Decidono le società se convertire le azioni di risparmio in ordinarie

Decidono le società se convertire le azioni di risparmio in ordinarie LA POSTA DI MAGGI Decidono le società se convertire le azioni di risparmio in ordinarie ALCUNI anni fa in Borsa si discuteva dell'ipotesi della conversione delle azioni risparmio in ordinarie con un buon vantaggio per i possessori. Ora non ho più letto nulla al riguardo. Lei che cosa ne dice? I. L. (e-mail) Le azioni privilegiate sono azioni, prive del diritto di voto, che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie. Possono essere emesse solo da società che abbiano già azioni ordinarie quotate sui mercati regolamentati, e per il fatto di avere vantaggi patrimoniali ma di non dare il voto ai possessori, le loro quotazioni sono di norma più basse delle azioni ordinarie. Le azioni di risparmio sono state introdotte per incentivare l'investimento in azioni, offrendo ai risparmiatori titoli che meglio rispondessero alle loro esigenze di tipo reddituale, in assenza di un loro interesse per l'esercizio dei diritti amministrativi. Si s.. ,bbe attuata così, spiega la Borsa spa nel suo sito, «una distinzione tra azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori». In realtà, non ci si può stupire che, sul mercato, sia stata sempre storicamente più apprezzata la caratteristica principale delle azioni ordinarie, che è quella di essere oggetto degli acquisti di chi punta al controllo societario. Non risulta, attualmente, alcun piano generale che preveda la trasformazione delle azioni di risparmio in ordinarie. Ogni società è ovviamente sovrana nel decidere il proprio assetto, racchiuso nello statuto. Quanto ai diritti delle azioni di risparmio, la società emittente stabilisce il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio. Stabilisce inoltre ì diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio. In genere, alle azioni di risparmio viene assegnato, in caso di distribuzione degli utili, un dividendo minimo annuo (calcolato in percentuale sul valore nominale) e uno scarto minimo sul dividendo delle azioni ordinarie. Le risparmio hanno diritto di precedenza sulle azioni ordinarie in sede di rimborso del capitale. Se in un esercizio contabile la consistenza degli utili impone l'assegnazione di un dividendo inferiore al minimo garantito, la differenza può essere corrisposta entro i due esercizi contabili successivi. Sono prive, come detto, del diritto di voto e di intervento nelle assemblee ordinarie e straordinarie, mentre consentono la partecipazione alle sole assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio, costituite per la tutela dei diritti della categoria. Ci sono limiti di legge all'emissione: non più del 500Zo del capitale azionario può essere costituito da azioni privilegiate o di risparmio. Questo al fine di limitare il potere degli azionisti ordinari, che, altrimenti, controllerebbero la società pur essendo titolari di una bassa percentuale del capitale. Le «risparmio» costituiscono un'ec¬ cezione rispetto al principio della nominatività obbligatoria delle azioni vigente in Italia: possono, infatti, essere al portatore, fatta eccezione per quelle appartenenti ad amministratori, sindaci o direttori general! che devono essere nominative. Sulle prospettive di conversione delle azioni da «risparmio» a ordinarie gli investitori non possono, in definitiva, che rifarsi allo statuto delle singole società e seguire le delibere assembleari. m Emittente non la Città bensì la Provincia ALCUNE settimane fa, nella sua rubrica, ho letto che i possessori di Bond di Buenos. Aires erano soddisfatti della chiusura del contenzioso. Ho contattato la mia banca (Sanpaolo Imi); mi ha detto che per i miei Bond Buenos Aires 100Zo scadenza 5/7/04 in euro (codice banca 0895030) questa condizione non è vera. Mi chiedo se solo una parte di tali Bond facciano parte del contenzioso e, in particolare, la posizione dei miei. Luigi Fabbri - Aosta Ci siamo rivolti alla Banca Sanpaolo Imi per avere i dettagli del Bond e della specifica posizione del lettore. Ecco la risposta dall'ufficio del dottor Alberto Castelli, che conferma quanto scritto dal giornale ma, purtroppo, deluderà il lettore, che deve ancora attendere: «L1 emittente del Bond posseduto dal signor Fabbri è, in effetti, la Provincia di Buenos Aires, e non la Città di Buenos Aires. Tale ultimo emittente, durante la scorsa primavera ha già provveduto a formulare una proposta di rinegoziazione delle condizioni offerte dalle proprie emissio¬ ni obbligazionarie, approvata dalle rispettive Assemblee degli obbligazionisti. La Provincia di Buenos Aires, al momento, ha unicamente provveduto a nominare Citibank advisor per la ristrutturazione del debito. Tale debito è, comunque, separato rispetto a quello dello State Federale e, pertanto, potranno essere proposte agli obbligazionisti dei Bond Provincia di