Il grande rebus dello sconto fiscale sulle polizze vita .

Il grande rebus dello sconto fiscale sulle polizze vita . TUTTOSOLDt Il grande rebus dello sconto fiscale sulle polizze vita . Nel '93 ho sottoscritto una polizza vita a 10 anni che aveva il beneficio fiscale. Alla scadenza malgrado sia prevista la proroga tacita la compagnia mi ha negato it proseguimento citando una legge successiva e ho perso il vantaggio fiscale futuro. È giusto? Chiara G. (Roma) Glauco Maggi PURTROPPO sì, perché lo ha deciso l'Agenzia deUe entrate. Con la riforma della previdenza del 2000 (decreto legislativo 18/2/2000, n.47) si sono create situazioni relative ai contratti in essere 1'1/1/2001, data di entrata in vigore, che hanno richiesto ben tre pronunce del Fisco (fino ad ora) per dirimere i casi dubbi. La legge citata ha introdotto una distinzione tra le polizze finanziarie unit e index linked e i fondi individuali pensionistici (equiparati ai fondi pensione): le prime hanno perso la detraibilità, i secondi l'hanno ampliata. Rispettando il principio del diritto acquisito, la norma ha però previsto die chi 1'1/1/2001 aveva in corso una qualunque polizza vita con diritto al vantaggio tributario lo conservava fino a scadenza. Sembrava facile, ma non lo era. Molti contratti avevano clausole di proroga tacita, come scrive la lettrice: «Il mio piano prevedeva versamenti annui di 2,5 milioni di lire, grazie a cui beneficiavo del risparmio fiscale. La polizza testualmente recitava di essere articolata in "cicli di durata fissa di IOanni... al termine dei quali l'assicurato può richiedere la liquidazione del capitale maturato oppure proseguire tacitamente il piano assicurativo». Io volevo proseguire, e invece sono stata liquidata». La motivazione del ministero delle Finanze si basa sul testo di legge che dice che i nuovi regimi di tassazione «si applicano per i contratti stipulati o RINNOVATI a decorrere dall'1/1/2001». Premettendo che l'espressione ((rinnovo del contratto» è stata ((utilizzata atecnicamente dal legislatore fiscale», l'Agenzia delle entrate ha specificato che (di contratto si intende rinnovato allorquando l'abiàcurato, con la sua manifestazione di volontà, esercita alla scadenza, anche se tacitamente, il diritto di accettazione». Le compagnie (alcune di esse in un primo tempo avevano condiviso la tesi del lettore) si sono poi adeguate a questa interpretazione inequivoca, ancorché discutibile sul piano letterale. Per altri due interpelli, sempre indirizzati al ministero dalle compagnie, la soluzione è stata invece favorevole al mantenimento dei benefici. Non meno sorprendentemente. Il primo caso è quello delle polizze «a vita intera». Non essendoci qui la possibilità di prorogare l'effetto della prestazione perché la scadenza contrattuale coincide con la morte dell'assicurato, il Fisco ha detto à alla richiesta di aumentare dopo il 2001 l'ammontare del premio versato, per contratti anteriori, mantenendo il vecchio regime fiscale. Qui secondo il Fisco non c'è «rinnovo», anche se per consentire nuovi versamenti le compagnie devono far firmare una «clausola integrativa» al vecchio contratto che preveda l'integrazione del premio. Strano? Non è tutto. Molte di queste (evita intera» sono ((temporanee» mascherate, essendo consentito il riscatto da parte dell'assicurato prima della sua morte. D principio di base dei contratti assicurativi infatti è che, se esiste certezza di prestazione, esiste sempre anche la possibilità di recedere dal contratto da una delle due parti. Per le compagnie, del resto, pagare i beneficiari dopo la morte dell'assicurato o quando quest'ultimo è ancora in vita non fa differenza, ovviamente fatti i conteggi dovuti. Così un esente può versare ((fuori tempo» con il vecchio scontofiscale, e poi magari neppure attendere la scadenza naturale della propria morte. Forse ancor più giuridicamente impervia, infine, è la strada scelta dal ministero per dire sì al seguente quesito: c'è o meno ((rinnovo» nel caso di un cambio di contratto filmato da un cliente che accetta di trasformare la sua vecchia polizza Ramo I (con il tasso tecnico che garantisce una rendita annua) in una unit linked Ramo m (dal rendimento tutto legato all'andamento di un fondo assicurativo gestito) senza mutare scadenza? No, non c'è ((rinnovo» dice il Fisco, e si mantiene quindi il vecchio regime fiscale. In questo caso il beneficio evidente è di quelle compagnie che hanno impostato campagne di marketing proponendo ai clienti la modifica «in corsa» di polizze vecchie con le ben più redditizie polizze finanziarie, dove il rischio è tutto scaricato sull'assicurato. glauco.maggi@lastampa.it Én t à

Persone citate: Glauco Maggi

Luoghi citati: Roma