Solo trattenute fiscali per la reversibilità cointestata a moglie e figlia

Solo trattenute fiscali per la reversibilità cointestata a moglie e figlia PENSIONI a PREVIDENZA A CURA DI MAURO SALVI Solo trattenute fiscali per la reversibilità cointestata a moglie e figlia Nato nel 1935, ho 2 pensioni: una Inpdap e una piccola professionale di vecchiaia per un totale annuo di 23.400 euro lordi. Ho a carico moglie e figlia studentessa e desidero sapere quale quota percentuale di reversibilità, in caso di decesso, spetterà loro. Il reddito lavorativo di mia moglie è stato nel 2001 pari a 22.100 euro lordi. Ho anche una polizza vita di 1300 euro all'anno con beneficiaria mia moglie o la fighe con scadenza 2020. G.B.-Cuneo La percentuale della pensione ai superstiti è del 6007o per moglie e 2007o per figlia. Per tutto il periodo in cui le due donne sono cointestatarie della pensione non scatta alcuna trattenuta (salvo quella fiscale). Se, invece, unica titolare resta la moglie, la legge mette il naso nei redditi e comincia a trattenere una parte della pensione. Ad esempio, nel 2003 il limite di reddito lordo annuo, al di sopra del quale scatta la riduzione del 2507o, è 15.683 euro. Da questa somma a 26.138 euro la trattenuta sale al 40o7a e si ferma al 5007o se il reddito è ancora superiore. Come vede per sua moglie - è solo un'ipotesi di studio - nel 2003 ci sarebbe la riduzione del 4007o sul 60o7o di pensione, per cui in definitiva la pensione sarebbe del 367o della diretta. Se, invece, nel 2003 la pensione fosse intestata alla figlia non scatterebbero riduzioni. Ma, ricordi, la figlia ha diritto alla pensione solo per gli anni accademici del corso legale di laurea. M