Invim: molte incongruità nel "decreto istitutivo,,

Invim: molte incongruità nel "decreto istitutivo,, La riforma tributaria in vigore da gennaio Invim: molte incongruità nel "decreto istitutivo,, I trasferimenti coattivi: espropriazione e vendita forzata - Le permute immobiliari - Alcuni aspetti del regime transitorio L'articolo'2 del decreto istitutivo dell'Invim precisa che l'imposta sì applica all'incremento di valore* degli immobili, relativamente ai quali sì verificano il trasferimento o il conferimento del diritto di proprietà o la costituzione, il trasferimento o il conferimento, di altro diritto reale (di godimento, aggiungiamo noi), con esclusione delle servitù, a titolo gratuito od a titolo oneroso, per atto tra vivi ovvero a causa di morte. Nell'esame della norma (che riguarda l'imposta nella sua applicazione più generale) sorgono diverse difficoltà interpretative, che la circolare ministeriale non ha appianato ma ha, anzi,-forf. reso ancor più ardue. : . , Il progetto preliminare prevedeva l'applicazione dell'imposta anche ai cosiddetti trasferimenti coattivi,-e su tale argomento molte erano siate le polemiche in sede di Cammissione parlamentare. La relazione ne riporta l'eco ed esiste il fatto oggettivo che la norma relativa, contenuta nel progetto, è stata soppressa. Se ciò sia o no sufficiente a considerare l'Invim non applicabile al caso di trasferimento coattivo è senz'altro dubbio, in quanto l'interpretazione della legge può prescindere dall'elemento storico, specialmente se contrastante, che precede la sua formazione. Il dubbio sussiste anche se la circolare ministeriale esclude l'applicazione dell'Invim agli incrementi di valore dei beni oggetto di espropriazione per pubblica utilità e di ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari. Infatti la parola trasferi¬ mento contenuta nell'articolo 2 può riferirsi non solo ai trasferimenti volontari, ma anche ai trasferimenti coattivi. E' stato rilevato che il proprietario espropriato per pubblica utilità subisce già, di per sé per effetto dell'espropriazione, un danno rilevante e che, pertanto, sarebbe iniquo sottoporlo ulteriormente ad un esborso, quale quello derivante dall'applicazione dell'Invim. Facile è la risposta: qualora l'espropriazione avvenga mediante la corresponsione di un'indennità inferiore al valore, l'indennità stessa dovrà essere considerata come valore finale e pertanto l'imposta sull'incremento di valore sarà o inesistente à particolarmente ridotta e sempre in- relazione all'incremento goduto. . E' stato, inoltre, rilevato che, qualora tutti i trasferimenti coattivi non fossero soggetti all'applicazione dell'Invim, si aprirebbe una notevole breccia alla generalità del tributo. Infatti riferendoci non più alle espropriazioni per pubblica utilità, ma alla vendita forzata, si può ipotizzare il ricorso a quest'ultima, sulla base di un accordo tra creditore e debitore, ai fini del non pagamento dell'imposta. Piuttosto è stato osservato che la legge-delega (articolo 6) si riferisce alle alienazioni e che tale termine (al posto del quale il legislatore delegato, usa trasferimento,/ non dovrebbe comprendere il trasferiménto coattivo. Benché la legge non si riferisca espressamente alle permute, pur tuttavia si deve ritenere che alle stesie sia applicabile l'Invim, quando uno od entrambi i trasferimenti riguardino la proprietà di im- mobili o diritti reali di godimento su immobili escluse le servitù. Naturalmente, qualora uno solo, dei trasferimenti, che costituiscono la permuta, abbia per oggetto diritti immobiliari, solo tale trasferimento sarà soggetto ad imposta. Un problema più complesso sorge in seguito all'affermazione, contenuta nula circolare ministeriale, secondo la quale i trasferimenti immobiliari, sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione od omologazione stipulati prima dell'entrata in vigore della Riforma, ma i cui effetti si verifichino successivamente al primo gennaio 1973, sarebbero soggetti ad Invim. L'asserzione non sorprende per gli atti sottoposti ad approvazione od omologazione in quanto l'articolo 77 del decreto numero 634, relativo all'Imposta di Registro, prevede espressamente che la nuova regolamentazione si applichi agli atti soggetti ad approvazione od omologazione, quando «l'eseguibilità» sia intervenuta dopo il 31 dicembre 1972. Su ciò non può sussistere dubbio, poiché lo stesso decreto istitutivo dell'Invim rinvia — per quanto non disciplinato — alle disposizioni relative all'Imposta di Registro. Invece la circolare ministeriale ha introdotto un principio errato e contrario alle norme di diritto, riferendosi anche ai trasferimenti sottoposti a condizione sospensiva che si verifichi dopo l'entrata in vigore della Riforma, ma messi in. essere prima di essa. E' vero che gli effetti dell'atto si verificano successivamente al primo gennaio 1973 e che pertanto il legislatore fiscale può anche ignorare, come per il passato, il principio civilistico secondo il quale gli effetti del negozio retroagiscono al momento della stipulazione, ma in tal caso la circolare governativa ha ignorato il terzo comma del già citato articolo 77 del decreto relativo all'Imposta di Registro (e richiamato implicitamente dall'articolo 31 del decreto sull'Invim). Secondo tale norma i rapporti tributari derivanti da atti, formati prima del primo gennaio 1973, sono regolati dalle disposizioni anteriori e tra essi sono ricordati esplicitamente gli atti sottoposti a condizione sospensiva, purché la registrazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 1972, anche se la condizione si verifica dopo la detta data. La circolare non ha quindi tenuto conto dell'espressa norma transitoria e ciò deve forse essere imputato al fatto di essere stata predisposta dalla Direzione Generale della Finanza Locale. In particolare, qualora si accettasse l'asserto ministeriale, dovrebbero considerarsi sottoposti ad Invim tutti i trasferimenti di immobili di interesse artistico e storico, avvenuti e registrati entro il 31 dicembre 1972 per i quali il ministro della Pubblica Istruzione non abbia ancora esercitato il diritto dì prelazione, o lui spettante in base alla legge primo giugno 1939 numero 1089. Tali atti vengono infatti considerati condizionati sospensivamente all'esercizio della detta prelazione. Come si vede le incongruenze delle norme regolanti la nuova imposta sono molte ed alle stesse occorrerà porre rimedio. Gianfranco Gallo-Orsi (I precedenti articoli sulla riforma tributaria sono stati pubblicati il 28, 30 dicembre, il 4, 11, 18, 27 gennaio e il 1», 9 febbraio).

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

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