Opera d'ingegno o collaborazione?

Opera d'ingegno o collaborazione? ANALISI Sono attività «residuali» rispetto alla professione abituale e usufruiscono di differenti trattamentifiscali e previdenziali. Che cosa dice la normativa e come risolvere i dubbi Opera d'ingegno o collaborazione? CHI esercita un'attività di lavoro autonomo attuata in forma prevalente o me�no h�iinbatU; in uno dei trattamonti che il compenso Subisce dal punto d�vista fisca�le e previdenziale. Le differen�ze oerivano da diversi inquadramenti di natura contrattila le e civilistica che il più delle voile, agli ocelli di coloro che percepiscono la somma di dena�ro quale remunerazione per le attività svolti;, appaiono di dil ficile spiegazione. Questo pri�mo servizio affronta in paralle�lo il trattamento e la disciplina rli due tipi di prestazioni, le collaborazioni coordinate e continuative e l'utilizzo delie òpera dell'ingegno, disciplinate in modo differente elal punto di vista civilistico ma spesso con�fusi;, o Impropriamente utiliz�zale, dal punto di visto fiscale. ASPETTI CIVILISTICI. 1) Dal punto di vista civilistii o la differenza 6 chiara: l'arti�colo 2fi7!) del codicr; civili; e la legge sul diritto d'autore (lefiniv ono tale diritto oggetto di tutela, la cui cessione è qui operai iv,unente esaminala co�me le «,,opere dell'ingegno di carattere creativo che appartenKonu alle scienze, alla lette�ratura, alla musica, alle arti [ìgurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografio, qualuncrue ne sia il modo o la forma di espressione*. 2) Si individua quale collabo razione coordinata e continua�tiva l'opera o il servizio che una persona si obbliga a com�piere a Ironie di un determina�lo coi rispettivo: il rapporto che si instaura Ira committen�te 6 collaboratore deve essere reiteralo nel tempo (rapporto i.on'innati voi, con una pro�grammazione negoziale anche se per glandi linee e talvolta implicita (rapporto coordinato) e vi deve essere preminenza dell'apporto personale dei colla bora toro. E FISCALI Entrambe lo forme di lavoro autonomo qui esaminate sono pi eviste e disciplinale dagli ari ìcoli 49 e 50 dei Testo Unico Bullo Imposte dei Redditi, OBBLIGHI CONTABILI Sono entrambe «residuali» nspeito all'esercizio di arte e professione esercitata per pro| tesslone abituale, anche se non esclusiva: inlatti, l'esistenza di questi requìsiii ricondurrebbe l.i pie'.iazione nell'ambito del la normale prestazione profea Mon.ile che comporta l'assog gottamento agli obblighi iva e COntobili e un diverso e più articolato regime di determina* j zione del reddito. RETRIBUZIONE PERIODICA j Sono prestazioni che produco no redditi da collahoiiizione coordinato e continuativa quéi le di ammiimlraiDri. sindaci e ! ri-visori di società ed enti, le I collaborazioni a giornali, rivi { siienciclopedie e simili o alt i e i prostazioni, genericamente de; nominate dalla leggo «altri rop j porti di collaborazione coordi' I nata e continuativa» : Ud�ulti| me prestazioni, pur avendo un ' ontenuto intrinsecamento pròfossionale o artistico, sono svol te senza vincolo (li subordina�zione nell'ambito di un rappor�to unitariofl continuai ivo. seti za impiego di mezzi organizza�li e con retribuzione periodica slahilila Da queslii previsione residuale e facilmonte intuibi�le che la norma fiscale non individua univocamento tutte le preslazioni rientranti in tale disciplina, ma ne definisce i contorni e i criteri per ricono'.