Il parco giochi in giardino

Il parco giochi in giardino CONDOMINIO Il parco giochi in giardino tFt] NO scivolo e un'altalena per i propri figli. L'idea che accarezza il signor Il L. S. di Torino è suggesti^ Iva: «Siccome nella mia zona non ci sono parchi attrezza�ti, mentre il nostro palazzo ha un bel giardino, pensavo di ac�quistare qualche piccolo gioco per i miei figli. Chiedo: occorre il permesso all'amministratore o serve addirittura quello dell'as�semblea? Se sì, con quale maggio�ranza si deve effettuare la delibe�ra? Posso chiedere l'eventuale suddivisione della spesa? Chi è responsabile della sicurezza? Se solo una parte dei condòmini accetta, si potrà impedire ai figli dei dissenzienti di giocare?» IL BUON SENSO Una lunga serie di domande cui si possono dare risposte guardan�do, oltre che alle leggi, anche al buon senso. E andiamo per ordi�ne. Consigliamo senz'altro di avvisare prima l'amministrato�re e l'assemblea. La necessità di una delibera, invece, potrebbe non esserci. Tutto, in buona sostanza, dipende dalle dimen�sioni dei giochi che si vogliono installare: se si tratta di occupa�re pochi metri quadrati in un giardino di ampie dimensioni e se il godimento del giardino da parte di tutti i condòmini non risulta diminuito, si tratta di un utilizzo lecito delle parti comuni da parte di un condomino. CODICE CIVILE In tal caso si rientra nelle ipotesi contemplate dall'articolo 1102 ce: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, pur�ché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri parteci�panti di fame parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo posses�so». Se invece viene in qualche modo menomata la possibilità di utilizzare il giardino, ci trovia�mo di fronte a una innovazione, voluttuaria, che va votata con una maggioranza di almeno me�tà dei condomini e due terzi dei millesimi. Chi non è d'accordo non contribuisce alla spesa. Se non si delibera l'innovazione, la spesa resta a carico di chi la vuole affrontare e non c'è modo di impedire neanche teoricamen�te l'accesso a chi non ha pagato (in pratica sarebbe difficile: non abbiamo mai visto altalene lucchettate...). LE SPESE Installando i giochi, chi affronta la spesa compie di fatto una donazione al condominio e quin�di scattano i meccanismi previ�sti dagli articoli 769 e seguenti del codice civile: i doni «devono» però essere accettati; per con�tro, il beneficiato ha tutto il diritto di rifiutare l'omaggio. In altre parole, perché il condomi�nio si assuma la responsabilità derivante dalla presenza del mi�ni parco giochi in giardino deve deliberare (a maggioranza sem�plice) l'accettazione del dono. Di fatto, se tutti possono usufruire dei giochi, sarebbe possibile so�stenere che il dono è stato accet�tato, ma è senz'altro meglio tutelarsi con una decisione mes�sa a verbale. Infatti solo se il condominio accetta il dono do�vrà poi assumersi le responsabi�lità derivanti da infortuni e, soprattutto, potrà decidere di inserire il rischio tra quelli co�perti dalla polizza globale del fabbricato, con un esborso presu�mibile di poche migliaia di lire all'anno. Gino Pagliuca ixSh

Persone citate: Gino Pagliuca, L. S.

Luoghi citati: Torino