Il dopo-lraq: fantafinanza nei consigli del promotore

Il dopo-lraq: fantafinanza nei consigli del promotore Il dopo-lraq: fantafinanza nei consigli del promotore CIRCA 3 anni fa ho stipulato un mutuo per l'acquisto di un immobile, non potendo coincidere la vendita dell'immobile abitato con tale acquisto. Nel '99, a vendita quasi conclusa, ho contattato il mio consulente finanziario (allora Prime Consult, ora Generali) chiedendogli se fosse ragionevole pensare che l'investimento del ricavato (400 milioni di lire) fosse sufficiente a pagare almeno in grande parte gli interessi del mutuo stipulato (circa 280 milioni). Il consulente mi propose di investire nell'allora Prime Fund Advisor (un fondo di fondi in poche parole) e, dopo avermi proposto il solito breve questionario che dovrebbe individuare la propensione al rischio (sic!), individuò la linea B - azionaria per oltre il 700Zo - come quella adatta alle mie esigenze. Mi fece dividere il capitale (conferito tra novembre '99 e i primi di gennaio 2000) tra investimento in monetario per pagare le rate del mutuo (circa 70 milioni) e investimento diretto in Pfa (i restanti 330 milioni circa). Ora, a poco più di due anni dall'investimento il risultato è semplicemente disastroso: i soldi nel monetario se ne sono andati quasi tutti, il capitale residuale investito in Pfa è di circa 100 mila euro e il capitale da restituire al netto degli interessi è di circa 121 mila euro. Durante tale periodo, nonostante le preoccupazioni espresse, mai mi ha proposto soluzioni alternative per la salvaguardia del capitale. Ora propone di attendere il probabile «dopoguerra Iraq» per sfruttare la piccola risalita tecnica prevista; di «switchare» verso le linee meno rischiose il capitale; in seconda battuta, se la prima ipotesi non dovesse realizzarsi, di portare sul monetario parte di ciò che nel Pfa è investito in obbligazionario e, eventualmente, scegliere un investimento in fondi più settoriali per sfruttarne un potenziale miglior andamento e sfruttando eventualmente un plus di investimento costituito da circa 50mila euro di una polizza vita in scadenza a fine 2003 (che però per me ha finalità integrative della pensione e quindi sono poco propenso a mettere in gioco). Questa situazione mi sembra piuttosto a rischio. Si è comportato correttamente (cioè facendo il mio interesso) il consulente quando ha inchiodato la mia posizione in un fondo molto azionario in un periodo di crisi dell'economia e delle Borse? E possibile pensare a un'azione legale? A.M. - Cuneo Il vizio di fondo dell'intera operazione, a mio avviso, è di aver legato l'esigenza di pagare le rate di un mutuo, quindi una esigenza a brevissimo termine, seppure periodica e prolungata per qualche anno, a una speranza di un ritorno finanziario riposta in una soluzione altamente azionaria. Ma eravamo nel '99 e ciò che appare oggi un errore, con il senno di poi, allora era «comune sentire», dei promotori e dei risparmiatori. Anche di chi, come I lettore, è stato pure invitato a leggere il prospetto dei rischi ìnsiti nel fondo azionario. Che fare, oggi? Parlare di rimbalzo tecnico per II dopo-lraq mi pare fantafinanza, oltre che fantastoria. Noi ci atteniamo al metodo, che vieta di pensare In termini di rivalutazioni ipotetiche quando si è davanti a impegni certi di uscite da rispettare. Quindi ci guardiamo bene dal sottoscrivere le soluzioni di «rilancio», che «potrebbero» essere i migliori in caso di ripartenza del ciclo e delle Borse. Non perché non sarà così (e chi lo sa?) ma perché preferiamo lasciare responsabilità, meriti e colpe, ai promotori. Non penserei ad azioni legali: il promotore è stato corretto nel prospettare i rischi, e il lettore lo ha pure controfirmato. Quanto all'idea di conti¬ nuare a pagare le rate del mutuo liquidando prima le quote obbligazionarie, finanziariamente ha il senso di procrastinare il momento in cui «realizzare» le minusvalenze sulla parte azionaria. M Vendita dell'alloggio e dichiarazione lei ABBIAMO venduto a settembre un piccolo alloggio intestato a mia mamma e a noi tre fratelli; l'alloggio era di proprietà dei nostri genitori. Alla morte del babbo la mamma, oltre a pntrare in possesso della sua parte, ne è divenuta anche usufruttuaria. A seguito del suo ricovero in una casa di riposo si è venduto l'alloggio e con il ricavato si è aperto un conto vincolato per pagare la casa di cura. Dobbiamo dichiarare la vendita nel modello Uni¬ co? Se si, dobbiamo farlo tutti e quattro, ognuno per il suo quarto, o deve farlo la mamma quale usufruttuaria? è necessario fare la dichiarazione lei? Lungo S. (e-mail) Ai fini Irpef, in linea generale, chi vende un immobile acquistato, o costruito, da meno di 5 anni, ha l'obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza realizzata (calcolata come differenza tra prezzo di acquisto e corrispettivo