AMNISTIA DI FATTO di Carlo Federico Grosso

AMNISTIA DI FATTO AMNISTIA DI FATTO Carlo Federico Grosso L Parlamento ha approvato la ex Cirielli, non più salvaPreviti a causa dell'emendamento che ha escluso l'applicazione delle nuove norme sulla prescrizione nei processi in fase di giudizio. Il testo emendato è un po' migliore di quello originario. L'esclusione dell'applicazione della nuova disciplina nei processi che hanno raggiunto la fase del giudizio evita quantomeno che le disposizioni che accorciano la prescrizione travolgano centinaia di processi in corso. Permangono peraltro profili di grave irragionevolezza. E' irragionevole che nei confronti di numerosi reati, fra i quali il peculato, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, la concussione, molti reati economici, sia stato previsto un accorciamento rilevante dei tempi della prescrizione senza avere preventivamente messo in cantiere una riforma dell'organizzazione giudiziaria e dei codici penali in grado di velocizzare le cadenze dei processi. L'inversione logica nella trattazione dei problemi è palese. Prima si sarebbero dovute garantire le condizioni per eliminare l'attuale eccessiva durata dei processi, e dopo definire la lunghezza della prescrizione tenendo conto dei tempi processuali abbrevia- SOPRI IN CCastellalla graAdrianoSofri Massimo NumA PAGINA 16 «Riesaminsono cam OMA pensa zia ma ti. Ignorando questa regola elementare, la riforma, quantomeno in alcuni settori di criminalità, rischia di trasformarsi in una sorta di amnistia di fatto destinata a procrastinarsi nel futuro chissà fino a quando. Né vale obbiettare che la riduzione dei tempi necessari a prescrivere in molti casi non è elevata, e che in altri la durata diventa addirittura più lunga. Il differente impatto della nuova disciplina sui singoli reati pone, in realtà, un'ulteriore questione di ragionevolezza: la durata della prescrizione rischia di diventare la conseguenza casuale della pena prevista anni fa da un legislatore diverso, che, sicuramente, non poteva immaginare che, anni dopo, la sua scelta avrebbe condizionato in un modo piut- :.;;' ^^ tosto che in un altro il tempo necessario ad estinguere i reati. La realtà è che la graduazione della pena e la determinazione dei tempi della prescrizione dovrebbero essere definite in un unico contesto, poiché soltanto così il legislatore è in grado di determinare con razionalità la disciplina che intende realizzare. Desta inoltre qualche preoccupazione il secondo grande capitolo trattato dalla legge: la nuova disciplina dei recidivi, CONTINUA A PAGINA 2 PRIMA COLONNA o il caso biati i fatti»

Persone citate: Cirielli, Massimo Numa