No della Cassazione: i processi restano a Milano di Guido Ruotolo

No della Cassazione: i processi restano a Milano DOPO QUASI CINQUE ORE IL VERDETTO SU IMI-SIR, LODO E SME: NON E' ILCASO DI APPLICARE LA LEGGE GIRAMI No della Cassazione: i processi restano a Milano Respinte le richieste dei legali di Berlusconi e Previti, nessun «legittimo sospetto» Guido Ruotolo ROMA I processi Imi-Sir e Sme e Lodo Mondadori restano a Milano. E' questo il verdetto dei nove giudici delle Sezioni unite delia Cassazione, dopo quasi cinque ore di camera di consiglio. Il legittimo sospetto non è giustificato, nel caso di Milano. I comportamenti dei pm, dei giudici, dell'intero ufficio giudiziario di quella città non hanno pregiudicato la serenità e l'imparzialità di quel Tribunale, non sono in alcun modo prove di una «grave e oggettiva situazione locale». Con questa decisione, i giudici hanno anche contraddetto la requisitoria del procuratore generale, Antonio Siniscalchi, che l'altro giorno aveva sostenuto che in passato si era determinata una situazione di legittimo sospetto. E che oggi non era più attuale. Una decisione chiara, dunque, senza ambiguità. Anzi, nel riget¬ tare le istanze di rimessione dei processi a Brescia dei legali di Silvio Berlusconi, Cesare Previti e degli altri imputati, i nove giudici hanno indicato anche i paletti interpretativi da dare al legittimo sospetto. E non hanno ritenuto di dover dar conto della richiesta presentata in extremis dal difensore di Silvio Berlusconi, Gaetano Pecorella, di non pronunciarsi sul legittimo sospetto ma di decidere il trasferimento dei processi a Perugia, per competenza territoriale. Ci si interroga sul voto espresso dai nove giudici in camera di consiglio, cioè se sia stata una decisione presa all'unanimità, a larga maggioranza o, addirittura, a maggioranza risicata. La «breve» camera di consiglio fa ipotizzare ai difensori degli imputati che la decisione non sia stata particolarmente contestata e che, addirittura, il Primo presidente Nicola Marvulli abbia votato con la maggioranza. Dunque, la decisione. Sono state cinque le questioni esaminate dai giudici: l'applicabilità della legge Girami ai procedimenti di rimessione già pendenti; la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della nuova legge; in quali casi sono configurabili i motivi di legittimo sospetto; se gli atti e i comportamenti censurabili dei pm sono presupposto per la rimessione del processo e, infine, se le decisioni e l'atteggiamento dei giudici possono assumere rilevanza ai fine del trasferimento in altra sede del processo stesso. Scontata, anche se la questione era stata sollevata dai rappresentanti di parte civile (Giuliano Pisapia), la conferma che la nuova legge sul legittimo sospetto sia applicabile ai processi in corso. Le Sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto «manifestamente infondate» le questioni sollevate di incostituziona- lità della legge Cirami sia nella 5arte che riguarda i «motivi di egittimo sospetto» che della sua applicabilità «ai processi in corso». Una pronuncia non scontata, in partenza, perché i giudici avrebbero potuto rivolgersi alla Corte costituzionale per derimere la questione. Ma questa volta, a differenza di quanto accadde nel maggio scorso quando chiesero alla Consulta di pronunciarsi sull'incostituzionalità della norma che non prevedeva il legitti¬ mo sospetto, i nove giudici pare che non abbiano avuto dubbi. Anzi, le Sezioni unite si sono spinte oltre, indicando in quali casi sono «configurabili i mot.', i di legittimo sospetto». E lo sono «quando si è in presenza di una grave e oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l'intero ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito». Una indicazione precisa, che in parte ricalca le «massime» precedenti della stessa Cassazione, quando era in vigore il testo che prevedeva il legittimo sospetto. La grave situazione locale, dicono i giudici, deve essere «oggettiva» per rappresentare un «concreto» pericolo. Insomma, il presidente della sezione Carfi, al quale i difensori degli imputati contestano alcune decisioni prese, semmai deve essere ricusato, sostituito, perché la «non imparzialità del giudice» va intesa come «non imparzialità» di tutto il Tribunale milanese. Cadono a una a una tutte le accuse rivolte ai pm, ai giudici, al Tribunale milanese: le foto scandalo di Previti e Pacifico nei corridoi della cancelleria, le ipotizzate riunioni in cui il presidente Carfi organizzava le «interpretazioni» delle sentenze della Corte costituzionale. Anche le dichiarazioni dei procuratori Borrelli e D'Ambrosio, le valutazioni politiche che i magistrati si scambiavano via email, anche la «provocazione» di Ilda «la rossa», Ilda Boccassioni, che inizia la sua requisitoria indicando le pene da comminare ai vari imputati. E, naturalmente, anche il «resistere, resistere, resistere» di Francesco Saverio Borrelli e i Palavobis non rappresentano nessun comportamento da giustificare il trasferimento dei processi. Spiegano i nove giudici della Cassazione: «Gli atti e i comportamenti del pubblico ministero sono idonei a costituire presupposto per la rimessione del processo a condizione che abbiano pregiudicato in concreto la libera determinazione delle persone che partecipano al processo». Precisano i giudici: «Ovvero, che abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto». Naturalmente, per la Cassazione questo non è accaduto per la parte che riguarda la Procura. Ma i nove giudici si pronunciano anche sulle contestazioni rivolte ai giudici e precisano in quali casi i provvedimenti e i comportamenti del giudice possano assumere rilevanza: «A condizione che essi siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice». Nel caso di Milano, i giudici «non hanno ravvisato questa condizione». Era stato anche chiesto il trasferimento a Perugia per competenza territoriale Nel dispositivo della Corte non c'è alcuna risposta

Luoghi citati: Brescia, Milano, Perugia, Roma