Obblighi dei pubblici ufficiali nelle disposizioni dell'Iva

Obblighi dei pubblici ufficiali nelle disposizioni dell'Iva LETTERE D'AFFARI Obblighi dei pubblici ufficiali nelle disposizioni dell'Iva Molti lettori ci chiedono se effettivamente la legge prevede l'obbligatorietà della trasmissione all'ufficio Iva delle fatture per forniture ad enti pubblici. Il nostro esperto risponde. Una delle disposizioni che dovrebbe essere annoverata tra le più chiare nell'ambito di quelle contenute nel decreto Istitutivo dell'Iva, ma che In realtà è invece una tra le più controverse, è la norma di cui all'art. 65, la cui rubrica recita: « Obblighi del pubblici ufficiali ». La disposizione è innovativa rispetto alle corrispondenti norme dei progetti preliminari. Tra queste ricordiamo l'art. 64 dello schema di decreto, presentato il 9 febbraio 1972 alla Commissione parlamentare consultiva. L'articolo prevedeva che 1 giudici, gli arbitri, i notai e gli Impiegati dello Stato, degli enti pubblici territoriali e delle Camere di commercio, ai quali in ragione del loro ufficio fossero presentati o esibiti registri o fatture non in règola con le norme del decreto, dovessero trasmettere entro cinque giorni estratto o copia in carta semplice al competente ufficio dell'Iva. In altre parole, 11 giudice (espressamente ricordato nella rubrica dell'articolo nel detto progetto preliminare) e gli altri pubblici ufficiali, al quali veniva fatta la detta presentazione o esibizione, avrebbero dovuto valutare la regolarità o no del documento. Qualora essi avessero ritenuto sussistere una Irregolarità, sarebbe sorto l'obbligo suindicato della trasmissione all'ufficio Iva. La norma è stata trasfusa, modificata, nell'attuale art. 65 del Decreto il quale prevede per 1 pubblici ufficiali non più un obbligo positivo di trasmettere, ma un obbligo negativo di non ricevere. Infatti la disposizione in vigore sancisce che è vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni e agli altri pubblici ufficiali di ricevere, in ragione del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli art. 4 (imprese) e 5 Cartisti e professionisti), se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne Inviato copia al competente ufficio Iva. Due elementi debbono essere preliminarmente messi in luce: la nuova normativa si riferisce unicamente alle fatture e non anche ai registri; Inoltre, 11 riferimento agli « impiegati dello Stato, degli enti pubblici territoriali e delle Camere di commercio » si è trasformato nella dicitura « agli impiegati delle pubbliche amministrazioni e agli altri pubblici ufficiali ». Tale seconda modifica è d'importanza fondamentale, in quanto fa sì che il richiamo agl'impiegati delle pubbliche amministrazioni debba essere inteso — anche In relazione alla rubrica dell'articolo — come effettuato ai detti impiegati in quanto e se in veste di pubblici ufficiali. La norma assume quindi un particolare aspetto, che non può essere disatteso. La definitiva formulazione mira, in primo luogo a sollevare 11 pubblico ufficiale dalla responsabilità inerente al giudizio sulla regolarità o no della fattura. In secondo luogo la disposizione sancisce un divieto in caso di ricevimento di fatture ire ragione dell'Ufficio ricoperto dal pubblico ufficiale. Sarebbe non concepibile l'applicazione della norma in questione al notaio che acquista un bene da un'impresa, sia pure nell'esercizio della sua prdfessione, in quanto. In tale veste di acquirente egli non assume la qualifica di pubblico ufficiale. Nello stesso modo occorre procedere ad una netta distinzione nei confronti de¬ gmqamoasiinpltddcif gli impiegati delle pubbliche amministrazioni: quando agiscono quali pubblici ufficiali, ad essi si applica il divieto in questione;, ma quando essi operano quali organi (o parti) di una pubblica amministrazione, qualunque essa sia, che ha acquistato beni da imprese o utilizzato servizi di imprese o di artisti e professionisti, il detto divieto non è applicabile. Infatti, in tali Ipotesi, la pubblica amministrazione si trova sullo stesso Identico piano del privato; l'invio della copia della fattura al competente ufficio Iva assume l'aspetto di atto inutile e non dovuto, nonché rlferentesl a documenti che In altra sede possono essere controllati. Il ministero delle Finanze non si è ancora espresso in proposito, ma la circolare 29 gennaio 1973 del ministero del Tesoro (di intesa, però, col ministero delle Finanze) esprime, incidentalmente, concetti che non possono essere condivisi. Secondo tale fonte l'art. 65 si applicherebbe alle pubbliche amministrazioni che non agiscono in veste di Imprese, nel senso che — a queste — sarebbe vietato di ricevere fatture per le quali non venga provato l'avvenuto invio della copia all'ufficio Iva. La distinzione tra pubbliche amministrazioni che agiscono in veste di impresa e quelle che tale qualifica non rivestono, è in realtà rilevante ai fini dell'applica zione dell'art. 4 del decreto, il quale si riferisce al caso della pubblica amministrazione che si pone come cedente di beni o prestatore di servizi. Invece, la detta circolare applica tale principio al caso della pubblica amministrazione che riceve una fattura, e che quindi si trova nella veste di cessionario di beni e utilizzatore di servizi. ' Quanto siamo venuti esponendo, nonché il parallelo con tutte le altre norme della legislazione precedente e dell'attuale in materia, consente il meditato convincimento che la legge sull'Iva con l'art. 65 abbia voluto riferirsi a tutti 1 casi — e solamente ad essi — nei quali il pubblico ufficiale, in ragione del suo ufficio (e quindi quale terzo e non quale parte), debba ricevere una fattura. In tal senso devono essere interpretate le norme citate, comprese la detta .circolare che ha usato, evidentemente, espressioni Inesatte. Gianfranco Gallo-Orsi (Le precedenti lettere d'affari sull'Iva sono state pubblicate il 19, 22, 26, 30 novembre, il 3, 8, 10, li, 17, 21, 24 dicembre, il 3, 7, 14, 21, 28 gennaio e il 4, 11, 20 e 25 febbraio).

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi