Il crocifisso dai seggi di Cuneo fino in Cassazione

Il crocifisso dai seggi di Cuneo fino in Cassazione Il crocifisso dai seggi di Cuneo fino in Cassazione a a a h ROMA I primi atti di contestazione all'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole risalgono al 1987. Non c'era ancora Adel Smith, il presidente dei Musulmani d'Italia, a guidare la battaglia contro il simbolo cattolico. Allora, i primi a contestare furono due italiani, due insegnanti. 11 direttore di una scuola elementare di Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna, e una professoressa dell'Itis di Cuneo. Contestazioni che trovarono subito adepti. Il 31 marzo '88, la Federazione ddle chiese evangeliche d'Italia diffuse un comunicato in cui si chiedeva che venissero «rimossi dalle scuole e da ogni ufficio pubblico i simboli di una particolare confessione religiosa)). La diatriba arrivò a Palazzo. IL ministro della Pubblica istruzione. Galloni, si rivolse al Consiglio di Stato. 11 quesito era: sono ancora valide le norme fasciste con cui venne introdotto l'obbligo di esporre il crocifisso? Le leggi di cui si parla sono i regi decreti del 30 aprile 1924 («Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l'immagine del crocifisso») e del 26 aprile 1928 in cui il crocifisso è catalogato come uno degh «arredi)). Norme e disposizioni amministrative fondate sul principio della religione di stato (art. 1 dello Statuto del Regno). Sessant'anni dopo, con il Concordato del 1984, lo Stato e la Santa Sede dichiararono «di comune intesa)) che l'articolo I dello Statuto Albertino non era più in vigore, e che, pertanto, quella cattolica non era piùla sola religione dello Stato. Su richiesta di Galloni il 27 aprile 1988, il Consiglio di Stato formula quindi un parere. La risposta è che le norme fasciste non contrastano né con la laicità dello Stato né con la libertà religiosa e che sono compatibili con la sopravvenuta abolizione della «religione di Stato». Insomma, l'obbligo di esporre il crocifisso resta in vigore. Nel 1989, tuttavia, la Corte Costituzionale ritoma sull'argomento. Ed è a questo pronunciamento della Consulta che si è richiamato il giudice deh'Aquila, Mario Montanaro. La Corte stabilisce che lo Stato riconosce ai cittadini «il diritto soggettivo di scegliere se avvalersi o no dell'insegnamento della religione». Alle elezioni politiche del 1994 unnuovo caso. Uno scrutatore cuneese si dimette «a causa della presenza di crocifissi nelle sedi dove si svolgono le operazioni di voto». Si tratta di Marcello Montagnana, insegnante in pensione, figlio di un fratello di Rita Montagnana, moglie di Togliatti L'insegnante finisce sotto processo per aver rifiutato di assumerel'ufficio di scrutatore «senza giustificato motivo». Viene assolto dalla Corte d'Appello di Torino «perchè il fatto non sussiste». Nel 2000 anche una sentenza della Cassazione dà ragione ai giudici torinesi. La IV sezone penale esamina tutta la materia rigiardanteresposizione del crocifisso nelle sedi statah concludendo che tutte le antiche disposizioni sono in contrasto con i principi costituzionali di laicità e di eguaglianza, e ledono il diritto alla libertà di coscienza in materia religiosa. Ma il 24 settembre il ministro Moratti ha ribadito che riguardo al crocifisso restano valide le norme degh Anni Venti: «Non è consentita l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli religiosi, fatto salvo il crocifisso». [m.mon.]

Persone citate: Adel Smith, Galloni, Marcello Montagnana, Mario Montanaro, Moratti, Rita Montagnana, Togliatti

Luoghi citati: Bologna, Cuneo, Italia, Ozzano Dell'emilia, Roma, Torino