«Pensioni, non basta l'adeguamento Istat»

«Pensioni, non basta l'adeguamento Istat» «CE' UNO SCOSTAMENTO IRRAGIONEVOLE TRA I TRATTAMENTI DELL'INPS E L'EFFETTIVA VARIAZIONE DEL POTERE D'ACQUISTO» «Pensioni, non basta l'adeguamento Istat» Richiamo della Consulta al Parlamento Pierluigi Franz ROMA Per assicurare un reale ed effettivo adeguamenti delle pensióni alle variazioni Obi costo della vita il Parlamento deve studiare un nuovo e diverso meccanismo rispetto all'attuale automatica rivalutazione annuale basata sugli indici Istat. E' il severo monito che la Corte Costituzionale, presieduta da Riccardo Chieppa, ha lanciato ieri alle Camere. Difatti, «il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità dei trattamenti di quiescenza rispetto alle effettive vanazioni del potere di acquisto della moneta, sarebbe indicativo dell'inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione». In altri termini, il perdurare dell' attuale percentuale di variazione determinata dal ministro Tremonti sulla base della rivalutazione annuale dell'indice Istat limitata al 900Zo per le fasce di importo delle pensioni comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS, e al 750Zo per le fasce di importo superiori a 5 volte il predetto trattamento minimo, potrebbe essere dichiarato incostituzionale. I giudici della Consulta, pur respingendo un'eccezione sollevata due anni fa dalla Corte dei Conti seconda sezione centrale su ricorso dell'Università di Parma (erede universale di un pensionato statale, che lamentava di avere perso circa il 470Zo di pensione rispetto a quella di un pari grado andato in pensione successivamente), assistita dagli avvocati Filippo de Jorio e Giuseppe Polini, hanno comunque sottolineato che l'attuale meccanismo legato alle variazioni Istat potrebbe creare di nuovo le condizioni per il formarsi delle cosiddette «pensioni d'annata». Di conseguenza il «perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni» deve indurre il legislatore, «pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie», ad individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo della vita. Insomma, la rivalutazione annuale delle pensioni in base ad una percentuale fissata dall'Istat in base al decreto legislativo 503 del 1992 e alla legge 448 del 1998, non garantirebbe al 1000Zo i pensionati dal rischio che in futuro possa diminuire il potere d'acquisto dell'euro rispetto all'originario trattamento di quiescenza. Nella sentenza (è la n. 30 redatta dal giudice Ugo De Siervo e depositata ieri in cancelleria) viene ricostruita analiticamente la complessa problematica. E si ricordano i principi giuridici dai quah non si può assolutamente derogare. In particolare, ricono- scendo alla pensione natura di .retribuzione differita, la Corte Costituzionale ha da anni affermato che essa deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e deve comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dell'art. 36 della Costituzione. A sua volta il successivo articolo 38 della stessa Carta repubblicana riconosce il diritto dei lavoratori affinché siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invahdità, vecchiaia e disoccupazione involontaria anche tramite organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Secondo l'Alta Corte l'azione di integrazione anche economica tra¬ mite interventi a carico della finanza pubblica appare tanto più necessaria in presenza di un significativo allungamento della vita dei cittadini, e del conseguente prolungamento del periodo in cui è anzitutto il trattamento pensionistico ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al pensionato e ai suoi familiari, pur senza escludere la necessità di forme di assistenza sociale e sanitaria pienamente adeguate. In questo contesto, é particolarmente importante che siano individuate le modalità per garantire effettivamente che il trattamento pensionistico sia adeguato non solp al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. LE PENSIONI Al RAGGI X Pensionati è importo lordo medio annuo (ih euro) TIPOLOGIE NUMERO^ ^VECCHIÀIA Ì^gÉRSrl]T:' 0 (NDENNITÀRIE t j» ÀSSISTEtsiaALir ; # PIU'IÉÙNÀ IVS 7.734.151 47,3 1.192.743 7,3 [ 1.592.197 9,7 351.898 2,2 IMPORTO MÈDIO 13.100,16 6.785,12 7.927,40 2.509.30 1.253.369 7,71 4.878,66 ^IVS-h INDENNITARIE (É'IVS + A^M^, ^ AlJRa ' :; j^^v/ WfcmT77 :r 1.979.142J 12,1 715:029| 4,4 1.447.7201 8,9 79.2441 - 0,.5-Ì 16.345.493 100,01 13.388,98 15.286,39 14.803,84 17J07,38 11.580,88

Persone citate: D'acquisto, Filippo De Jorio, Giuseppe Polini, Pierluigi Franz, Riccardo Chieppa, Tremonti, Ugo De Siervo

Luoghi citati: Roma