II divorzio è illegale, dice la Cassazione Adesso deciderà la Corte costituzionale

II divorzio è illegale, dice la Cassazione Adesso deciderà la Corte costituzionale I supremi giudici hanno accolto il ricorso di una signora* napoletana II divorzio è illegale, dice la Cassazione Adesso deciderà la Corte costituzionale Lo Stato italiano non poteva introdurre il divorzio senza prima rivedere i Patti lateranensi - Secondo il Concordato, i matrimoni concordatari sono di competenza dei tribunali ecclesiastici (Dalla redazione romana) Roma. 14 luglio. Lo Stato italiano non poteva introdurre il divorzio nel proprio ordinamento, senza prima apportare una revisione ai Patti lateranensi, in forza dei quali, in materia di « matrimoni concordatari », la competenza giurisdizionale spetta esclusiva- j mente ai tribunali ecclesiastici. Questa la motivazione, resa nota oggi, dell'ordinanza con la quale le sezioni unite della Cassazione hanno rimesso alla Corte Costi | 1 , —*» " S™* .,a leK,se, F.ortun* ?aSl""' rlt™enuola "» «»* trasto con l'art. 7 della Co- stituzione. che riconosce la validità dei Patti sottoscritti tra la Santa Sede e lo Stato italiano nel 1929. La motivazione (21 pagine dattiloscritte i è stata deposi- tata, stamane, in cancelleria, Anche se, da tempo, si sape- va che la Suprema Corte ave- va deciso di rimettere la que- stione all'esame dei giudici di Palazzo della Consulta, non si conoscevano le ragioni su cui si fondava l'ordinanza, la Quale potrebbe offrire agli antidivorzisti un regalo ina- spettato: l'abrogazione della legge Fortuna-Baslini ancor tunno .,,, , . ,, L esclusiva Vaticana K- la seconda volta che t giudici costituzionali debbo¬prima dell'esito del « referen-dum »7 L'ultima parola, co-munque, spetta alla Corte Costituzionale, che prenderà in esame la questione probabilmente nel prossimo au- no esaminare la legge sul di vorzio; la prima fu nel luglio dello scorso anno, quando di chiararono infondata una que to. Quella volta, però, la Cor te Costituzionale affrontò il problema sotto il profilo del diritto sostanziale. Ora, invece, la Cassazionele ha prospettato la questionestiona di legittimità sollevala da alcuni magistrati di meri sotto un altro aspetto: quello della giurisdizione. In altrj termini, le sezioni unite han, no osservato che con i Patt lateranensi lo Stato italiano. riconobbe all'autorità eccle j | siastica il diritto di occuparsi i ladei matrimoni concordatari, j re zionaie, consentendo alia ma-, Entratura italiana di interes- * 1 sarsi delle indissolubilità o1 f i meno dei matrimoni r-el-hrati I tcosì come stabilito dall'arti- il rlo 34 del Concordato. Que-1 resta «esclusiva», sottolineano i | scsupremi giudici, venne sue- cessivamente ratificata dallo i ,,/Stato repubblicano quando, | gicon la Costituzione, riconob-1 mce in pieno la validità dei Pat-1 seti del 1929. j va/.. - , . 12iPWIU in Contrasto mLa conclusione è che con la I colegge Fortuna-Baslini si sa-1 nrebbe violata la Carta costitu-! zazionale, consentendo alla ma- i cmeno dei matrimoni celebrati Ilin «regime concordatario». Lo ' nviene impli Stato italiano - viene impli-1 ecitamente affermato nella or- ddinala — potrebbe sanare - '} ! l'irregolarità attraverso una revisione dei Patti lateranen- i l si, e in particolare dell'artico- "- lo 34. j r- Nell'ordinanza pronunciata s-1 dalla Cassazione (a sezioni ti i unite, data l'importanza della sn questione) si fa rilevare che è su | molto dubbio che alla legge i da ! Fortuna-Baslini «possa rìco- pi j noscersi, per quel che attiene I a- \ agli effetti civili del matrimo- ' pa j nio