, la spesa è a parte CONDOMINIO Assemblea, la spesa è a parte DAL rendiconto annuale di gestione del condominio ho desunto che l'ammini�stratore si fa compensare — per la sua presenza in assemblea. A me pare ingiusto. Che cosa dicono in proposito le leggi?». Interessante il quesito del�la signora A. S. di Torino, anche se la risposta, di per sé, si potreb�be limitare a un laconico «nulla». OBBLIGO La legge non impone affatto l'ob�bligo di presenza da parte dell'am�ministratore in assemblea; anzi, imo degli equivoci che più spesso si verificano nella vita condomi�niale è quella di credere che l'am�ministratore abbia .il diritto di dirigere i lavori dell'assemblea, mentre la legge attribuisce esplici�tamente questo compito al presi�dente. Per prassi, l'amministrato�re non funge da presidente (ma siccome anche in questo campo nulla dice la legge, potrebbe an�che farlo, se non c'è divieto espres�so da regolamento condominiale) ma svolge la finizione di segreta�rio, con il compito di redigere il verbale. MANDATO L'amministratore ha l'obbligo di convocare l'assemblea una volta all'anno per il rendiconto e per�ché si voti o la riconferma o la nomina del successore. Ha anche l'obbligo di convocare un'assem�blea straordinaria quando le circo�stanze lo rendano opportuno o anche su semplice richiesta di almeno due condòmini che rap�presentino almeno 167 millesimi di quote. Ma la cosa finisce qui, per cui, se nella determinazione del compenso annuo non si speci�fica che sono comprese anche le presenze in assemblea, la richie�sta di farsi compensare è legitti�ma, perché riguarda una presta�zione non contemplata dal manda�to. DELEGHE Ci sono casi in cui è opportuno che l'amministratore sia assente dalla discussione, e cioè tutte le volte in cui si parla del suo opera�to e quando si deve votare per la nomina annuale. Ma si tratta solo di opportunità, non di leggi. Altret�tanto va detto per le deleghe: sarebbe meglio che l'amministra�tore non ne avesse, ma se non ci pensa l'amministratore stesso, ri�fiutandole, o il regolamento di condominio, impedendole, le dele�ghe sono perfettamente legittime, anche se esercitate quando si vota per la nomina. ESCLUSIONI Il metodo più opportuno per evita�re situazioni come quella di cui ci scrive la nostra lettrice è chiarire, in sede di determinazione del compenso, che cosa è compreso nella richiesta dell'amministrato�re e che cosa rimane fuori. Il problema, infatti, non è tanto nel compenso per le assemblee quan�to per i costi che l'amministratore potrebbe chiedere per seguire eventuali lavori di manutenzione straordinaria, prestazione an�ch'essa fuori del mandato. Atten�zione, fuori dal mandato ci sono anche, stando all'interpretazione prevalente, gli adempimenti rela�tivi al sostituto di imposta, per i quali il condominio deve dare uno specifico incarico. E pure escluse sono tutte le pratiche relative al bonus del 360Zo sulle ristrutturazio�ni, tanto è vero che la legge dice che queste possono essere svolte dall'amministratore o da un qual�siasi condòmino. Il compenso giu�sto in questi casi non è facile a determinarsi; per prassi, però, quando l'amministratore è anche un professionista iscritto a un Albo professionale, il compenso è quello previsto dalla tariffa pro�fessionale in rapporto al valore della consulenza prestata. Gino Pagliuca éSh

Persone citate: A. S., Gino Pagliuca

Luoghi citati: Torino