L'Iva e l'esercizio di imprese,,

L'Iva e l'esercizio di imprese,, LETTERE D'AFFARI L'Iva e l'esercizio di imprese,, Alcuni lettori, a proposito della prossima entrata in vigore dell'Iva, ci hanno espresso le loro perplessità su alcune formulazioni contenute nel Decreto istitutivo, in particolare per quanto si riferisce al concetto di « esercizio di imprese ». Poiché, a norma dell'art. 1 del Decreto Istitutivo, l'Iva si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuiate nell'esercizio di imprese, è necessario chiarire quest'ultimo I concetto. Soccorre a tale fine I l'art. 4 dalla rubrica omonima. Per tale norma, si considerano ì «effettuate nell'esercizio di ìmj prese» le cessioni di beni relativi | all'impresa e le prestazioni di i servizi rientranti nell'attività I propria dell'impresa, fatte da I imprenditori (compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo i2083 Codice Civile, e gli impren- ]ditori agricoli di cui all'articolo :2135 Codice Civile). Pertanto, af- 'finché si verifichi il presupposto |dell'esercizio dell'impresa, oc- corre: 1) che l'imprenditore sia li cedente dei beni o il prestato- re di servizi e non, rispettiva- mente, l'acquirente o l'utilizzato- re; 2) che risulti una connessio- ne tra l'attività imprenditoriale ed il bene ceduto od 11 servizio prestato, nel senso che non sarà soggetta ad Iva la cessione di beni non relativi all'impresa (per esemplo la vendita dell'alloggio di abitazione da parte di un commerciante) o la prestazione di un servizio non rientrante nell'attività propria dell'impresa (per esempio, la prestazione occasionale, non compresa nella normale attività). In altre parole, per l'imprendi- tore, la legge distingue tra le operazioni soggette a Iva da esso compiute come tale, e quelle invece che si presuppone e gli ponga in essere come privato, non soggette al Tributo. La regolamentazione è invece diversa per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, costituite all'estero di tipo diverso da quelle regolate dal codice civile, mutue, assicuratrici e società di armamento; per tali società (e quindi per tutte le società cosiddette | commerciali escluse pertanto le sole società semplici) vale la presunzione (contro la quale non | organizzazioni e dato lornire prova contrariai ciie tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano da esse effettuate nell'esercizio di imprese e pertanto soggette ad Iva- Per gli enti pubblici o privati i diversi dalle società (compresi i i consorzi e le associazioni o altre di persone o di beni senza personalità giuridica) occorre distinguere tra l'ipotesi che essi abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole (nel qual caso si applica la presunzione di cui sopra), e l'Ipotesi che l'oggetto sia diverso (nel qual caso vengono conslde- late effettuate nell'esercizio d: imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole mediante una distinta organizzazione). Dall'esame ora compiuto rlsul- ta che tra 1 soggetti considerati non compaiono le società semplici che però sono ricordate dalla relazione governativa e da essa equiparate all'imprenditore individuale; esse quindi sarebbe ro — secondo tale fonte — sog gette all'Iva nei limiti e nei casi nei quali vi è soggetto l'impren ditore individuale, e sempre che abbiano per oggetto un'attività commerciale (in violazione al divieto di legge) o agricola. Gianfranco Gallo-Orsi 4-

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi