Capitale protetto per tre anni con uscita anticipata a costo zero

Capitale protetto per tre anni con uscita anticipata a costo zero D8 SVIACI Capitale protetto per tre anni con uscita anticipata a costo zero DESIDEREREI avere qualche chiarimento che riguarda un investimento che si chiama Azimut Portfolio Capitale Protetto, che dovrebbe durare tre anni. Ho la pensione e poca propensione al rischio. G. F. (e-mail) L'obiettivo del prodotto è quello di realizzare un rendimento in linea con un indirizzo di investimento tra il conservativo e il bilanciato; nel peggiore dei casi la gestione punta a restituire, alla scadenza del terzo anno, il capitale investito al netto dei costi di gestione e degli oneri fiscali. La protezione è realizzata grazie a un particolare strumento quantitativo di risk management, un sistema che monitorizza ogni giorno il portafoglio e gli andamenti di tutti i mercati correlati, inviando segnali di trading per adeguare il rischio alle condizioni di mercato. Le gestioni a capitale garantito offerte sul mercato hanno di solito scadenze tra i 5 e gli 8 anni, Portfolio Capitale Protetto viene effettivamente gestito con un obiettivo a 3 anni. L'asset di partenza della gestione prevede, inizialmente, un'esposizione massima del 250Zo in fondi azionari e, solo nel corso del triennio, in particolari condizioni di mercato, potrà arrivare al 40oZo. Il benchmark della gestione è: SC/o Mts tasso monetario; 200Zo Msci World in euro. I fondi Azimut principalmente utilizzati nella gestione sono: Garanzia, Floating Rate, Trend Tassi, America, Europa, Pacifico, Crescita Italia, Emerging. L'investimento minimo è 12.500 euro. Si investe in specifiche «finestre temporali» di solito a fine mese; non si possono fare investimenti aggiuntivi. I disinvestimenti sono possibili in qualsiasi momento anche prima della scadenza senza penalizzazioni commissionali. La commissione d'ingresso è l'I Vo del capitale investito e la commissione di amministrazione e protezione è 0,726o7a annua. In sostanza si tratta di una gpf con un meccanismo di gestione identico a quello dei prodotti a «capitale garantito» ma con una differenza che, secondo la società, rende il prodotto meno costoso e meno rigido. Le gestioni «a capitale garantito» sono infatti accompagnate, dall'inizio alla fine della garanzia, da uno zero coupon collegato. Il software verifica quotidianamente la volatilità del portafoglio avvertendo quando il valore dell' investimento scende fino a un livello che mette a rischio la conservazione del valore nominale del capitale investito. A quel punto si disinveste tutto e l'intero investimento viene concentrato nello zero coupon che quindi garantisce il capitale. Il maggior costo della «garanzia» dipende dal fatto che in qualsiasi modo sia prestata (zero coupon emesso per il valore della franche di investimento oppure copertura assicurativa) riguarda l'intero capitale investito e la scadenza finale. Questo significa che il disinvestimento anticipato, totale o parziale, rispetto al termine della garanzia, impone il pagamento dei costi residui. L'uso di un fondo monetario evita il pagamento di questi costi in caso di disinvestimenti anticipati parziali o totali. ma non permette di parlare di garanzia in quanto un fondo monetario non può tecnicamente «garantire» la conservazione del valore nominale del capitale investito anche se, nei fatti, viene gestito con questo scopo. Secondo tutte le simulazioni fatte sui 7 anni passati, sempre secondo Azimut, questo è un sistema più razionale di protezione, ma non si può parlare di capitale «garantito», anche se c'è una sostanziale protezione del capitale. Obbligazioni bancarie quali svantaggi HO acquistato obbligazioni San Paolo Imi 2005 3,9507o per 50 milioni di lire. Ho letto poi in una sua risposta a una lettera che le obbligazioni bancarie non quotate sono da evitare. Quali sono i rischi dell'investimento? Vanna S. - Asti Le obbligazioni non quotate presentano un grande, evidente rischio, quello di non essere immediatamente liquidabili e comunque di non avere condizioni di vendita trasparenti. Nel caso in cui il risparmiatore volesse venderle prima della scadenza per proprie necessità, potrebbe vedersi rifiutare l'operazione dallo stesso istituto emittente. E, anche nel caso in cui l'operazione fosse eseguita, il prezzo non sarebbe frutto del libero incontro tra domanda e offerta come avviene in Borsa, ma frutto di una decisione unilaterale dell'emittente, che tiene conto dei propri interessi, non di quelli del cliente. M Interpretazione restrittiva SONO titolare di un'attività di vendita di materiali per l'edilizia e ho 3 insegne la cui superficie complessiva è di circa 5 mq. Pensavo di non pagare l'imposta pubbhcitaria invece, puntualmente, mi è arrivato il bollettino con la richiesta di pagamento. Le mie insegne portano la seguente scritta «Allamanno - Materiali per l'edilizia», con l'indicazione anche del mio numero di