percepito). Tale imposizione ha l'evidente scopo di colpire l'eventuale intento speculativo del cedente. L'art. 81 del Tuir afferma però che tale norma non trova applicazione se l'immobile è stato ereditato o ricevuto in donazione, o se, per la maggior parte del tempo, è stato utilizzato come abitazione principale del cedente o dei suoi famigliari (per famigliare, si intendono il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo). Da quanto affermato dal lettore, pur in mancanza dell'informazione sull' arco temporale di possesso, sembra sussistere almeno la seconda condizione (utilizzo come abitazione principale) atta a far sì che né la madre ne i suoi figli abbiano l'obbligo di indicare, nelle loro dichiarazioni dei redditi, tale plusvalenza. Nel caso in esame sarà quindi sufficiente presentare la dichiarazione lei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuta la vendita (così, ad esempio, se la cessione è avvenuta nel 2002, la dichiarazione va presentata entro luglio 2003). Obbligato alla presentazione è il titolare dell'immobile o del diritto reale (es. usufrutto) su questo, e quindi, nel nostro caso, la mamma del lettore. Occorre comunque verificare se nel Comune ove è ubicata la casa è stato applicato l'art. 59 1" comma del dlgs. 446/97, il quale dispone che cia¬ scun Comune, nel proprio regolamento, può stabilire l'eliminazione dell'obbligo di presentare la dichiarazione con l'introduzione, in sua vece, dell'obbligo di una semplice comunicazione. M L'anticipo dell'intero Tfr 1 O assunto una badante a l tempo pieno. La lavoratrice, allo scadere dell'anno di lavoro, ha chiesto che le fosse anticipata la quota di Tfr maturata fino a quel momento per il suo intero ammontare. L'art. 37, comma 2, del Ceni per i lavoratori domestici prevede l'anticipo «nella misura massima del 70nZo di quanto maturato». Essendo disposto a erogare per intero il trattamento di fine rapporto maturato nel 2002, riterrei però necessaria una dichiara- zione in cui la lavoratrice affermi che non pretenderà, per il futuro, l'incremento del 750Zo sull'aumento del costo della vita accertato dall'Istat per l'importo erogato. Sarà valida e sufficiente tale dichiarazione? A. Collodi - Lucca E' innanzitutto da sottolineare il fatto che l'erogazione di un anticipo sul Trattamento di fine rapporto, di importo pari al totale del Tfr maturato, è una facoltà. La contrattazione collettiva stabilisce esclusivamente il limite entro il quale tale anticipo costituisce un obbligo in capo al datore di lavoro, come giustamente già accennato dal lettore: l'obbligo sorge se la quota di Tfr richiesta non è superiore al 700Zo del totale maturato fino a quel momento. Le richieste relative a importi eccedenti tale limite sono soggette alla discrezionalità del datore di lavoro. È comunque necessario tenere presente che la ratio della sopra citata previsione contrattuale (come, d'altro canto, in senso più generale, delle disposizioni legislative di cui ai commi 6,8 e 9 dell'art. 2120 ce.) è orientata a protezione del lavoratore, il quale si troverebbe ad avere, anche in caso di anticipo, una certa quota del Tfr ancora accantonata, a sua disposizione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo. Per quanto attiene alla domanda riteniamo sia sufficiente che il lavoratore rilasci quietanza dell' avvenuta erogazione dell'anticipo. La legge stabilisce, infatti, che, a seguito della concessione dell'anticipo, il fondo accantonato a favore del lavoratore debba essere ridotto di un importo pari all'ammontare dell'anticipo concesso e che, di conseguenza, anche la rivalutazione annua (sulla base del coefficiente di rivalutazione del Tfr, legato a sua volta aWaumento dell'indice del prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato mensilmente dall'Istat) debba essere calcolata sul nuovo ammontare residuo. A titolo esemplificativo, la quietanza potrebbe semplicemente consistere in una dichiarazione della lavoratrice, la quale indichi di «aver percepito, in una certa data, l'importo di tot fi lordi, a titolo di anticipo sul Tfr». m La privacy in condominio UN'AZIENDA privata ha chiesto all'amministratore i nomi e gli indirizzi dei proprietari dei vari appartamenti degli edifici per contattarli e proporre loro dei contratti di manutenzione caldaie. E' lecito fornire tali dati, nel rispetto della privacy? Franco Fidò Malesco(VB) L'amministratore potrà fornire i dati dei soli condomini che si dichiarino espressamente d'accordo. Hanno collaborato: SILVIO REZZ0NIC0, presidente Confappi-Fna Studio BERARDINO E ASSOCIATI A cura di GLAUCO MAGGI E-mail: glauco.maggi@lastampa.it Chi desidera risposte In tema di risparmio e investimenti, banca, casa, fisco, pensioni e previdenza scriva a: Tuttosoldi vlaMarenco32 10126 Torino

Persone citate: Franco Fidò Malesco, Silvio Rezz0nic0

Luoghi citati: Iraq, Lucca, Torino