LEGITTIMA DIFESA NON FAR WEST

LEGITTIMA DIFESA NON FAR WEST LA PROPOSTA DI CASTELLI LEGITTIMA DIFESA NON FAR WEST Mario Chiavarlo N' ECESSARIO cambiare le norme sulla legittima difesa? Ne sembra convinto il ministro Castelli, secondo il quale, quando si è aggrediti in casa o in un'altra proprietà privata, «ogni azione deve essere considerata legittima difesa». E1 una risposta alla diffusa e giustificata esasperazione in presenza di una criminalità sempre più spavalda e aggressiva, di fronte alla quale sembra perdere via via consistenza la tutela dell'incolumità individuale è collettiva, c6n una cronica scarsità di risorse materiali e professionali a disposizione delle forze dell'ordine, con difficoltà d'ogni genere frapposte alla ricerca e all'utilizzazione delle prove della colpevolezza di delinquenti pericolosi, con il moltiplicarsi degh episodi di scarcerazioni sconcertanti. Ma siamo sicuri che quella sia la risposta giusta, e non piuttosto l'ennesima ricetta demagogica e illusoria, idonea soltanto a far acquisire facili consensi? Oggi, la normativa sotto accusa si impernia su tre pilastri fondamentali: 1) la difesa contro l'aggressore è legittima - e dunque rende lecito un comportamento altrimenti delittuoso come lo stesso omicidio - se è «proporzionata» a un'«offesa» che ponga in pericolo un diritto proprio o altrui; 2) essa opera anche quando si supponga erroneamente l'esistenza di un pericolo contro cui reagire (legittima difesa putativa); 3) qualora l'errore di cui si è appena detto sia determinato da imprudenza o negligenza dell'aggredito, si può dover rispondere a titolo di reato colposo, e lo stesso accade se nella reazione «si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge». Specialmente sotto l'ultimo profilo, si deve riconoscere che l'aggredito può trovarsi in situazioni psicologiche tali da non poter valutare bene né il pericolo cui va incontro, né le conseguenze della sua reazione. E la magistratura dovrebbe andare sempre molto cauta prima di incriminare e di condannare chi si è trovato involontariamente a dover compiere scelte che, anche quando la pistola o il martello non sono (o non sono più) direttamente sulla propria testa, restano drammatiche, tanto più perché hanno da consumarsi in pochi secondi. Né sembra da escludere qualche opportuna precisazione già a livello legislativo, come lo era quella del «progetto Grosso» di riforma del codice penale, dove si considerava «proporzionata» anche una reazione «moderatamente superiore» all'offesa. Altra cosa, però, sarebbe fare «tabula rasa» di norme di secolare civiltà, sostituendole con una indiscriminata «licenza di uccidere» modello «Far West»: se ne incrementerà forse il commercio legale di anni; ma non si contribuisce così a far diminuire il tasso di violenza a spirale che sta salendo nelle nostre città. Viene in mente un paragone con la situazione intemazionale, che ormai coinvolge tanto direttamente anche il nostro Paese. Pure a tal proposito c'è chi pensa che l'indiscutibile necessità di fermezza nei confronti di un terrorismo disumano debba tradursi in una sorta di via libera a qualsiasi tipo di reazione o di (prevenzione». Non sembra che i fatti gh stiano dando ragione.

Persone citate: Castelli, West Mario