L'impianto delle viti

L'impianto delle viti Nuove norme nella Cee L'impianto delle viti Nel quadro delle varie iniziative per realizzare una organizzazione comune del mercato vinicolo, è prevista, in primo luogo, dal regolamento Cee n. 816/70, quale obiettivo fondamentale, la stabilizzazione dei mercati: questo traguardo dovrebbe essere assicurato tramite un adeguamento delle risorse al fabbisogno, basato in particolare sul riassetto delle superfìci destinate alla viti- j coltura. Il regolamento contiene infatti precise norme sulla produzione ed il controllo dello sviluppo degli impianti, per i quali, attualmente, non esiste alcuna limitazione quantitativa restrittiva: ogni produttore (sia persona fisica che giuridica) che intenda tuttavia piantare o ripiantare viti durante la campagna viticola successiva è tenuto a notificarlo espressamente entro il 31 agosto di ciascun anno. Per quanto riguarda il nostro Paese è il primo anno che tale disposizione troverà pratica attuazione. Il ministero dell'Agricoltura ha provveduto perciò ad emanare le relative norme, secondo le quali gli interessati sono tenuti a notificare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, entro il 31 agosto ogni eventuale impianto o reimpianto di viti. La notifica, per evidenti ragioni di uniformità, va redatta su apposito modello ministeriale: l'Ispettorato agrario, dal canto suo, provvederà a rilasciare al produttore il relativo attestato. La procedura consentirà cosi di seguire attentamente l'evoluzione quantitativa della viticoltura comunitaria, in quanto ogni Paese sulla scorta di tali notizie, provvederà successivamente, entro il 31 ottobre, ad elaborare e trasmettere alla Commissione della Comunità un piano nazionale di previsione degli impianti o reimpianti di viti. Il piano fìssa le superfìci che saranno investite a vite ed il potenziale produttivo di tali superfìci. Vi è però da dire che la esatta situazione generale della viticoltura della Comunità non potrà essere tuttavia nota che il 31 dicembre 1971, quando cioè l'Italia avrà ufficialmente portato a termine il catasto viticolo. Una importantissima precisazione va ricordata al riguardo a tutti i viticoltori che si accingono ad effettuare impianti o reimpianti nei prossimi mesi e cioè l'obbligo tassativo di utilizzare in tali casi soltanto vitigni «raccomandati » od « autorizzati ». E' forse utile rammentare in proposito che la classificazione dei vitigni è stata adottata con apposito regolamento Cee numero 2005Z'70 del 6-10-1970. Per quanto attiene alla regione piemontese le varietà per uva da vino consentite risultano le seguenti: 1) Provincia di Asti: v. raccomandate: Aleatico N., Barbera N., Bonarda piemontese, Brachetto N., Cortese B., Dolcetto N., Freisa N., Grignolino N., Malvasia di Casorzo N., Malvasia di Schierano N., Moscato bianco B. 2) Proviìicia di Alessandria: , v. l'accomandate: le stesse» della provincia di Asti, eccettuata la Malvasia di Schierano N. v. autorizzate: Barbera bianca B., Carica l'Asino B., Timorasso B. 3) Provincia di Cuneo: v. raccomandate: Arneis B., Barbera N., Cortese B., Dolcetto N., Favorita B.. Freisa N., Nebbiolo N. v. autorizzate: Moscato bianco B., Neretta cuneese N. 4) Provincia di Novara: v. raccomandate: Barbera N., Creatina N., Erbaluce B., Nebbiolo N., Uva rara N., Vespolina N. v. autorizzate: Durata N. 5) Provincia di Torino: v. raccomandate: Avana N., Avarengo N., Barbera N., Bonarda piemontese N., Ciliegiolo N., Dolcetto N., Doux d'Henry N., Erbaluce B., Freisa N., Nebbiolo N., Malvasia di Schierano N., Merlot N., Neretto di Bairo N., Plassa N., Sangiovese N. 6) Provincia di Vercelli: v. raccomandate: Barbera N., Bonarda piemontese N., Croatina N., Erbaluce B., Freisa N., Nebbiolo N., Uva rara N., Vespolina N. v. autorizzate: Bonarda di Cavaglià N. Ezio Barbero (arrloistdblnsCpdfmslnslpcdgvcoamqb