concordatario, efficacia 11r abrogativa, nell'ambito del-1 na t o¬ -1 l'ordinamento giuridico dalia- \ a-' no. della legge del 27 maggio 'ce à - 1929, numero 810, con la qua- \ ile fu data dallo Stato italiano eio i e 'piena ed intera esecuzione" ai Trattato e al Concordato tra lu Santu Sede e l'Italia, nonché della legge del 27 maggio 1929. numero 847. contenente disposizioni per l'applicazione del Concordato dellll febbraio 1929, nella parte relativa al matrimo nio». cril el iaA questo punto, i giudici spiegano che la legge 810 in- trodusse nel nostro ordina-1 mento il Concordato, mentre la legge 847 ne disciplinò l'at tuazione nella parte relativa j al matrimonio. Quindi ag-1 giungono che tra «le menzio- j e j nate leggi si è inserito l'arti- j e | cote 7 della Costituzione, che \ a i- o ha conferito rilevanza costitu-\ ri ; zionale ai Patti lateranensi ed ! n- ha escluso lu necessità del ti j procedimento di revisione co- o istituzionale» In sostanza, i e-1 magistrati allermano che con . la Costituzione anche lo Stato I an repubblicano ha «assorbito» vi," *J« coni f* **on trasto tra il Concordato, senza apporta re alcuna modifica e ricono scendone in pieno la validità, L'ordinanza cosi prosegue: ,,/z dubbio sull'accennata le gittimità costituzionale è ali mentalo dal rilievo dette con seguenze che potrebbero den vare dalla coesistenza, in rela- 2ione all'ipotesi di un matri- monìo concordatario non consumato, della giurisdizio ne italiana e della competen za ecclesiastica, coesistenza che darebbe la possibilità at iugi di chiedere, an-1 disgiuntamente e in conlrasto tra loro- tanto ai u'ibu naìi italiani che ai dicasteri a prcomunMdidiIn1 ecclesiastici il provvedimento j le d' scioglimento del vincolo I ch '}er tnconsumazione». unde Dopo aver ricordato che | i l'articolo 34 del Concordato "norl lascia spazio per ulterioj ri e diverse competenze giuri- sdizionalì» oltre a quelle dei J tribunali ecclesiastici, la Cas-1 C sazione osserva che il ricono- j scimento della competenza' i dei giudici ecclesiastici da " parte dell'Italia «non può non I I aver avuto un riconoscimento ' pattizio dell'efficacia esclusi- 11'« delle statuizioni degli orga1 ni ecclesiastici nelle materie nnng \ ad essi riservate, anche nei ' c 'confronti dell'ordinamento \™ \ italiano e. quindi, anche agli « effetti civili del matrimonio:™concordatario» Nozze concordatarie Le conclusioni cui giungono i supremi giudici sono le seguenti: «Pare, quindi, corretto affermare che il sistema accolto dal legislatore concordatario sia stpto quello di riconoscere la piena giurisdi zionc dei tribunali e dicasteri ecclesiastici sulla validità e -1 sull'efficacia del vincolo e, e quindi, su tutto il matrimo niorapporto. Da tale princia j pi0 scaturisce per i coniugi -1 che abbiano celebrato il ma- j triniamo concordatario il di- j ritto personale costituzionale \ mente garantito attraverso lcisddtztoascP-\ t'articolo 7 della Costituzione I d ! e il richiamato orticolo A4 del | l Concordato'ad adire esclusi- - vomente i tribunali e dicaste- ' i ri ecclesiastici, non solo per n . te dichiarazione di nullità, ma , anche per lo scioglimento del vincolo». A sollecitare la Cassazione a pronunciarsi sul delicato problema era stata, con un ricorso proposto «per regolamentazione di giurisdizione», una signora napoletana, Anna Muscillo, il cui marito, Claudio Saviotti, aveva promosso dinanzi al tribunale di Napoli una causa di divorzio in forza della legge Fortuna-Baslini.

Persone citate: Anna Muscillo, Baslini, Claudio Saviotti, Ilin, Patt

Luoghi citati: Italia, Napoli, Roma