(Clio. INVENZIONI I redditi derivanti dall utilizza/.ione economica delle opere dell'indegno sono invece quelli derivanti duU'utili/.zazione eco�nomica, da parte dell'autore o inventore, ili onere deUIngS* v.no, brevetti indiisiriali a ino cessi, fornuilu o informazioni relulive ad esperienze acquisi�te in cutnpo industriale, cominerciuln e scientifico se, ovvinmeiile, non conseguiti nell'am hiloiliiiiiproHe DUMI Leggere lidi prime dermi/ioni non risolve detìnitivuiiiunte tutti i dubbi, che vengono ' caso pei caso altrontati nelle circolari e risoluzioni ministe�riali, E' importante la circolare ministeriale del '96 (la n. 108/E) che spiegò di fronte al dubbio se le prestazioni di redaziono di articoli per un giornale fossero collaborazioni o cessione di diritti d'autore che nell'ambito della redazione di articoli occorro distinguere l'ipotesi concreta di cui si trat�ta, infatti dipende so: I ) viene ridilla un'opera dell'ingogno, la cui rìproauzione sìa mielata dalle norme sul diritto d'autore (articolo 2575 del codi�ce civile e leggo n. 033 del '41 o successive modilicazioni). E' sol tanto in questa ipotesi che il reddito derivante dalla redazio�ne di articoli elaborati dall'auto npuò essere consideralo rien�trante tra i redditi di cui all'arti�colo 49, comma 2, lettera b) del Tuir (e quindi reddito derivante dalla cessione di diritti d'auiorel. 2) si Instaura un rapporto di cotlaboraziono con il giornale, in relazione al quale l'oggetto com�plessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tute�la del diruto d'outoro li caso rienl ra ira i redditi di cui all'arti�colo 4'!. (omma 2. lotterà a) (collaborazioni coordinale e con�tinuativo) Si tratta, per esem�pio, dei correttori di bozzo o delle persone che si limitano a fornire alla redazione del giorna�le notizie utili per la redaziono dell'articolo. La differenza dal punto di vista fiscale e assai rilevanti; ai lini dil calcolo doll'imponibile. 1 ' ESEMPIO Di Ironie a un compenso lordo di 30 milioni (nell'anno 200(1), l'imponibile soggetto a imposta è diverso in un caso o nell'al�tro. Intani: la deduzione Idi tei tarla (in assenza di altri reddi li) nel caso di collahorazione coordinata e continuativa è pari a 1.800,000 milioni, con�tro �7.rido.non nel caso della cessioni; di diritti d'autore. Ap�pare evidente la «convenienza fiscali;» della configurazione del reddito derivante dalla ces�sione del diritto d'autore, con�venienza che, e ovvio, si inciv menta con l'aumentare del com�penso (per la caratteristica di progressività doll'lrpof). 2'ESEMPIO Ipotizzando un compenso lor�do di vii milioni (nell'anno 2000): nel caso di collaborazio�ne coordinala e continuativa si avrehhe una deduzione forfet�taria pari a 3.500.000 milioni di lire, nel caso della cessione di diritii d'autore, la deduzione forfettaria salirebbe a hen 17.500.000 milioni, con un im�ponibile, rispettivamonto di 66.500.000 e di 52.500.000. In questo secondi; caso il divario percentuale tra i redditi al netio dolio imposto aumenta (ino a superare i 7 punii percen�tuali, FORFAIT Questo divario e rilevanie an�che se la determinazione dell' imponibile delle collahora/.ioni coordinali; e continuative ha beneficiato di una reconto novi�tà introdotta dalla logge finan�ziario por il 2000. Infatti, l'arti�colo 50, comma 8 del Tuir stabilisce che il reddito deri�varne dai rapporti di collabora�zione coordinala e continuati�va è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepito nel periodo di imposta ridotto del S'ii a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di 100.000.000 di lire e alle inden�nità percepite per la cessazio�ne del rapporto. SCONTO L'articolo f) I, commi 3 e 4 della legge n. 488/99 (legge finanzia�ria 20001 ha modificalo tale disposizione prevedendo, in presenza d�determinali requi�siti, l'aumento della deduzione forfeit aria del 5';o al: 69i porgli anni 1999 e 2000 7nA a decorrere dal 2001. MONOREDDITO Pertanto, vensono a crearsi due regimi di applicazione della deduzione forfettaria, fermo restando che non si può applicare la deduzione ai com�pensi che eccedono i 100.000.000 di lire. L'aumen�to della deduzione rorleliaria si applica se alla formazione del reddito complessivo con�corrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di imporlo com�plessivo