L'imposta di successione si paga anche sui beni esistenti all'estero

L'imposta di successione si paga anche sui beni esistenti all'estero La riforma tributaria in vigore dal primo gennaio L'imposta di successione si paga anche sui beni esistenti all'estero Particolari sulla nuova disciplina della tassa - Il provvedimento riguarda pure le donazioni Per i non residenti in Italia si applica solamente sui beni nel Paese - Quali sono questi beni li decreto presidenziale 26 agosto 1972 n. 637 contiene la nuova disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il provvedimento si presenta più snello e più organico della Legge Tributaria sulle Successioni ora abrogata, che era stata approvata con R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, successivamente più volte modificata. Inoltre la nuova disposizione riguarda anche le donazioni, la cui disciplina invece trovava collocazione in altri testi legislativi. Indubbiamente il legislatore è partito dalla premessa — conclamata anche dalla relazione governativa — che l'evasione al tributo successorio era diventata un fenomeno grave e quasi normale, specialmente per i patrimoni di una certa entità. Da ciò deriva una maggiore severità nelle disposizioni legislative: severità che, in certe ipotesi, diviene vera e propria iniquità iiscale. La nuova normativa si compone di quattro Titoli, ed esattamente: il primo contenente disposizioni generali (articolo 1-5), il secondo riguardante l'imposta sulle successioni (articoli 6-54), il terzo l'imposta sulle donazioni (articoli 55-56), il quarto intitolato «disposizioni fiscali e transitorie» (articoli 57-59). La presunta organicità del Decreto che deriva da tale sistemazione viene parzialmente meno, se si pensa che l'articolo 55, in materia di imposta sulle donazioni, stabilisce l'applicabilità alla stessa, di molti articoli contenuti nel titolo secondo, relativo all'imposta sulle successioni, mentre sarebbe stato molto più aderente ad una corretta tecnica legislativa comprendere nelle disposizioni generali tutte le norme che si riferiscono ad entrambi i tributi, facendo poi rientrare nei singoli Titoli le norme specifiche, relative rispettivamente all'imposta sulle successioni e all'imposta sulle donazioni. Le innovazioni apportate dalla nuova norma sono particolarmente profonde e tra esse ne esamineremo una. La normativa ora abrogata (articolo 20) prevedeva che erano soggetti all'imposta di successione i beni, che si trovavano nello Stato al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dal luogo di morte del soggetto e dal fatto che egli fosse o no cittadino italiano o straniero. Ne derivava, come corollario, che non erano soggetti ad imposta i beni mobili od immobili esistenti fuori del territorio dello Stato. La nuova disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto (che, essendo compresa nel titolo primo, si riferisce anche alle donazioni), introduce nel sistema delle imposte di successione il concetto della extra-territorialità dell'imposta, non considerando come elemento discriminatore non solo la cittadinanza ed il luogo di morte (come già faceva la vecchia norma), ma assumendo — come presupposto dell'applicazione dell'imposta — il solo fatto della residenza del defunto al momento dell'apertura della successione (o del donante al momento della donazione) nel territorio dello Stato. Pertanto, qualora sussista l'elemento della residenza in Italia, tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero, saranno soggetti all'imposta. Naturalmente, il legislatore non poteva però ignorare che, adottando il principio dell'extra-territorialità, il trasferimento di beni sarebbe stato soggetto anche ad imposte stabilite da Stati esteri, e pertanto con la lettera b) dell'articolo 19 (esteso alle donazioni dall'articolo 55) si è stabilito che, dall'imposta di successione, si detraggono: nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente le lire 50 milioni, le intere imposte pagate ad uno Stato estero in dipendenza della successione per beni esistenti nello stesso Stato: tale detrazione viene rid": '- ad un terzo delle dette imposte, qualora l'attivo ereditario superi