investimento in azioni: l'attesa può essere la soluzione giusta

investimento in azioni: l'attesa può essere la soluzione giusta LA POSTA DI MAGI investimento in azioni: l'attesa può essere la soluzione giusta NEL 2001 a mia sorella di 78 anni è stato consigliato dal suo consulente bancario di sottoscrivere quote del Fondo Pioneer Mix 3 euro 39.500 e Mix 4 per 12.675 euro, pari a 101 milioni di vecchie lire(fondi a rischio). Lasciando stare quello che io possa pensare di questo gentilissimo signore, (tutte le sottoscrizioni sono state regolarmente fumate) e dato che a oggi sta perdendo quasi 10.000 euro, le chiedo: dobbiamo avere la pazienza di aspettare che le cose migUorino o ci conviene scappare? E se è così cosa ci consigha? Maria Grazia - Torino Non sappiamo, e la notizia è purtroppo essenziale per dare un giudizio specifico, se la cortese lettrice abbia investito tutti i suoi soldi nei due fondi citati, o se si tratti di una quota di diversificazione del portafoglio, e di quale quota. Consigliare a una signora di 78 anni «solo» fondi a rischio per tutti i suoi averi, con una componente significativa di azioni come nei due Mix della Pioneer, è sicuramente «tradire» la regola non scritta che impone una ragionevole frenata ag i impieghi rischiosi nel caso di risparmiatori di tarda età. Soprattutto se questi ultimi non hanno redditi oltre la pensione (per esempio da immobili o da altri titoli). Ma se, viceversa, lo stesso risparmiatore ha insistito a avere fondi bilanciati o azionari, magari per inserirli in un portafoglio dove arrivano a coprire una quota del 20 o del 300Zo, nulla andrebbe a mio avviso addebitato al consulente in termini di responsabilità: né legale, né deontologica. 1 due fondi dal 2001 hanno totalizzato una perdita di circa il 20oZo, in un periodo negativo per tutte le Borse: in particolare. Mix 3 è un bilanciato a rischio definito medio dalla società di gestione, il cui risultato non si è discostato di molto dall'andamento della sua categorìa, ma che è statò inferiore al benchmark; Mix 4, definito a rischio medio-alto perché ha una maggiore esposizione azionaria, ha dato meno dei suoi pari e del benchmark. Di perse, non possono però essere le performance penalizzanti calcolate soltanto su uno o due anni a fare decidere, a mio avviso, per la richiesta di riscatto. Lo può, sicuramente, l'aver scoperto che la propensione al rischio e la situazione di reddito e anagrafica delle due lettrici sono incompatibili con quel portafoglio. Le prospettive di recupero sono reali, peraltro, visto che negli ultimi 2-3 mesi le Borse hanno già mediamente guadagnato il 200Zo in America e in Europa. Se la stessa risparmiatrice ammette tra le opzioni quella di aspettare perché le cose migliorino, significa che è dotata di pazienza. E' la qualità indispensabile per chi investe in azioni, qualunque età abbia. Sanzione per mancata dichiarazione lei L 20/5/2003 il Comune dove risiedo mi ha notificato una sanzione pecuniaria, per non aver presentato a tempo debito la dichiarazione ai fini lei di un'immobile acquistato, come da atto notarile deU'l/l/OO; premettendo che i pagamenti di tale tributo sono stati eseguiti nei termini di scadenza e nella misura stabilita, chiedo se questa sanzione è giusta, o se posso oppormi a quello che ritengo un'assurdità. M. Bianciotto - Possano Comprensibilissimo il disappunto del lettore che si vede sanzionato nonostante abbia adempiuto al suo dovere di versare l'imposta, ma la normativa è chiara. L'art. 10 dei dlgs. 504/92, infatti, dispone che la dichiarazione lei deve essere presentata, limitatamente agli immobili posseduti nel territorio dello Stato ad esclusione di quelli esenti per i quali si sono verificate modifiche nella soggettività passiva, oppure nella struttura o destinazione dell'imposta, en- tra il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto luogo la variazione. D'altra parte l'obbligo di presentazione ha una sua precisa logica, dato che è tramite la dichiarazione che il Comune apprende del passaggio di proprietà dell'immobile (e quindi individua il soggetto passivo dell'imposta), nonché tutti i dati catastali dell' abitazione sui quali si calcola Mei, tutte informazioni non contenute nei modelli di pagamento. L'errore compiuto non può considerarsi meramente formale, ma bensì sostanziale, impedendo infatti agli uffici competenti l'ordinaria attività di controllo sul corretto versamento dell'imposta. Ricordiamo, infine, che per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, l'art.14 del dlgs. 504/92 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 2000Zo del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65. Qualo¬ ra l'omissione o l'errore attengano a elementi non incidenti sull1 ammontare