E' reato insultare gli stranieri

E' reato insultare gli stranieri E' reato insultare gli stranieri In Germania, importante sentenza di una Corte regionale ne di popolo», in base al (Dal nostro corrispondente) Bonn, 6 novembre. Neppure sottovoce è lecito fare propaganda contro i gastarbeìter, i lavoratori stranieri in Germania. Chi sussurra contro di essi può venire punito per « istigazio- l'articolo 130 del codice penale tedesco. Questa è la sostanza di una sentenza emessa dalla Corte regionale di Celle, in Bassa Sassonia, già il 16 luglio di quest'anno ma di cui si è avuta notizia soltanto oggi in seguito alle polemiche sulla xenofobia in Germania. La procura di Monaco di Baviera, che giorni fa mise in dubbio che i lavoratori stranieri fossero « parte della popolazione » e permise l'affissione di cartelli con la scritta « vietato l'ingresso agli stranieri », evi¬ dentemente non conosceva la sentenza di Celle. A Celle, in un'osteria, un tedesco aveva detto in presenza di altri tedeschi, rivolto a uri lavoratore spagnolo: « Io jono nazista, penso che tutti i lavoratori spagnoli debbano venire messi nelle camere a gas, così come si faceva ai tempi di Adolfo ». Lo spagnolo aveva presentato denuncia. In tribunale, l'imputato tedesco era stato assolto. Non, come a Monaco, perché i lavoratori stranieri non appartengono alla popolazione, ma perché il reato di « istigazione di popolo» era stato commesso in un'osteria, « in presenza di una cerchia ristretta di uditori », per cui l'insulto « non era sufficiente a turbare l'ordine pubblico ». Nel processo di revisione, richiesto dall'operaio spagnolo, i giudici hanno dato una lezione ai colleghi delia | prima istanza. Secondo essi « ogni gruppo di persone, che lia una certa importanza nella vita di un popolo, anche se è fluttuante, anche se non appartiene al ceppo tedesco, deve venire considerato parte della popolazione e pertanto deve godere della protezione della legge garantita dall'articolo 130 del codice penale ». La sentenza conclude così: « Neil'esaminar e se una affermazione in pubblico può contribuire al disturbo dell'ordine pubblico, bisogna prendere in considerazione la possibilità che detta affermazione possa venire riferita e propagata dagli ascoltatori ». Secondo la corte di Celle è perciò punibile anche la « istigazione dì popolo a bisbigliata all'orecchio, t. s.

Luoghi citati: Bonn, Celle, Germania, Monaco, Monaco Di Baviera, Sassonia