"Il riformatorio non è più un mezzo di rieducazione" di Guido Guidi

"Il riformatorio non è più un mezzo di rieducazione"Una sentenza della Corte Costituzionale "Il riformatorio non è più un mezzo di rieducazione" Abolita la norma per cui i minori di 14 anni, se colpevoli di reato grave, dovevano « obbligatoriamente » essere ricoverati in questo tipo di istituti (Nostro servizio particolare) Roma, 21 gennaio. Un'altra norma del Codire penale è saltata: quella per cui dev'essere ricoverato in un riformatorio giudiziario il minore di II anni che ha compiuto un reato grave o comunque punibile con una pena non inferiore a :s anni di reclusione. La Corte Costituzionale l'ha ritenuta illegittima proseguendo nel suo sistematico controllo che, in pratica, anticipa una riforma dei codici che il Parlamento non ha ancora preparato. Una norma colpita, che di conseguenza non può essere più applicata, è il secondo capoverso dell'art. 224 del codice penale per cui la « misura preventiva » del ricovero in un riformatorio giudiziario va sempre applicata dal giudice nei confronti del minore che per la sua età non può essere punito altrimenti. La legge ritiene che i ragazzi di età inferiore ai 14 anni non siano « imputabili », ma stabilisce anche che siano ricoverati in un riformatorio giudiziario se il l'atto è « particolarmente grave » e « tenuto conto delle condizioni morali dellu famiglia in cui il minore è vissuto ». ; Quando però il minore si è I ,.es() resporiSaDÌle c(j lm delitto che, in astratto, è punito con la reclusione non infe- riore a :i anni, il giudice non dove compiere alcuna indagine « sulle condizioni morali ! della lamigliu » e automaticamente dispone il ricoverai per non meno ili li anni. La | Corte Costituzionale e giunta1 alla conclusione che questa i <i automaticità ». al di fuori di qualsiasi indagine, è in contrasto con la Costituzione e quindi rende illegittima la norma. Il problema è stalo sollevato dal giudice di sorve-1 glianza presso il tribunale | dei minorenni a Genova nel prendere in esame il caso, clamoroso ed agghiacciante. M111111111111 il 11111 II 11111 1 Illlllllllll di un bambino, Michele Pallanza, che ad otto anni ha ucciso la madre con un coltellino. Il tribunale nel luglio 19GB dichiarò che non era possibile promuovere l'azione penale per « difetto di età » ed il giudice di sorveglianza avrebbe dovuto disporre il ricovero del bambino in un riformatorio applicando quella norma del codice penale che non consente al magistrato alcuna indagine, ma lo obbliga soltanto a prendere una decisione. Il giudice di sorveglianza anziché pronunciare un provvedimento preferi rivolgersi alla Corte Costituzionale prospettando il sospetto che la norma cosi concepita potesse essere illegittima perché in contrasto con il principio per cui « nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti » e con quello per cui « la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù ». Nell'episodio specifico, gli esami psico-diagnostici avevano sconsigliato l'adozione di misure di sicurezza di tipo punitivo nei confronti di Michele Pallanza (immaturo, ma dotato di intelligenza normale, con valida capacità di adattamento) e si suggerì, invece, il suo ricovero in un collegio a normale organizzazione per evitare « il pregiudizio che, in un riformatorio giudiziario, subirebbe un bambino di così tenera età ». La Corte Costituzionale ha concordalo con il giudice genovese che i riformatori giudiziari in Italia sono assolutamente « inidonei » allo scopo per il quale sono stati predisposti « a causa della loro struttura e dell'ormai superato indirizzo pedagogico »: ina questo è un problema che riguarda la pubblica amministrazione per cui — ha sottolinealo la Corte — sarebbe opportuno « un intervento del legislatore ». Ma non è sotto questo profilo che la norma penale può essere ritenuta illegittima. La illegittimità della legge per cui senza indagine alcuna e soltanto perché il reato è grave un ragazzo « non imputabile » debba finire in un riformatorio giudiziario si desume rial fatto che è in contrasto con il principio costituzionale per cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Ma questa uguaglianza presuppone ima indagine che accerti il grado di pericolosità che, invece, in tale caso ò automaticamente presunto. D'altro canto — ha concluso la Corte Costituzionale nella sua sentenza resa pubblica oggi — il Parlamento sta discutendo un disegno di legge sull'argomento che muove appunto da queste premesse. Quali conseguenze avrà quesiti decisione sul caso di Michele Pallanza? 11 giudice di sorveglianza svolgerà delle indagini e, non essendo più vincolato all'obbligo del suo ricovero in un riformatorio giudiziario, potrà disporne il collocamento in un normale collegio e l'affidamento al servizio sociale. Con un'altra sua sentenza, pubblicala oggi, la Corte Costituzionale ha stabilito che anche i dirigenti di aziende industriali hanno diritto alle indennità di anzianità in caso di dimissioni. Guido Guidi

Persone citate: Michele Pallanza

Luoghi citati: Genova, Italia, Pallanza, Roma