Non pagano la tassa automobilistica i veicoli di trent'anni e da collezione

Non pagano la tassa automobilistica i veicoli di trent'anni e da collezione Non pagano la tassa automobilistica i veicoli di trent'anni e da collezione IL cohegato aha Finanziaria 2000, articolo 63 comma 1, prevede l'esenzione della tas�sa automobilistica per gh autovei�coh e i motoveicoli che nell'anno in corso abbiano compiuto il tren�tesimo anno dalla loro costruzio�ne (intendendosi per data di co�struzione l'anno eh prima imma�tricolazione). Va però sottolinea�to che se tah veicoh vengono utilizzati per usi professionali, quah ad esempio noleggio da rimessa, servizio pubblico da piazza, scuola guida, sono regolar�mente assoggettati aha tassa au�tomobilistica, secondo le tariffe Aci, pertanto non è possibile usu�fruire dell'esenzione. COLLEZIONISMO La stessa agevolazione è prevista per i veicoh di interesse storico o coUezionistico nel caso in cui abbiano compiuto il ventesimo .anno dalla loro costruzione. Per essere definito storico o da coUezione, un autoveicolo deve rive�stire un particolare interesse in ragione del suo rihevo industria�le, sportivo, estetico o di costu�me, e quindi definito in un'appo�sita lista dell'Automobil Club, o della Federazione motociclistica. A FORFAIT Per queste particolari categorie di veicoli si dispone che nel caso in cui vengano utilizzati, quindi immessi in pubbliche strade, è obbligatorio il pagamento, in via anticipata, di una tassa forfetta�ria annua, avente validità per l'anno solare (1 gennaio-31 di�cembre 2001), pari a lire 50.000 per gli autoveicoli e 20.000 per i motoveicoli. Tale obbligo deca�de qualora il veicolo non venga utilizzato per l'intero anno, es�sendo previsto soltanto in caso di effettiva circolazione e non di semplice possesso. In caso di richiesta, i conducenti di tali veicoli sono obbhgati a esibire la ricevuta di pagamento (non es�sendo tenuti a esporla) agli orga�ni preposti al controllo. Per quanto concerne il pagamento, non essendo stata prevista una particolare modalità, si desume che l'operazione possa essere effettuata mediante l'utilizzo di bollettini postali, oppure diretta�mente nelle tabaccherie che of' freno tale servizio. DISABILI L'articolo 81 della legge Finanzia�ria 2001 ha previsto l'introduzio�ne di sostanziah modifiche alla legge del 27 dicembre 97 n. 449, artìcolo 8, per quanto concerne le auto utilizzate dai disabih. Le modifiche introdotte prevedono innanzitutto la concessione deh' agevolazione (detrazione Irpef del ig1}*) su acquisto auto) a favo�re dei sordomuti e dei non veden�ti, nonché a favore dei famigliari del soggetto portatore di handi�cap qualora quest'ultimo posseg�ga un reddito lordo non superio�re a 5.500.000 di lire annue (tetto entro cui il famigliare è conside�rato a carico del contribuente). A favore di questi soggetti è stato stabilito, inoltre, chefagevolazione spetta indipendentemente dal�le modifiche apportate al veicolo. ALIQUOTA Si tratta di una novità estrema�mente significativa in quanto, in precedenza, i soggetti portatori di handicap di tipo motorio pote�vano usufruire deUe agevolazio�ni fiscali a condizione che il veicolo fosse strutturalmente adattato, quindi perdesse lo sta�tus di veicolo «normale». Per tah veicoli, dunque, si prevede l'ali�quota Iva agevolata al 40Z(i.anche se non modificate dal punto di vista strutturale. Mentre nessu�na agevolazione è concessa agh autocaravan, per i quah conti�nua a venire applicata l'aliquota ordinaria del 200z(). Pagina a cura dello STUDIO BERARD1 NO E ASSOCIATI