Impiegati ed operai sono pari

Impiegati ed operai sono pari La pensione d'invalidità Impiegati ed operai sono pari Per la Corte Costituzionale (Dalla redazione romana) Ruma, 7 luglio. Un contributo alla completa parità di trattamento tra operaio e impiegalo è stato dato dalla Corte Costituzionale, con una sentenza clic dichiara illegittima una parie del decreto legge dell'aprile 1939 in materia d'as- ! sicurazione obbligatoria per j invalidità e vecchiaia. D'ora in avanti anche agli operai I dev'essere concessa la pen- ; sione se, a causa della malattia sofferta, la capacità di guadagno è ridotta al di sotlo della metà, che è la stessa misura stabilita dalla | legge per gli impiegati. La norma abrogata richiedeva clic per gli operai la capacità di lavoro fosse ridotta a meno di un terzo. La Corte ha riconosciuto che le disposizioni del 1939 sono legate a presupposti non più validi e contrastano con due articoli della Costituzione: l'art. 38 (in caso di invalidità e vecchiaia debbono essere garantiti ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita) e l'art. 3 I principio della eguaglianza tra tutti i cittadini). La distinzione fra operai e impiegati — si osserva nella sentenza —, già incerta e controversa fin da quando fu introdotta nella legge sull'impiego privato del 1924, non è idonea, allo stato attuale della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore delle diverse capacità di guadagno in ordine al regime previdenziale. Con gli sviluppi della vita economica e la rinnovata struttura delle imprese, alle classificazioni tradizionali si sono ora sovrapposte, integrandole, più complesse categorie e qualifiche, ciascuna con un proprio trattamento normativo ed economico. Non di rado, anzi, per alcune categorie operaie, il trattamento è migliore che per altre categorie impiegatizie, in corrispondenza, altresì, del più alto livello di preparazione tecnica e di attitudini professionali richiesto spesso per le prime, e con conseguenti ripercussioni anche sulla «domanda » del lavoro. « Tutto ciò smentisce la previsione, su cui la norma impugnata si basava, che cioè l'operaio, verificandosi un evento rìdutlìvp della sua capacità di lavoro, abbia una- maggiore possibilità, rispetto ■all'impiegato, di utilizzare le proprie attitudini senza declassarsi ». Che cosi non sia, del resto, e stato riconosciuto dallo slesso legislatore, nelle deleghe legislative conferite al governo con la legge n. 903 del 1965 e con la legge n. 153 del 1969, per la revisione nella vigente disciplina della invalidità pensionabile, nelle quali si è fissato il principio direttivo — a cui il governo, nei decreti legislativi da emanare in proposito, dovrà uniformarsi — che cioè la differente valutazione attualmente esistente fra impiegati e operai sia abolita. Analogo a. questo — ricorda la sentenza — è anche l'orientamento manifestato, nel 1966, in una « raccomandazione » del comitato economico e sociale della Cee. Con altra sentenza la Corte ha annullato una norma della legge 14 luglio 1959 (la legge che rende validi erga omnes i contratti di lavoro) e precisamente la parte che vieta al giudice ordinario, in caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro di aumentare la retribuzione ad un livello conforme al principio del « salario sufficiente », qualora i « minimi economici » fissati da contratti collettivi risultino trop po bassi. Secondo la Corte, la norma viola l'art. 36 della Costituzione, in forza del quale il diritto del lavoratore ad un compenso proporzionato alle proprie esigenze di vita va tutelato dai pubblici poteri in ogni aspetto e momento. « L'interesse alla determinazione del salario in modo da soddisfare le esigenze minime di vita — dice la sentenza — è particolarmente suscettìbile di venire compromesso per efletto dei mutamenti che, con l'andar del tempo, si verificano nel mercato del lavoro, o del deterioramento del valore della moneta ». In corrispondenza a tali peculiarità l'art. 36, primo comma, della Costituzione, stabilisce per il diritto alla retribuzione sufficiente, da esso proclamato, una disciplina particolareggiata che ne rende possibile una diretta tutela da parte del giudice, anche in mancanza di specifiche disposizioni normative immediatamente applicabili nelle singole vertenze. L'attuazione di questi princìpi I non può essere ostacolata dalla legge ordinaria. Il giudizio era stato promosso con due ordinanze di rinvio: una della Corte di Cassazione e l'altra del tribunale di Vigevano. 11IvVigevano, 7 luglio — Una bomba d'aereo inesplosa è affiorata dalle acque del Ticino a valle del ponte fra i confini di Vigevano ed Abbiategrasso. E' stato un pescatore a segnalare la presenza dell'ordigno, Sul posto sono giunti artilicieri di Piacenza.

Persone citate: Ruma

Luoghi citati: Abbiategrasso, Piacenza, Vigevano