Buenos Aires condizioni differenti rispetto a quelle dei possessori di titoli denominati «Argentina». L'avvìo effettivo delle trattative con ì rappresentanti degli obbligazionisti della Provìncia potrebbe essere, peraltro, ritardato al 2004 a causa del doppio appuntamento elettorale che interesserà la Provìncia stessa entro la fine del 2003: entro dicembre si svolgeranno, infatti, l'elezione del presidente e l'elezione del Parlamento locale. L'Associazione per la tutela degli investitori in tìtoli argentini intende farsi parte attiva per rappresentare durante la trattativa gli obbligazionisti italiani che si stima posseggano un valore nominale di circa 700 milioni di euro di titoli Provincia di Buenos Aires». M L'incremento non dovuto SONO proprietario di una casetta bifamiliare, di cui occupo il piano terreno, mentre il primo piano è affittato uso abitazione a una famiglia. Quest'anno ho effettuato una manutenzione straordinaria con ristrutturazione e tinteggiatura delle quattro pareti esteme della casa e ho pagato con bonifico bancario all'impresario in totale 15.356,00 euro. Iva compresa. Per effetto della manutenzione straordinaria, chiedo; - di quanto dovrò aumentare la quota d'affitto mensile all'inquilino? - la spesa di ristrutturazione va considerata per intero nel calcolo o solo al 500Zo visto che io abito al piano terreno? - qual è la percentuale di legge da applicare? - la maggiorr zione Istat del 750Zo che scatterà a gennaio, va calcolata sulla quota già maggiorata per la ristrutturazione? Angelo Falcherò Torino La maggiorazione degli interessi legali in caso di lavori straordinari era previsto dall'articolo 23, legge 392/78 e corrispondeva a un preciso criterio per il calcolo dell'equo canone. Quanto sopra postula che l'applicabilità della norma è limitata ai contratti ancora retti a «equo canone» e che, pertanto, ne sono esclusi sia i patti in deroga (articolo 11 legge 359/92) che i contratti, liberi o assistiti, di cui alla legge 431/98. L'aumento si applica in ragione degli interessi legali (oggi 30Za annui) sulla somma impiegata per la ristrutturazione dell'immobile (per la parte occupata dal conduttore) divisa per ogni singola mensilità. L'aumento può essere chiesto solo dal mese successivo alla data del termine dei lavori. L'aumento Istat va calcolato sul canone già maggiorato dagli interessi, ma il fatto che scatti a gennaio (e non ad agosto) è indice che si tratta di un contratto già a canone libero e che, pertanto, l'aumento per lavori non possa essere applicato. IM Una domanda poco chiara HO letto l'articolo di lunedi scorso sull'acconto Irpef da pagare entro il 1" dicembre. Non credete possa indurre in errore non parlare ù ^la minimum tax? Lettera firmata - Genova Anzitutto bisogna capire, nell' ottica comunque che l'argomento di base sia l'opportunità di ricalcolo dell'acconto, cosa il lettore intenda per «minimum tax». Se ci si vuol riferire al livello minimo di fatturato che i contribuenti con partita Iva devono dichiarare, a seguito dell' applicazione dei parametri o studi di settore, si tratta di un elemento che è ovviamente necessario valutare nel momento in cui si vuole ridurre l'importo da versare; fermo restando che non è consigliabile, per le aziende che hanno questi problemi di congruità, provvedere alla riliquidazione degli acconti dato l'alto margine di rischio a cui ci si espone nell'effettuare in questo caso i nuovi conteggi. Se ci si riferisce invece all'applicazione, dal 1" gennaio 2003, della «no tax area» (cioè della deduzione dal reddito imponibile di un importo che può arrivare fino a 7500 euro) si tratta invece di qualcosa che sicuramente può ridurre il valore degli acconti, ma bisogna fare attenzione. Si pensi, ad esempio, ai lavoratori dipendenti che dichiarano anche un reddito derivante dalla locazione di un immobile di proprietà. E' evidente che l'acconto si calcola sostanzialmente su quanto dovuto per il reddito derivante dall'immobile. E' però altrettanto chiaro che, in linea generale, il contribuente ha già durante l'anno beneficiato della no tax area quando, in busta paga, il datore di lavoro ha effettuato meno ritenute sullo stipendio. In questa situazione una riduzione dell'acconto da versare non è quindi possibile. Caso diverso se il contribuente dichiara solo un reddito derivante dall'affitto dell'immobile. In questo caso, infatti, l'applicazione del nuovo beneficio fiscale può già da ora essere usufruito tramite la riliquidazione dell'acconto. Hanno collaborato: PAOLO GATTO, consulente legale Appc Studio BERARDINO E ASSOCIATI Chi desidera risposte in tema di risparmio e investimenti, banca, casa, fisco, pensioni e previdenza scriva a: Tuttosoldi via Marenco 32 10126Torino Acura di GLAUCO MAGGI E-mail; glauco.maggi@lastampa.it

Persone citate: Aires, Alberto Castelli, Fabbri, Luigi Fabbri

Luoghi citati: Aosta, Argentina, Buenos Aires, Italia, Torino