La verità e la legge

La verità e la legge IL DIRITTO DI CRONACA La verità e la legge La libertà di slampa ha un I d'preciso fondamento politico. Di litio di cronaca c diritto di critica, debitamente esercitali, contribuiscono in maniera determinante a stimolare il controllo e l'apprezzamento dei cittadini su tutto ciò che presenta interesse per la collettività. Ecco perche, nel definire le funzioni della stampa, si pone l'accento sul compito di «esprimere idee, criticare persone e cose, fornire notizie relativamente ad argomenti che, per la collettività storicamente determinata, rivestono un rilievo sociale, affinché attraverso l'informazione possa avvenire la formazione dell'opinione pubblica ». Più in particolare; la Corte di cassazione qualifica il diritto di cronaca come il potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza del lettore fatti, notizie, vicende realmente interessanti la vita associata in modo che il pubblico, esattamente informato, possa orientarsi meglio, esprimere un proprio giudizio sugli avvenimenti, trarne le debite conclusioni e, all'occorrenza, assumere iniziative dirette a garantire il rispetto dei princìpi giuridici e morali che sono alla base della comunità organizzata in un detcrminato momento storico. Il diritto di narrare al pubblico, per mezzo della stampa, i fatti che avvengono è. tuttavia, un diritto non illimitato: ci sono altri valori che la Costituzione tutela accanto ed insieme al principio della libera manifestazione del pensiero. Fra essi il diritto all'onore. Da ciò la necessità di contemperarc due esigenze spesso contrapposte. E' sin troppo evidente che la libertà di stampa non può ridursi alla sola « libertà di dir bene di tutto c di tutti »; d'altra parte, se la facoltà di divulgare episodi lesivi della reputazione altrui fosse indiscriminata, il bene dell'onore resterebbe totalmente sacrificato. Il che non è consentito. In base agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che garantiscono da un lato « i diritti inviolabili dell'uomo » e dall'altro « la pari dignità sociale dei cittadini », impegnando il legislatore ordinario ad assicurare « il pieno sviluppo della persona umana », si è addirittura affermato che nella gerarchia dei valori il primo ad essere protetto sarebbe la persona umana. L'onore è, appunto, una delle componenti essenziali della dignità sociale dell'individuo e, al tempo stesso, uno fra i suoi diritti inviolabili. Come conciliarlo con le esigenze del diritto di cronaca e del diritto di critica? La stessa legge regolatrice dell'Ordine dei giornalisti subordina la libertà d'informazione e di critica all'* osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ». Il problema assume un'importanza particolare nei settori attinenti alla vita politica, alla pubblica amministrazione e alla criminalità, in ragione della loro dominante portata pubblicistica. Il legislatore se ne è dato carico sin dal 1944, con il primo profilarsi delle istanze democratiche. All'epoca dello Stato autoritario e corrotto, il timore che gli abusi commessi dai detentori del potere potessero venir denunciati e dimostrati dinanzi all'autorità giudiziaria aveva indotto il codice penale a rendere sempre c comunque punibili le offese alla reputazione, indipendentemente dalla verità o no dei fatti addebitati. Con la legge del 1944 la verità degli addebiti è assurta, invece, a possibile causa di giustificazione, con precipuo riguardo a due ipotesi: « Se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni », e « se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale ». Ne viene come prima conseguenza che. per i settori della politica e della pubblica amministrazione, il diritto di cronaca consente la dilfusionc di notizie e valutazioni lesive della reputazione di un pubblico ufficiale se e in quanto ricorrano le condizioni della «verità» e della «continenza»: cioè, per evitare la condanna, il giornalista dev'essere in grado di fornire la prova che la notizia risponde al vero e che l'oggetto di essa concerne l'esercizio d'una pubblica funzione. Anche se vero, un l'alio relativo alla sfera intimamente privata d'un uomo politico o ndcidcrzibtiti o stmmcescsotaprilascdclascetil'tonpnvdmDdlnvSgtcsndbsvdlvaptEzt«p d'un pubblico amministratore o . o . i i i e e i l è non potrebbe certamente considerarsi fornito di rilevanza sociale. Più discussa l'individuazione dei limiti cui vanno incontro la cronaca nera e la cronaca giudiziaria. Qui la lesione dell'onorabilità inerisce direttamente al tipo stesso della notizia: si tratti d'una denuncia, d'un arresto o d'un rinvio a giudizio, il prestigio di chi la subisce ne rimane scosso, spesso assai gravemente. La presunzione d'innocenza è un valore ancor troppo sconosciuto perche diffidenza c sospetto non insorgano immediatamente nei confronti dell'imputato. Eppure, la cronaca giudiziaria ha sempre fruito di particolari condizioni di favore, a prescindere dal crescente interesse dell'opinione pubblica per le vicende della giustizia. Anche qui la verità dell'addebito costituisce la base fondamentale per escludere l'illegittimità della notizia lesiva dell'onore altrui. Se l'informazione riguarda un fatto oggetto di procedimento penale, chi la divulga non sarà punibile tutte le volte che la notizia risulti corrispondente a verità. Non sempre, però, la verità dell'addebito è sufficiente a scriminare la cronaca giudiziaria. Devo trattarsi, anzitutto, dell'addebito di un fatto determinalo: le accuse generiche, vaghe e denigratorie non assurgono mai a valido strumento di conoscenza. Si richiede, poi, che la cronaca giudiziaria abbia carattere di attualità, collcgandosi ad un processo imminente o in corso di svolgimento, sino all'epilogo finale. Neppure chi e slato condannato con sentenza irrevocabile deve diventare perenne bersaglio di attacchi personali. Ancor più importante si rivela il limite costiluito dai « modi usati » nella divulgazione della notizia. Questa può essere vera, ma diffusa in forma così aggressiva per la dignità della persona da integrare egualmente l'ipotesi della diffamazione. E' stato scritto che la Costituzione vieta « ogni anormale atteggiamento vessatorio » e la «smodata aggressione della vita privata dell'imputato ». Il cronista dev'essere cauto nella scelta delle espressioni e il redattore prudente nella formulazione del titolo, evitando soprattutto di indicare come « fatto sicuramente dell'imputato » il reato per cui si sta procedendo. L'esecrazione investa il delitto in sé, non la persona dell'imputato, almeno sino al momento della sentenza finale. A maggior ragione, non possono essere oggetto di valutazioni offensive i terzi che si trovino coinvolti in un procedimento penale come persone offese dal reato o come testimoni o come familiari dell'imputato. Nei loro riguardi non c'è posto neppure per la prova della verità. Varie proposte sono state avanzate nell'intento di fissare nuove regole e. perfino, nuove incriminazioni. Ci sembra meglio discuterne come problema di costume. Una stampa sempre più responsabile è l'obiettivo di una società veramente civile. La stampa deve farsi portavoce ed esempio di educazione civica. E' a livello degli organi professionali, e delle relative procedure disciplinari, che vanno perseguiti questi traguardi di autocontrollo e di piena maturità democratica. Giovanni Conso Mund

Persone citate: Giovanni Conso