Una polizza per difendersi dalla Sars di Giuseppe Alberti

Una polizza per difendersi dalla Sars Una polizza per difendersi dalla Sars La stragrande maggioranza delle polizze sanitarie e contro gli infortuni sono operanti nel mondo intero. Ma possono esistere limitazioni quando nei contratti è prevista una diaria, tanto in seguito a ricovero quanto per il rimborso dei disagi nel periodo di convalescenza. Le polizze infortuni di solito non comprendono - ma non è l'unica limitazione - la copertura per malaria e malattie tropicali. Quindi, attenzione: questo tipo di polizza esclu¬ de il contagio dalla Sars che, invece, rientra a buon diritto nelle polizze sanitarie. Come detto, le spese di cura sono indennizzate anche se ci si deve curare in altri paesi. Tale garanzia può essere inclusa nei contratti accesi quando si acquista il biglietto di viaggio, ma l'importo a disposizione dell'assicurato non può superare certi limiti (anzi, c'è da rilevare che i massimali sono piuttosto contenuti) sia in caso di ricoveri ospedalieri, sia di interventi chirurgici... (American Express, Direct Line ecc.). Al contrario, nella normale polizza sanitaria il rimborso può essere anche «senza limiti», con la clausola del «pagamento diretto dell'indennizzo» da parte della società; vale a dire: è la compagnia stessa a saldare i costi delle varie prestazioni sanitarie. Ma questo vale quando l'evento si manifesta in Italia e non all'estero. In tali casi, l'assicurato dovrà munirsi di cartelle cliniche e relative fatture, che vengono rilasciate dagli enti ospedalieri. Se, invece, le varie prestazioni vengono erogate a carico dello Stato «ospitante», è molto facile che non scattino i meccanismi del risarcimento. La preoccupante situazione provocata dalla Sars ha suggeri¬ to a qualche compagnia di assicurazioni di escludere, nelle polizze di nuova emissione, le coperture per chi si reca in Canada, Cina e Hong Kong, informando che le proprie «travel policies» non hanno, in questi casi, valore alcuno. Un altro tipo di polizza che agisce a 360 gradi, è quella sulla vita delle persone. Una delle rarissime esclusioni (parlando sempre di contratti emessi da compagnie operanti nel nostro paese) è quella del suicidio dell'assicurato, se si verifica nei primi due anni dalla data della firma. La Ciro (Chinese Insurance Regulatory Commissioni si attende che tutti gli operatori assicurativi che commercializzano tali prodotti in Cina onori¬ no i propri impegni, in quanto la polmonite atipica, diffusasi solo di recente, non risulta esplicitamente esclusa dalla garanzia. E può essere anche per tale timore che le istituzioni assicurative cinesi hanno voluto dimostrare come ci si deve comportare: una ragazza cinese è deceduta il 14 aprile a causa della polmonite atipica e il 22 dello stesso mese i suoi genitori hanno percepito l'ammontare previsto dall'assicurazione della loro figlia. Nelle nostre polizze sanitarie possono essere incluse particolari garanzie. Vediamone alcune. Il trasporto dell'assicurato in istituti di cura, da un istituto all'altro e per il ritomo al domicilio, con qualsiasi mezzo, in Italia o all'estero. Tale garanzia può valere anche per l'accompagnatore, sia per il viaggio sia per il pernottamento negli istituti di cura. In tali situazioni (si parla dell'accompagnatore), possono però scattare limiti di rimborso: ad esempio, 1500 euro per il viaggio e 150 euro per ogni pernottamento. Questi, di solito, non devono superare 60 giomi per anno assicurativo. Le polizze sanitarie, infine, non vengono mai emesse per periodi inferiori all'anno: in pratica, non è possibile - così come accade per le assicurazioni «assistenza», che possono essere legate, anche se indirettamente, al biglietto viaggio - stipularle per brevi periodi. Giuseppe Alberti ptt

Luoghi citati: Canada, Cina, Hong Kong, Italia