Un'altra proposta del psi per legalizzare l'aborto

Un'altra proposta del psi per legalizzare l'aborto Presentata da 6 deputati alla Camera Un'altra proposta del psi per legalizzare l'aborto Sullo stesso tema i socialisti avevano già presentato un progetto di legge al Senato (Dalla redazione romana) Roma, 16 ottobre. Sei deputati socialisti (primo firmatario l'on. Brizzioli) hanno presentato a Montecitorio una proposta di legge per la normalizzazione dell'aborto in Italia; analoga proposta, come si ricorderà, è già stata presentata dai socialisti al Senato «primo firmatario il sen. Banfi). Nel testo del disegno di legge presentato alla Camera si prospetta la « non applicabilità » degli articoli 546, 547, 548, 549 del Codice Penale relativi alla « integrità della stirpe » nei seguenti casi: 11 « Quundo il proseguimento della gravidanza comporterebbe per la madre, anche per complicazioni lontane, pericolo di vita o grave danno per la salute fisica o psichica »: 2) «Quando sia riconosciuta l'esistenza di un'embrio- paiia incurabile o di una ma laltia metabolica ereditaria o di una aberrazione cromoso mica da cui derivi un'anoma\ Ha fisica o psichica tale da determinare una grave minoj razione del prodotto del con1 cepimento »: 3) «Quando la gravidanza ; è la conseguenza dei delitti previsti dagli artt. 519 e 564 del Codice Penale » (violenza carnale e incesto). 4) «Quando la donna abbia cinque figli viventi e si trovi in condizioni economiche, ambientali e familiari tali da arrecare pregiudizio allo svolgimento normale della gestazione o al prodotto del concepimento o grave danno alla famiglia ». Si propone che nei quattro casi previsti l'interruzione della gravidanza debba essere compiuta entro e non oltre la quattordicesima settimana di amenorrea, con l'eccezione per l'aborto dovuto a cause eugenetiche, un caso in cui si prevede il limite di 18 settimane. La richiesta d'interruzione della gravidanza deve essere presentata dall'interessata, al-iesando la dichiarazione di un medico, a una speciale commissione costituita presso ciascun ente ospedaliero. «Le interruzioni di gravidan¬ za possono essere compiute soltanto in enti ospedalieri riconosciuti dall'art. 20 della legge 12-2-1968 n. 132, e la decisione viene presa dalla commissione di cui si è del- to, che — recita l'art. 7 della proposta — può sottoporre la richiedente ad esami ed accertamenti ».

Persone citate: Banfi

Luoghi citati: Italia, Roma