L'Iva e gli appalti per case d'abitazione

L'Iva e gli appalti per case d'abitazione LETTERE D'AFFARI L'Iva e gli appalti per case d'abitazione Alcuni lettori ci chiedono di precisare il regime Iva, previsto per gli appalti per la costruzione di case d'abitazione. Il nostro esperto risponde. L'art. 79 del Decreto Istitutivo dell'Iva prevede, per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto, relativi alla costruzione di fabbricati (o porzioni di fabbricati) di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del 3Vo. ) Si tratta di una norma temporanea, in quanto essa avrà vigore fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare al sensi dell'art. 9 n. 6, o del VI comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971 n. 825. La prima osservazione è la seguente: per la disposizione in esame non è stato attuato il necessario coordinamento con le altre disposizioni del Decreto. Infatti l'art. 114 dello schema di Decreto, presentato alla Commissione Parlamentare Consultiva il 9 febbraio 1972, prevedeva, anche per le prestazioni di servizi dipendenti dai suddetti appalti, l'applicazione dell'imposta di registro sulla base delle norme agevolattve. Tale impostazione venne successivamente rovesciata, In omaggio al principio di prevalenza dell'Iva sull'imposta di registro. In tal modo, si vengono a verificare diverse sperequazioni fiscali, tra le quali può essere Interessante mettere In luce quella relativa alla posizione dell'Impresa costruttrice, nel confronti di coloro che ad essa cedono beni o prestano servizi. Infatti, qualora si tratti di cessione di beni verrà applicata l'Iva del 12 \.; qualora si tratti di appalti verrà in considerazione 11 detto art. 79 con l'applicazione dell'aliquota del 3«Vb. L'art. 3 del Decreto contiene uno specifico riferimento al contratto di appalto e, poiché il legislatore non specifica nulla, si deve ritenere attuato il rinvio all'art. 1655 del C.C. che in tal modo lo definisce: «L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo In denaro ». Si deve pertanto ritenere che sia venuto meno nel sistema fiscale il cosiddetto criterio di prevalenza, in base al quale (art. 1 legge 19 luglio 1941 n. 771) «agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti, e prestazione di opera, è considerato appalto ove 11 prezzo o valore delle materie, merci e prodotti non costituisca la parte prevaiente del prezzo o valore globale », nonché gli altri principi dettati, al fini fiscali, per 11 contratto d'appalto. Con tale impostazione non riteniamo possa contrastare la disposizione dell'art. 12 del Decreto relativo alle cessioni e prestazioni accessorie, che forse potrebbe essere invocato quando la posa in opera, ivi espressamente ricordata, possa essere considerata accessoria rispetto al prezzo o valore delle materie, merci o prodotti. Aderendo a una si fatta interpretazione si ritornerebbe al criterio di prevalenza che 11 legislatore Iva non ha più adottato. Occorre Invece, caso per caso, definire esattamente di fronte a quale contratto ci troviamo; solamente dopo avere effettuato tale Indagine sarà possibile stabilire se esistono, e quali sono, le cessioni e le prestazioni accessorie (che, cioè, non rientrano nel contenuto tipico del contratto), per le quali è stata dettata la norma Si potrà anche giungere alla soluzione del contratto misto con contemporanea applicazione di più norme. Gianfranco Gallo-Orsi (Le precedenti sono state pubblicate: 19, 22, 26, 30 novembre; 3, 8, 10, 14, 17, 21, 24 dicembre; 3, 7, 14, 21, 28 gennaio; 4, 11, 20, 25 febbraio; 21 marzo; 1» e 8 aprile). .

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi