Salvagenti obbligatori sulla barca

Salvagenti obbligatori sulla barca Nuove norme Salvagenti obbligatori sulla barca Roma, 11 maggio. Una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo o un salvagente anulare per ogni due persone rappresenteranno, da questa estate, la dotazione minima delle imbarcazioni da diporto, relativamente al « salvataggio ». L'alternativa del salvagente anulare sarà ammessa per le unità abilitate a navigare entro tre miglia dalla costa. Inoltre — ad eccezione delle unità abilitate alla navigazione entro un miglio dalla costa — si dovrà provvedere, in aggiunta, a munirsi di saivagenti anulari nelle seguenti misure e secondo le seguenti caratteristiche: uno, per unità di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri; due, di cui uno con boetta luminosa, per unità di lun ghezza fuori tutto da 10 a 20 metri; 4, di cui 2 con boet ta luminosa e segnale fumo geno, per unità di lunghez za fuori tutto superiore a 20 metri. Tutto ciò è previsto in una circolare inviata dal ministero della Marina Mercantile il tutti gli uffici periferici, in applicazione della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto. La circolare concerne « imbarcazioni da diporto, navi ad uso privato ed altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, a propulsione meccanica, imbarcazioni da diporto a vela o a vela con motore ausiliario, navi ad uso privato ed altre navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, a propulsione diversa da quella meccanica ». L'importanza di una precisa disciplina in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare è sottolineata dalle cifre relative all'attività delle Capitanerie di Porto negli ultimi anni. In 5 anni, 1559 persone sono state salvate. Nel contempo è stato evitato l'affondamento di 640 unità. La circolare, oltre a determinare i « mezzi individuali di salvataggio », precisa e determina quelli collettivi. Le imbarcazioni abilitate a navigare oltre 20 miglia dalla costa dovranno essere fornite di una o più imbarcazioni di salvataggio « prontamente ammainabili, aventi capacità sufficiente, nel complesso, per tutte le persone a bordo ». Potranno essere impiegate imbarcazioni e zattere di salvataggio più leggere e maneggevoli di quelle regolamentari, purché riconosciute idonee. Le imbarcazioni abilitate alla navigazione entro 20 miglia dalla costa dovranno essere dotate « almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo ». Tale dotazione non è obbligatoria per le unità abilitate a viaggi entro tre miglia dalla costa. La circolare precisa ancora le caratteristiche dello scafo, dell'apparato motore e dell'impianto elettrico, e si occupa della protezione contro gli incendi, delle dotazioni di bordo e delle installazioni radioelettriche. Tra l'altro, è stabilita la completa separazione (a mezzo paratie stagne) dei vani racchiudendi i motori a combustione interna di propulsione e dei servizi ausiliari, nonché dei depositi di combustibile e relativi accessori, dai locali chiusi contigui. (Ag. Italia)

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