Il "momento impositivo,, dell'Iva

Il "momento impositivo,, dell'Iva LETTERE D'AFFARI Il "momento impositivo,, dell'Iva Sono giunte alcune lettere nelle quali si chiede da quando decorrono l termini per la fatturazione in regime Iva. Il nostro esperto risponde. La rubrica dell'art. 6 del decreto istitutivo recita: effettuazione delle operazioni. Le norme in esso contenute mirano Infatti a stabilire, per ogni operazione imponibile, il momento lmpositivo o meglio 11 momento nel quale si verifica l'imponibilità dell'operazione. Le disposizioni possono cosi essere schematizzate: il momento impositivo si verifica: a) per le cessioni di beni immobili al momento della stipulazione, ma se gli effetti traslativi o costitutivi sono dilazionati, il detto momento si verificherà al prodursi dei detti effetti (per esempio: nella vendita di immobili altrui, l'imponibilità si verifica quando il compratore acquista la proprietà e non al momento della stipulazione); b) per le cessioni dl beni mobili al momento della consegna 0 della spedizione ovvero al momento del verificarsi degli effetti traslativi o costitutivi se questi sono dilazionati e comunque però dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; C) sia per gli immobili sia per 1 mobili nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 2 (vendita con riserva della proprietà e locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, al momento della stipulazione anche se gli efletti traslativi non si sono ovviamente verificati); dì per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo. In eccezione a quanto sopra, le operazioni si considerano effettuate: 1) per l'autoconsumo al momento del prelievo; 2) per i passaggi dal committente al commissionario al momento della vendita da parte di quest'ultimo; 3) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni del prodotti farmaceutici di cui al n. 78 ali. A II parte, effettuate dai farmacisti, all'atto del pagamento dei corrispettivi; 4) per le cessioni di beni relative ai contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi o, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo un anno dalla consegna o spedizione. Se però, precedentemente al verificarsi del momento impositivo, venga emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, al momento dell'emissione della fattura o del pagamento. Tuttavia (e tale disposizione è stata introdotta nell'ultimo testo del decreto) il momento impositivo si verifica In ogni caso all'atto del pagamento del corrispettivo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, dl assistenza e beneficenza, nonché per le cessioni dei detti prodotti farmaceutici. Dal momento impositivo decorre il termine per la fatturazione e per tutti gli altri adempimenti. Le norme sopra indicate devono essere integrate dalla disposizione dell'art. 21 che permette l'emissione di una sola fattura per tutte le operazioni effettuate tra le stesse parti nello stesso giorno o nel corso della stessa settimana. Gianfranco Gallo-Orsi (Le precedenti lettere d'affari sull'Ira sono state pubblicate il Ili, 22, 26, 30 novembre e il 3, 8, 10 dicembre). Iva: un secondo volume edito dal Banco di Roma Roma. 13 dicembre. (r. s.) Il Banco di Roma, tenuti presenti le apprensioni e i dubbi suscitati dalla nuova imposta, nonché la necessità di una efficace informativa sulla struttura e il funzionamento dell'Iva, ha in allestimento un secondo volume della « Collana tributaria vi dedicato interamente alla materia, dopo quello, edito a suo tempo, dal titolo « Le imposte della riforma ». Il secondo volume vedrà la luce, ai primi del 1973, in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova imposta, e raccoglie- rà in forma organica le fonti normative disponibili per favorire, da parte degli operatori economici interessati, una «lettura» facilitata e accessibile di ciascun articolo del decreto-legge. In un milione di copie una "Guida all'Iva" Roma, 13 dicembre. (Ag. Italia) Una « guida all'Iva » sarà stampata in un milione di copie per iniziativa del ministero delle Finanze e della Confederazione generale italiana del commercio. Lo ha annunciato oggi il ministro Valsecchi riferendo che l'accordo raggiunto tra il ministero e la Confcommercio si Inquadra nell'azione promossa per la più vasta conoscenza possibile dei problemi connessi all'applicazione del nuovo tributo, fissato per legge, al 1» gennaio 1973.

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi, Valsecchi

Luoghi citati: Italia, Roma