La Corte Costituzionale dovrà decidere sulla causa di incompatibilità di Calieri

La Corte Costituzionale dovrà decidere sulla causa di incompatibilità di Calieri In seguito alPesposto presentato dalPon. Magliano La Corte Costituzionale dovrà decidere sulla causa di incompatibilità di Calieri Calieri presiede la Giunta della Regione ed è amministratore della Cassa di Risparmio - Il p. m. ha chiesto la decadenza da consigliere - Il tribunale ieri sera ha inviato gli atti ai giudici romani La questione se sia compatibile o no la carica (li consigliere regionale con quella di amministratore eli una banca a gestione comunale, rimarrà in sospesi, per parecchio tempo. La difficile vertenza, affrontata Ieri per la prima volta dal Tribunale, non è stata risolta, e gli atti sono stali trasmessi alla Corte costituzionale perché si pronunci su un'eccezione di legittimità presentata dagli avvocati di una delle parti, il dott. Edoardo Calieri, presidente dimissionario della Giunta regionale, consigliere regionale e consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio. Il problema dell'incompatibilità tra le due cariche è stato sollevato, con tre successivi ricorsi, dall'on. Terenzio Magliano e dai segretari politici delle sezioni 34-' e 5J del pei, Sergio Grosso e Alfredo Schiavi, patrocinati dagli avv. Carlo Felice Rossotto, Santini, Galante Garrone e dal prof. Piccardi di Roma. Il dott. Calieri era assistito dall'avv. Tosetto e dal prof. Giannini, di Roma. La prima sezione civile del Tribunale (pres. Pregno, giudici Bracchi e Sacchi), dopo due ore di camera di consiglio, ha pronunciato un'ordinanza in cui si dichiara « non manifestamente Infondata » l'eccezione di legittimità costituzionale eccepita dall'avvocato Tosetto circa il diverso trattamento esistente tra le leggi elettorali per le regioni a statuto speciale e quelle per le regioni a statuto ordinario, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione. Questa, ed altre eccezioni, erano state invece dichiarate « manifestamente infondate » dal pub- blico ministero dott. Piscopo, il quale, nella sua requisitoria durata due ore e mezzo, aveva chiesto la decadenza del dott. Calieri dalla carica di consigliere regionale. Il motivo principale dell'incompatibilità sostenuta dai ricorrenti iconsisterebbe nel fatto che l'istituto di credito svolge anche il servizio di esattoria dei tributi comunali. Gli avvocati del dott. Calieri hanno risposto ricordando che la legge del Ì968 afferma l'ineleggibilità di «coloro i guati nei confronti della Regione o degli Enti locali sottoposti al controllo della stessa, hanno maneggi di denaro ». Il problema, quindi, può essere riassunto cosi: il dott. Calieri ha o non ha maneggio di denaro del Comune? Nel primo caso dovrà essere dichiarato decaduto dalla carica di consigliere regionale; nel secondo caso si potrà affermare che tra le due cariche non esiste incompatibilità. Il p.m. ha detto: « Secondo alcuni, l'Esattoria è un ufficio autonomo della Cassa di Risfmrmio, la quale non fa altro che nominare un gruppo di funzionari dell'Esattoria; Cassa di Risparmio ed Esattoria apparterrebbero quindi a due sfere distinte. Ma non e cosi: c'è un rapporto ben chiaro tra la Cassa dì Risparmio e la Esattoria. I funzionari di questa sono gli stessi di quella: lincile j se molto personale dell'Esattoria e comunale, i funzionari sono nominati dalla direzione della Cassa di Risparmio. « L'esattore incassa del denaro e, in questo maneggio e governo di denaro, la banca è attivamente interessata. Anche se il dott. Calieri non è più presidente della Cassa di Risparmio, e consigliere, e proprio al consiglio di amministrazione spetta il compito di redigere il bilancio. Ne deriva che Calieri, in quanto " maneggiatore e governatore " di denaro pubblico, non può ricoprire la carica di consigliere regionale ii. Gli avvocati dei ricorrenti, d'accordo col pubblico ministero, hanno insistito su un punto: « La Cassa di Risparmio è esattore e tesoriere di denaro pubblico ». Di parere contrario gli avvocati idei dott. Calieri: «Essendo la Cassa dì Risparmio un'azienda uppultatrice del servizio comunale, il denuro che amministra come cassa del Comune non è denaro pubblico ma proprio. Nel momento in cui il cittadino versa Un tributo alla Cassa, il denaro diventa della banca. Non solo, ma il personale dell'istituto addetto ai servizi esattoriali non e "personale bancario", ma "personale esattoriale" con ini diverso stato giuridico, retto da un diverso contratto collettivo di lavoro, assoggettato ad un particolare vincolo nei confronti degli uffici statali o degli enti imposltori ». Nessuna delle parti si è presentata in Tribunale. Tra il pubblico numeroso, gli assessori regionali Armella, Falco, Visone, Petrilli, Vietti, Paganelli, De Benedetti, Borando. L'udienza, incominciata alle 16, è finita alle 22. ' i . i e i e i cdmUdmdessdvc Il presidente della Giunta regionale, dott. Edoardo Calieri

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