Chiarimenti sugli sfratti sospesi

Chiarimenti sugli sfratti sospesi CASA Chiarimenti sugli sfratti sospesi CON una recente circolare, il ministero dei Lavori Pubblici è intervenuto per chiarire i molti dubbi sollevati dall'articolo 80, comma 22, 1. 23/12/2000, n. 388, che ha stabilito la sospensione, nel periodo 1/1-29/6/2001, delle procedure esecutive di sfratto promosse contro inquilini nei cui confronti ricorrano oltre alla presenza, nel nucleo familiare, di persone con oltre 65 anni o handi�cappati gravi le seguenti condi�zioni: a) l'indisponibilità di altra abita�zione b) redditi insufficienti per loca�re una nuova casa. Anzitutto, il ministero ha confer�mato che l'ambito territoriale di applicazione della sospensione è costituito dai «comuni ad alta tensione abitativa»: le città me�tropolitane e i comuni con esse confinanti, tutti i capoluoghi di provincia e i restanti comuni indicati nelle delibere del Cipe 30/5/85 e 8/4/87, oltre ai comuni terremotati di Campania e Basili�cata (i comuni sono elencati in un elenco allegato alla circolare). MOROSITÀ' In secondo luogo, la circolare ha chiarito che la sospensione non si applica agli sfratti per morosità come la formulazione della nor�ma pareva lasciar intendere poiché «il legislatore non ha certa�mente voluto... premiare, a dan�no di una sola delle parti contra�enti (nella fattispecie il locatore), un comportamento di disimpe�gno del conduttore, oltre che costituire un gravissimo prece�dente per la certezza delle obbli�gazioni in genere». Va ricordalo che l'apparente applicabilità del�la norma agli sfratti per morosità aveva determinato una netta pre�sa di posiziono di Confedilizia. La circolare in assenza di riferi�menti temporali nella norma ha chiarito che l'ultrasessantacinquenne o l'handicappato grave (identificabile nella definizione di cui alla legge 104/92) deve convivere con il conduttore da almeno sei mesi: la durata del periodo di convivenza può essere autocertificata dal conduttore, mediante una dichiarazione rila�sciata all'ufficiale giudiziario in carta libera, come previsto dall' articolo 3 della 1. 15/5/87, n. 127. ALTRA ABITAZIONE Analoga dichiarazione è prevista per la sussistenza del requisito della non disponibilità di altra abitazione: la circolare dissipa ulteriori dubbi interpretativi, chiarendo che il conduttore deve dichiarare di non possedere a qualunque titolo (proprietà, usu�frutto ecc.) un altro immobile a uso abitativo in tutto il territorio nazionale, oppure che l'unico al�loggio eventualmente disponibile risulti gravemente danneggiato (o sia posto in uno stabile che debba essere integralmente ri�strutturato) ovvero sia stato dato in locazione prima dell'inizio del�la procedura di sfratto. REDDITI Estremamente opportuni, da ulti�mo, sono i chiarimenti forniti dalla circolare in ordine al requi�sito dell'insufficienza dei redditi per accedere alla locazione di una nuova casa: il conduttore deve possedere i requisiti econo�mici anche questi autocertificabili come sopra previsti dalle singole normative regionali e dal�le province autonome di Trento e Bolzano per conseguire l'assegna�zione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (nell'allega�to B alla circolare sono indicati i limiti di reddito vigenti in ciascu�na regione), poiché il superamen�to di tali limiti di reddito è ritenuto condizione sufficiente perchè l'inquilino possa rivolger�si all'offerta di alloggi in locazio�ne disponibili sul mercato. Giorgio Parmeggiani Coordinamento legali Confedilizia àtei

Persone citate: Basili, Giorgio Parmeggiani

Luoghi citati: Bolzano, Campania, Trento