dell'imposta, come nel caso del lettore, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23. La sanzione viene ridotta di un quarto, se il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie. M L'oggetto dei contratto IN una locazione commerciale a chi competono le spese per la sostituzione della caldaia per il riscaldamento se nel contratto c'è scritto: «La manutenzione degli impianti, sia ordinaria che straordinaria, è a carico del locatario in deroga a quanto disposto dagli articoli 1576 e 1609 del codice civile». Enzo Magri - Mantova La Suprema Corte, con sentenza 11213 del 30/7/02, si è espressa nel senso che sono derogabili dalle parti le norme di legge che riguardano l'obbligo del locatore a curare le riparazioni straordinarie. E' da rilevare, comunque, che questa decisione si riferisce a una controversia tra l'amministrazione finanziaria e un'impresa, per cui la soluzione sul punto appare incidentale e occasionale. Invero, non solo l'obbligo a carico del conduttore è contrario all'art. 79, I. 392/78 (le locazioni commerciali, pur prevedendo un canone libero, si muovono all'interno di un sistema vincolistico), ma introduce un elemento di indeterminatezza di tutto il contratto. Si immagini infatti che, in un contratto di locazione, a carico del conduttore sia riportato l'onere di curare tutte le riparazioni, ordinarie e straordinarie e ci si trovi in una costruzione dove si rilevi necessaria la ricostruzione di tetto, facciate ecc. In questa ipotesi non si tratterebbe più di un contratto di locazione, dove una parte si obbliga alla corresponsione di un prezzo in cambio dell'utilizzo di un locale, ma di un contratto dove è previsto il mantenimento del bene e la sua eventuale ricostruzione in cambio di un periodo di utilizzo (oltre al canone), un contratto con un oggetto indeterminabile. M Nuova assemblea per la prova colori L 12 aprile 2003 l'assemblea straordinaria del condominio ha deliberato la scelta della ditta e dei colori per la facciata. La ditta, stabilita la data di inizio lavori per il giorno 12 maggio, ha effettuato, intomo al 20 aprile, una prova sul muro con i colori scelti. Il direttore dei lavori, dietro richiesta di alcuni condòmini che nel frattempo hanno cambiato idea, ha inviato una lettera in cui si richiede di esprimere personalmente la conferma o la revoca dei colori scelti, specificando che, in caso di revoca, dovrà essere indetta una nuova assemblea e che questo potrà provocare ulteriore aggravio (ponteggio, suolo pubblico ecc.), oltre al rischio di non finire i lavori entro il 30 settembre e perdere quindi la detrazione fiscale. E' valida la richiesta di un'eventuale nuova assemblea? Posso richiedere i danni derivanti dalla possibile perdita della detrazione fiscale? Franco Corniani - Biella Se la decisione dell'assemblea è stata validamente presa, l'amministratore ha l'obbligo di applicarla: naturalmente occorrerebbe entrare nel merito della delibera, per sapere se prevedeva la «prova colore» e un meccanismo di riverifica. Resta comprensibile lo scrupolo del direttore dei lavori. Non è nei suoi compiti, però, convocare un'assemblea. L'amministratore non deve lasciarsi sfuggire la possibilità della detrazione, a rischio di pagamento di danni ai condòmini che non ne goderebbero. m Soffitta inesistente e impianto elettrico SONO proprietaria di un alloggio in un condominio in Torino. Nell'ultimo rendiconto spese, l'amministratore ha addebitato a tutti i condòmini una spesa sostenuta per l'adeguamento a norma dell'impianto elettrico delle soffitte. Io non possiedo alcuna soffitta. E' giusto? L. Dematteis - Torino Il codice civile stabilisce, nell'articolo 1123, 2 "comma, che «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne». A tale regola si può fare eccezione solo nel regolamento condominiale contrattuale o con una decisione presa all'unanimità. Perciò, se il regolamento non stabilisce diversamente, lei non è tenuta al pagamento della spesa. M I tassi dei mutui: variabilità continua Due precisazioni sulle tabelle dei mutui apparsi sullo scorso numero di Tuttosoldi. Lo spread per il tasso variabile a 10 anni della Banca del Piemonte è di 1,3; il mutuo variabile del Banco di Sicilia ha un periodo di jreammortamento a tasso : isso al 2,50Zo e non al 2,950Zo. Hanno collaborato: Studio BERARDINO e ASSOCIATI PAOLO GATTO, consulente legale Appc SILVIO REZZ0NIC0, presidente Confappl Acura di s GIAUCO MAGGI E-mail: glauco.maggi@lastampa.it Chi desidera risposte interna di risparmio e investimenti, banca, casa, fisco, pensioni e previdenza scriva a: Tuttosoldi via Marenco 32 10126 Torino

Persone citate: Bianciotto, Enzo Magri - Mantova, Franco Corniani - Biella, L. Dematteis, Maria Grazia, Mei

Luoghi citati: America, Europa, Torino