Dichiarazione congiunta, vale solo il 730

Dichiarazione congiunta, vale solo il 730 PER LA CONSEGNA AL CAF CONCESSA UNA PROROGA FINO AL 15 GIUGNO Dichiarazione congiunta, vale solo il 730 Va presentata al sostituto d'imposta entro il 30 aprile Armando Cravino Anche quest'anno i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e i pensionati possono fare la dichiarazione dei redditi con Modello 730 (solo in euro) - ed evitare così di cimentarsi con il ben più complesso Unico 2003 - avvalendosi dell'assistenza del proprio datore di lavoro oppure rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza fiscale (Caf), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro. I tempi per la consegna del modello risultano ormai strettissimi (il 30 aprile, per coloro che intendono presentare il modello al sostituto d'imposta). Di recente, un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, prendendo atto del crescente utilizzo del 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione, ha invece prorogato al 15 giugno (il termine originario era fine maggio) la scadenza per la consegna del modello ai Caf. Il Modello può essere acquistato (nelle tabaccherie, nelle librerie, nei negozi di cancelleria e di materiale per ufficio ecc.), ma può anche essere prelevato dal sito internet del ministero all'indirizzo www.finanze.it (ove è anche possibile, tra l'altro, rintracciare elenco e indirizzo dei Caf regionali) o da altri siti internet a condizione che abbiano le previste caratteristiche tecniche e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del decreto di approvazione dei modelli stessi. Come avviene dal 1998, la dichiarazione dei redditi in forma congiunta può, anche quest' anno, essere presentata solamente mediante il Modello 730, e soltanto a condizione che i coniugi: - non siano legalmente ed effettivamente separati - non abbiano redditi di lavoro autonomo professionale, d'impresa o di altre attività che non permettono la presentazione del 730 - abbiano (almeno uno dei due) uno o più redditi che consentono di presentare il Modello 730 e abbiano un sostituto d'imposta in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza fiscale - siano entrambi vivi al momento di presentare la dichiarazione. Le conseguenze positive di maggiore rilevanza che si ottengono presentando il modello congiunto concernono: - l'immediata compensazione, in sede di elaborazione della dichiarazione, degli eventuali saldi a debito e a credito Irpef in capo ai coniugi - il ricorso all'assistenza fiscale anche al coniuge che sia in possesso di redditi (terreni e/o fabbricati o prestazioni occasio¬ nali) in relazione ai quali, in via autonoma, non gli sarebbe consentito di presentare il 730. L'assistenza fiscale prestata dal Caf per l'elaborazione e la trasmissione telematica dei Modelli 730 è di tipo «indiretto», in quanto è necessaria anche la presenza di un sostituto d'imposta del contribuente che ha presentato il 730 che effettui i conguagli a debito o a credito derivanti dalla dichiarazione. Se, invece, nella procedura di assistenza fiscale non c'è l'intervento di un Caf, ma il sostituto d'imposta effettua non solo i conguagli, ma anche le altre operazioni (elaborazione e trasmissione telematica dei modelli), l'assistenza fiscale fornita è definita «diretta». I contribuenti che intendono presentare il modello, sussistendone i requisiti, possono: - consegnare al Caf il Modello 730 già compilato - chiedere assistenza al Caf per la sua compilazione - rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro, ente previdenziale) se questi ha deciso di prestare direttamente assistenza fiscale (non esiste più, infatti, un obbligo in tal senso), presentando il 730 già compilato e la busta chiusa contenente la destinazione dell'S per mille dell'lrpef. II contribuente che presenta al Caf il Modello 730 già compilato deve consegnare anche: -il 730 base - la scheda per la destinazio- ne dell'S per mille dell'lrpef (modello 730-1) - la documentazione relativa alla dichiarazione compilata Il Caf è obbligato a ricevere la dichiarazione presentata già compilata e la relativa documentazione, in tal caso nessun compenso gli è dovuto. Se il contribuente intende far compilare il 730 al Caf, deve consegnargli solo la documentazione. Si firmerà il 730 compilando anche la scheda per destinare l'S per mille quando il Caf avrà completato la dichiarazione. Al Caf devono essere consegnati solo i documenti necessari per verificare i dati, ad esempio: - modelli Cud e/o altre certificazioni dei sostituti d'imposta - fatture, ricevute e quietanze relative al pagamento di oneri e spese deducibili o per i quali spetta una detrazione d'imposta (fatture per spese mediche ecc..) - attestati di versamento di imposte eseguiti direttamente dal contribuente - dichiarazioni dei redditi di anni precedenti, in caso di riporto a nuovo di eccedenze d'imposta. I Caf, tramite i responsabili dell'assistenza fiscale, devono verificare sui documenti esibiti dai contribuenti la correttezza dei dati esposti nelle dichiarazioni; conclusa la verifica, pongono il visto di conformità sulla dichiarazione presentata. A seguito di ciò, in caso di controllo, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d'imposta per le quali non è stato rilasciato tale visto. Il contribuente è comunque in ogni caso tenuto a conservare la documentazione relativa al modello 730/2003 fino al 31 dicembre 2007, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di richiederla in sede di effettuazione di controlli.

Persone citate: Armando Cravino, Modello