telefono. Ho chiamato il Comune e mi è stato spiegato che, essendoci la scritta «Materiali per l'edilizia» e il numero di telefono, le mie non sono più insegne di esercizio bensì cartelli pubblicitari. E' un'interpretazione corretta? Alfonso Allamanno Borgofranco d'Ivrea (TO) Il caso è stato analizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 3/2002. Il trattamento agevolato si applica ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi «insegne di esercizio», vale a dire alle scritte contenenti l'indicazione: nome del soggetto o denominazione dell'im¬ presa che svolge l'attività, tipologia dell'attività esercitata e marchio del prodotto commercializzato o servizio offerto. Non sono definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto se sono contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta a un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. La presenza, nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa venire meno la natura di insegna di esercizio, in particolare nella circolare vengono individuati alcuni casi che possono beneficiare dell' esenzione e riconducibili alle insegne contenenti: - la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (ad esempio, con la semplice scritta «Bar» o «Alimentari») - la precisa individuazione deli' esercizio commerciale (ad esem¬ pio: «Bar Bianchi» o «Alimentari Azzurri») - la generica individuazione dell' esercizio commerciale realizzata con l'indicazione del nominativo del titolare (ad esempio, la semplice scritta «da Giovanni») - l'indicazione, precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata, nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (ad esempio: «Bar Alfa-Caffè Beta») - l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio: «Caffè Gamma»). Dunque, la scritta «Materiali per l'edilizia» non può aver causato l'esclusione dal beneficio. Discorso diverso per il numero di telefono, elemento che anche la circolare non prevede venga inserito nell'insegna di esercizio. Seguendo una tesi restrittiva della norma, secondo il Comune l'insegna viene utilizzata non per individuare la sede dell'attività economica bensi come mezzo pubblicitario. m L'antenna centralizzata NEL mio condominio esisteva una sola antenna centralizzata ma un condomino ha deciso di staccarsi e di installare un'antenna propria. Può farlo? Deve continuare a contribuire alle spese di manutenzione dell'antenna comune? Giorgio Poli - Savona Può farlo, a meno che il regolamento del suo Comune preveda l'obbligo delle antenne centralizzate per i nuovi impianti. Deve però continuare a contribuire alle spese per l'antenna comune. L'antenna centralizzata, esistente sin dall'edificazione del palazzo, deve infatti considerarsi di proprietà comune di tutti i condòmini, così come gli altri impianti e servizi dell'edificio. Tutto ciò a meno che il regolamento condominiale non stabilisca diversamente. Le spese di manutenzione e riparazione devono essere ripartite in parti uguali tra chi è allacciato. Il singolo condomino non può invocare la disposizione di cui all'articolo 1121, comma 1 ce. - innovazioni gravose e voluttuarie - dato che le spese di manutenzione dell'antenna centralizzata non sono considerate come innovazioni gravose o voluttuarie, rispetto alle quali il condomino dissenziente può non partecipare. M Il coniuge divorziato non è «famigliare» HO acquistato con un mutuo quindicennale la casa di famiglia. In seguito mi sono separato consensualmente, e la casa è restata a mia moglie. Posso continuare a godere della detrazione sugli interessi del mutuo per l'acquisto dell' abitazione principale, nella mia dichiarazione dei redditi? E cosa accadrà, in caso di divorzio? Federico Rampolli Rho (MI) Lei è in condizione, dal primo gennaio 2001 in poi, di godere della detrazione, grazie al nuovo testo dell'articolo 13 bis del dpr 917/86, che afferma che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente». Il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari individuati dall'articolo 5, comma 5, dello stesso dpr (il Testo Unico delle imposte sui redditi). In caso di divorzio, continuerà a spettarle il beneficio della detrazione, per la quota di sua spettanza, ma solo nell'ipotesi in cui nell'immobile acquistato con il mutuo abbiano la propria dimora abituale altri suoi familiari (ad esempio i figli). Tra i familiari, in questo caso, non è infatti compreso l'ex coniuge. Hanno collaborato: GIANLUIGI DE MARCHI SILVIO REZZ0NIC0, presidente Confappi Studio BERARDINO E ASSOCIATI Chi desidera risposte in tema di risparmio e investimenti, banca, casa, fisco, pensioni e previdenza scriva a: Tuttosoldi via Marenco 32 IDI 26 Torino Acura di GLAUCO MAGGI E-mail: glauco.maggi@lastampa.it

Persone citate: Alfonso Allamanno, Caffè Beta, Federico Rampolli Rho, Gianluigi De Marchi Silvio Rezz0nic0, Giorgio Poli, Vanna S. - Asti

Luoghi citati: America, Europa, Italia, Ivrea, San Paolo, Savona, Torino