le lire 50 milio ni. Vengono fatti salvi i trattati e 9li atti internazionali regolanti la reciprocità di trattamento, ì quali potranno eliminare la doppia imposizione. Qualora, invece, non sussista l'elemento della residenza nello Stato, l'imposta sarà dovuta limitatamente ai beni ed ai diritti esistenti in Italia, applicandosi, in tal caso, il principio della territorialità dell'imposta. Tale princìpio comporta la risoluzione di alcuni casi dubbi: ed infatti il III comma dell'articolo 2 prevede che vengano considerati esistenti nello Stato: 1) i beni ed i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato ed i diritti reali di godimento ad essi relativi: 2) le azioni o quote di società costituite nello Stato o aventi quivi la sede dell'am ministrazione o /'oggetto principale dell'impresa. Si tratta di norma particolarmente iniqua, se riferita, per esempio, a società costituite in Italia e la cui sede sia stata trasferita all'estero. In tal caso, infatti, la società può aver estinto ogni rapporto nell'ambito del territorio dello Stato: anche il criterio della sede può rivelarsi iniquo, mentre quello che si riferisce all'oggetto principale è di difficile accertabilità; 3) le obbligazioni e gli analoghi titoli in serie emessi nello Stato o emessi all'estero, ma che si trovano nello Stato: 4) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato: 5) i crediti, le cambiali, i os vaglia cambiari, gli assegni di ogni specie, quando il debitore, il trattario o l'emittente sia residente nello Stato; 6) i crediti garantiti su bene esistente nello Stato fino a concorrenza del valore del bene, indipendentemente dalla residenza del debitore; 7) i beni viaggianti nel territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione; 8) tutti gli altri beni che si trovano nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. Gianfranco Gallo-Orsi (I precedenti articoli sulla Riforma Tributaria sono stati pubblicati il 28, 30 dicembre; il 4, 11, 18 gennaio). Come si calcola l'imposta di successione Scaglioni in milioni di lire Aliquote sul valore globale dell'asse credilario netto Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni Fratelli, sorelle e affini in linea retta Altri parenti fino | al 4» grado e affini lino al 3" grado Altri soggetti °» Deduz. lire | "■'« Deduz. lire 'A Deduz. lire ! n-0 Deduz. lire oltre 1 fino a 3 — — — — — — 3 30.000 oltre 3 fino a 3,5 — — — — 3 60.000 4 50.OOO oltre 3,5 fino a 5 — — 3 105.000 1 4 95.000 6 120.000 oltre 5 fino a 10 — 5 205.000 1 7 245.000 10 320.000 oltre 10 fino a 20 — — 8 505.000 \ 11 645.000 15 820.000 oltre 20 fino a 50 3 600.000 1 it 705.000 12 845.000 jjj 1.320.000 oltre 50 fino a 100 1 5 1.600.000 S 11 1.705.000 15 3.315.000 uo 3.720.000 oltre 100 fino a 175 ' 8 4.600:000 12 \ 3.705,000 .17 4M5M0 22 4.720.000 oltre 175 fino a 250 11 9.850.000 14 6.305.000 19 7.845.000 31 8.320.000 oltre 250 fino a 350 15 19.850.000 15 8.705.000 20 10.345.000 35 10.720.000 oltre 350 fino a 500 19 33.850.000 16 12.205.000 21 13.845.000 36 14.330.000 oltre 500 fino a 700 33 53.850.000 17 17.305.000 33 18.845.000 27 19.220.000 oltre 700 fino a 1000 | 27 81.850.000 i 18 34.305.000 33 35.845.000 38 26.230.000 oltre 1000 | 31 131.850.000 | 19 34.305.000 24 35.845.000 | 39 36.330.000 Mediante l'uso della tabella è possibile liquidare direttamente l'imposta, qualunque sia lo scaglione di cui fa parte 11 valore imponibile della successione, senza operare i conteggi per ogni scaglione. Esempio: successione In linea retta (applicazione della sola aliquota globale) con imponibile di lire 150.000.000. Su detto valore viene applicata la percentuale corrispondente indicata in tabella (valore «no a lire 175.000.000) pari all'8%, ottenendo il risultato di lire 12.000.000. Da detta somma si sottrae la deduzione corrispondente, pari a lire 4.600.000, ottenendo la liquidazione dell'imposta in lire 7.400.000. La stessa procedura può essere seguita nel caso di successioni, alle quali si applicano entrambe le aliquote di Imposta, operando 2 distinti conteggi, sullo stesso valore imponibile e sommando 1 risultati.

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Deduz, Italia