Trattenute nel salario per scioperi articolati

Trattenute nel salario per scioperi articolati Sentenza del giudice di Casale Trattenute nel salario per scioperi articolati Il presidente del tribunale civile ha riformato il giudizio del pretore - La vertenza alla "Cerutti" (Dal nostro corrispondente) Casale, 20 novembre. (m. v.) Un'importante sentenza sugli scioperi articolati è stata emessa dal tribunale civile di Casale (presidente dott. Porta, giudici prof. Serianni e dott. Velletri) che ha riformato il giudizio espresso in prima istanza dal pretore dott. Romano della stessa città. Nel febbraio scorso la direzione delle officine meccaniche « Cerutti » tratteneva il 50 per cento dei salari dei dipendenti che da oltre due mesi avevano attuato uno sciopero articolato. Il segretario provinciale della FimCisl, Vittorio Bellotti, denunciava il fatto al pretore e questi, ritenendo legittima l'agitazione articolata di un quarto d'ora per ogni ora lavorativa, ordinava all'azienda di corrispondere agli operai l'intero ammontare delle ore effettivamente lavorate ritenendo arbitraria la trattenuta perché limitativa del diritto di sciopero. Contro tale sentenza si appellava la « Cerutti » e il tribunale ha accolto in pieno il ricorso dell'azienda condannando il sindacalista Bellotti al pagamento delle spese giudiziarie. Il dott. Porta, dopo avere sentenziato su alcuni particolari della procedura, è pasI sato all'esame dello sciopero articolato, affermando che le l sospensioni del lavoro di brevissima durata a rotazione nei reparti al fine di scardinare il ritmo produttivo procurano all'imprenditore un I danno se non pari assai prossimo a quello prodotto dalla sospensione totale del lavoro. « Si tratta quindi dì un sistema fraudolento e violento; il sabotaggio organizzato della produzione con violazione completa dei doveri di subordinazione e collaborazione è atto di sopraffazione e perciò potenzialmente violento. Ma né la frode né la violenza possono sperare nell'appoggio della legge in uno Stato civile ». Dopo aver citato numerose sentenze della Corte di Cassa¬ ncpzione e d' quella Costituzio- naie, il presidente del tribuna- le di Casale prosegue: « Stabilito che l'aaitazione alla "Cerutti" non costituiva esercizio del diritto di sciopero. ne segue che non era applicabile la tutela di cui all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori ». Il dott. Porta è passato quindi ad esaminare il comportamento dell'azienda ed ha rilevato che: « L'imprenditore era perfettamente in diritto di sospendere a sua volta la propria prestazione, cioè la corresponsione del salario. Si noti, sospendere completamente, perché di fronte ad un inadempimento non parziale ma totale, la controparte ha diritto di sospendere a sua volta totalmente la propria controprestazione. Conseguentemente l'impresa "Cerutti", riducendo il salario del 50 per cento, ha fatto meno di quanto aveva diritto di fare, forse nella speranza di una resipiscenza dei suoi dipendenti... Nessun carattere punitivo quindi nella percentuale di riduzione del salario, poiché il rapporto di lavoro crea obbligazioni per entram be le parti ed anche per la stessa natura dell'istituto dello sciopero nessuna retribuzione era dovuta ».

Persone citate: Bellotti, Cerutti, Serianni, Vittorio Bellotti

Luoghi citati: Casale, Velletri