Nel portafoglio ben diversificato ci starebbe anche un azionario

Nel portafoglio ben diversificato ci starebbe anche un azionario —-. ^ ^ . LA POSTA DI MAGGI Nel portafoglio ben diversificato ci starebbe anche un azionario I O accumulato un discreI to capitale. Ho recentemente smesso di lavorare e mi pongo come unico obiettivo quello di godere con la famiglia degli interessi che dallo stesso capitale mi possono derivare evitando eccessive o continue compra/ vendite speculative. Ho ripartito l'intero investimento in obbligazioni corporate (breve-medio-lungo termine) con un rating ritenuto sufficiente o (come nel caso di Fiat) ritenuto in possibile ripresa. In dettaglio, i titoli sono i seguenti (tutti in euro meno dove segnato): - Bayer 2007 (5,37507o) - Bayer 2012 (607o) - Commerz Bank 2009 (4,2507o) - Deutsche Bank 2009 (4,2507o) - Enel 2018 (4,7507o) - Enel 2023 (5,2507o) Eni 2013 (4,62507o)- Fiat 2004 (3,7507o) - Fiat 2010 (6,2507o) - Fiat 2011 (6,7507o) Ford 2007 (6,507o) in dollari Ford 2011 (7,2507o) in dollari General Motors 2007 (6,12 507o) - General Motors 2012 (6,87507o) in dollari - General Motors 2013 (7,2507o) General Motors 2033 (8,37507o) - General Motors 2033 (8,37507o) in dollari - Merrill Lynch 2008 (5,2507o) -T e 1 e com2007(5,62507o)- Telecom 2012 (6,2507o) a cui si è aggiunto un investimento in Fondo Soluzione 1 (San Paolo) in titoli ritenuti mediamente «più tranquilli» ma con un reddito che oggi non supera il 2-2,507o. Pensa che l'investimento sia ripartito in modo pertinente o convenga monitorare - per quel poco che può fare un investitore privato - per gli eventuali sviluppi a sorpresa? E' opportuno continuare nel!' atteggiamento «strategico» di investire pressoché totalmente sui «corporate» (addirittura girando l'attuale Soluzione 1 del San Paolo anch'essio sui coiporate) oppure ini corisigiia di' spostarmi in parte su altre tipologie d'investimento? G.I. (e-mail) In tempi nei quali è purtroppo molto frequente ricevere lettere di investitori alle prese con le disavventure dei bond di aziende fallite, fa piacere sapere che c'è anche chi applica per le proprie scelte i criteri di sicurezza per i quali ci siamo sempre espressi. In questo caso, il lettore ha seguito almeno due regole d'oro: selezionare i titoli sulla base della consapevolezza del rischio (sia optando nella quasi totalità, prudentemente, per bond a "rating da investimento' sia, nel caso del bond Fiat, asserendo di ritenerli in ripresa); diversificare su un certo numero di emissioni, ed anche su due valute, euro e dollaro. L'investitore, da pensionato, ha ritenuto di non inserire azioni nella diversificazione e ciò è pure comprensibile, secondo la classica scala della riduzione del rischio con l'avanzare dell'età. Per la verità, la strategia di esclusione della componente azionaria è da intendere rigorosa solo per pensionati che fanno diretto affidamento dei loro capitali per integrare la pensione propria. L'anziano facoltoso (non sappiamo se la definizione si attagli al «discreto capitale» del nostro lettore) che pensa più in termini di famiglia e di successione che non della soddisfazione immediata delle proprie dirette esigenze di mantenimento, può anche concepire portafogli che guardano più lontano, appunto in un orizzonte ereditario. Quindi, una quota in Etf azionari diversificati a livello internazionale potrebbe benissimo far compagnia alla componente di corporate bond di qualità. A proposito di Etf, o di fondi indicizzati, pensiamo però che il lettore, con i suoi corporate bond, abbia fatto trenta ma non trentuno. Perché, infatti, non prendere in considerazione la soluzione del fondo comune specializzato in bond aziendali? La nostra predilezione è, come detto, per quelli a gestione passiva, ma anche quelli a gestione attiva assicura¬ no una diversificazione più compiuta rispetto a quella che è disponibile per un portafoglio individuale. Costano di più in commissioni di gestione, ma fanno risparmiare preoccupazioni legate alle cedole e ai reinvestimenti. Tolgono, è vero, il piacere di giocare in proprio: e se questa incombenza gestionale è gradita al lettore, in effetti, perchè negargliela? M Supercondominio e impianti comuni SONO un consigliere di un condominio in corso Marche al nr. 16 che fa parte di un comprensorio con altri quattro condomini amministrati ognuno da diversi amministratori. Il comprensorio ha in comune l'uso dell'acqua con un'autoclave per tutti e il riscaldamento con un'unica caldaia. L'impianto dell'autoclave non è norma e bisogna provvedere. Purtroppo il condominio del nr.l 2 si è staccato dall'autoclave comune, senza avvisare il comprensorio attraverso un'assemblea. Sembra che i condomini del 12 non voghano partecipare alle spese di messa norme del vecchio impianto. Che fare? Serafini Luciano (Torino) Occorre consultare con attenzione il regolamento di quello che definisce comprensorio (ma che ci sembra piuttosto un consorzio condominiale). Se non stabilisce nulla a proposito, la giurisprudenza prevalente prevede che si applichino a quello che è, in effetti, un supercondominio, le norme del condominio: salvo divieto del regolamento contrattuale, il distacco dall'impianto comune è consentibìle e impone a chi si è distaccato la partecipazione alle spese di conservazione dell'impianto centralizzato, che comprendono anche quelle di adeguamento alle norme, sempre che il distacco non crei pregiudizio all'impianto termico comune. M Gli interessi legali e la cauzione DOVENDO rimborsare ad alcuni miei inquilini gli interessi legali sui loro depositi cauzionali, ed avendo ricevuto informazioni contrastanti, vorrei sapere le percentuali esatte dall'anno 2000 ad oggi ed eventuali pubblicazioni alle quali fare riferimento per gli anni successivi? Gili Maria Vediamo anzitutto di sintetizzare le variazioni che ha subito il saggio degli interessi legali negli ultimi anni, non prima di aver però ricordato che gli effetti pratici di tali variazioni sono piuttosto rilevanti, dato che influenzano non solo la determinazione degli interessi a favore dei conduttori sulle cauzioni riguardanti i contratti di locazione, ma anche il calcolo dei danni contrattuali sui risarcimenti delle controversie giuridiche nonché il calcolo del valore imponibile di rendite e pensioni. Entrando nel dettaglio il valore degli interessi legali è stato pari al 2,507o dal 10 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000. Dal 10 gennaio 2001 è stato poi aumentato al 3,507o, mentre è diminuito (passando al 37o) a decorrere da inizio 2002 fino a fine 2003. Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 ' dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003, il saggio degli interessi legali è poi stato portato al 2,507o annuo a partire dal 1 ' gennaio 2004. Le modifiche sul tasso vengono determinate sia in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, sia tenendo conto del tasso di inflazione registrato. Quando poi nel corso dell' anno non viene emanato alcun provvedimento, per l'anno successivo si intende confermato il tasso precedente. In considerazione delle frequenti modifiche atte ad adeguare il saggio all'andamento dell'economia, la legge 662/96 ha previsto che la variazione del tasso legale possa avvenire tramite un decreto del ministro, che deve però essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio entrerà in vigore. Per quanto detto il consiglio che possiamo dare alla lettrice, per tenersi aggiornata sulle future variazioni, è quello di verificare sulla nostra rubrica fiscale, specialmente a fine anno, eventuali notizie in merito, o di controllare saltuariamente sul sito www.finanze.it, dove viene tempestivamente pubblicato l'eventuale Decreto di modifica degli interessi legali. M Riscaldamento individuale N un condominio di 17 condomini, nel cui Regolmento è esplicitamente prescritta la obbligatorietà del riscaldamento comune, un nuovo proprietario si è distaccato. Va aggiunto che l'inquilino in questione non dispone di camino e sfoga abusivamente sul terrazzo. Ho proposto in assemblea di intentare una causa. Ma, per paura dei costi di un'azione legale, l'assemblea non mi ha seguito, contrattando con l'inquilino un rimborso annuo del 1807o della sua quota condominiale. Ora sono in causa col condominio perché ha ignorato la prescrizione dei Regolamento condominiale. Lettera firmata La giurisprudenza più recente ammette che il condomino possa distaccarsi dall'impianto centralizzato, continuando a corrisponderne le spese di manutenzione ed esimendosi dal corrispondere quelle di consumo che saranno limitate agli aggravi che lo stesso abbia indotto agli altri con il suo distacco (Cass. 6923/01). Il rimborso forfetizzato, peraltro, costituisce negozio di accertamento tra le parti e, pertanto, esonera le stesse da complesse perizie per verificare l'eventuale aggravio. Per quanto riguarda la Sua azione legale, è fondata nella misura in cui lo scarico avrà alterato l'estetica della facciata o provocato altre tipologie di danno in quanto, a meno che il regolamento contrattuale non disponga espresso divieto di distacco, questo costituisce diritto del condomino, fatte salve le limitazioni di cui sopra. Hanno collaborato: PAOLO GATTO consulente legale Appc FLAVIO CHIODINI segretario nazionale Confappi Studio BERARDINO E ASSOCIATI Acura di GLAUCO MAGGI E-mail: glauco.maggi@lastampa.it Chi desidera risposte in tema di risparmio e investimenti, banca, casa, fisco, pensioni e previdenza scriva a: Tuttosoldi via Marenco 32 IDI 26 Torino

Persone citate: Flavio Chiodini, Gili Maria, Merrill Lynch, Serafini Luciano, Sono

Luoghi citati: Fondo, San Paolo, Torino