fino a 40 milioni annui e il reddito dell'unita immobiliare adibita ad abita�zione principale e delle relati�ve pertinenze, nel limite della deduzione prevista (che, ad oggi, è pari a lire 1 milione e 800.000 lire). ASSICURAZIONI Ma non solo per molivi fiscali è l'allenzione (tentazione?) nel configurare il reddito percepito come cessione di diritti d'autore anziché collaborazione coordina�la e continuativa. Gli altri moli�vi stanno negli aspetti previdenziaìi e di copertura obbligalcria assicurativa contro gli infortuni. Infatti, sulle collaborazioni coor�dinale e continuative s�innesta un regime di corresponsione con�tributiva ripartilo ira commillenle e collaboratore che grava con aliquote complessive che vanno a seconda dei casi dal 10,}iall3(!t. COPERTURA INAIL Inoltre e stato recentemente esteso (dalla legge 3a'2000) ricorrendone le condizioni ai collaboratori coordinati e conti�nuativi l'obbligo di iscrizione obbligatoria aUlnail. Infatti, i coniinilienli hanno lobbligo di iscrizione se il collaboratore nell' esercizio delle sue funzioni uti�lizza (anche occasionalmente), ad esempio, il computer, oppure conduce veicoli a motore. CONPRONTO Riepilogando, dunque, il regi�me comparato dei due tipi di redditi, sulla base della norma�tiva vigente per il 2000 si osserva che nel caso di collabo�razione coordinala e continua�tiva si usufruisce di una dedu�zione Irpef del 5"^ lo eiii, a certe condizioni) che, nel caso d�cessione di dirill�d'autore, sale al 25'H., con una ritenuta d'acconto Irpef del 200zi. sul compenso lordo nel 1 ' caso e del 200i) sul 75^ del compenso lordo nel 2"; con un regime previdenziale Inps obbligato�rio nel 1 ' caso ma non nel 2\ NOVITÀ' Infine riieniamo opportuno se�gnalare che il ddl «collegato» alla leg^e finanziaria 2000 cosi come giacente alla Camera per l'approvazione definiliva pre�vede dal 1, gennaio 2001 l'intro�duzione di un nuovo regime fiscale per �redditi di collabora�zione coordinala e continualiva; questi verranno, infalli, ri�condotti tra i redditi assimilali a quelli di lavoro dipendente, con prevedibili aggravi di oneri e adempimenti a carico dei comniillenli e situazioni diverse (di convenienza o di aggravio) per �collaboratori in relazione ali ammonlare dei compensi. Pagina a cura dello STUDIO BERARDINO E ASSOCIATI IPOTESI DI CONTEGGIO PER IL 2000 COMPENSO DI 30 MILIONI COMPENSO DI 70 MaiONI collaborazione coordinata e continuativa cessione diritti d'autore collaborazione coordinata e continuativa cessione diritti d'autore ■MPMH COMPENSO LORDO m DEDUZIONE fORFETTAM' | ■-,.:\n IMPONIBILE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF i ;j i.*:*™ SALDO IRPEF IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI" ADDITO NETTO 30.000.000 1.800.000 MnnwMaoHMMMHi 28.200.000 6.000.000 i .".'.«tfcMMNaiMm 30.000. 70. "00.000 ".'aMMMMMM 7.500.000 22.500.000 4.500.000 282.000 23.718.000 REDDITO NETTO IN 1» SUL COMPENSO 79.060Zo 300.000 25.200.000 84#000Zo 3.500.000 66.500.000 14.000.000 70.000.000 17.500.000 -VUMNHMHaMMM 52.500.000 10.500.000 3.900.000 50.450.000 ' '-:itKRuammammm 72.070Zo 55.600.000 79(430Zo 'Ipotesi in asemaé altri redditi 'MRPEF comprensiva delle addizioriaii regionali, senza tenere conto degli oneri deducìbili IFFERENZE LE DIFFERENZE TRA I DUE CONTRATTI collaborazione coordinata e continuativa cessione diritti d'autore ■i i mm DEDUZIONE IRPEF RITENUTA D'ACCONTO IRPEF (Per il percipiente residente in Italia) ■■'■^-..riteast iiiMwii iiww—www OBBLIGO 0! DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL PERCIPIENTE l'yWMMMMNUMMHIBMHMBMi REGIME PREVIDENZIALE INPS ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL 50/. (o6^i a certe condizioni) 20',Zo sul compenso lordo SI' SI', obbligatorio SI', in preserua ci certe condizioni 250/. 20V()Sul75'Zo del compenso lordo SI' NO NO

Persone citate: Bullo, Intani

Luoghi citati: Italia