II funzionamento della scuola con il nuovo "stato giuridico,, di Felice Froio

II funzionamento della scuola con il nuovo "stato giuridico,, Profonde innovazioni nelle strutture didattiche II funzionamento della scuola con il nuovo "stato giuridico,, Genitori e alunni rappresentati nei Consigli di istituto - La nuova figura dell'insegnante - Il testo della legge-delega è pronto per .essere inviato al Parlamento (Nostro servizio particolare) Roma, 11 settembre. E' pronta per l'invio al Parlamento la legge delega sullo stato giuridico degli insegnanti. Si tratta di un provvedimento che, oltre a definire gli aspetti giuridici, economici e di carriera degli insegnanti, innova profondamente le strutture della scuola; inoltre delinca una nuova figura di docente, di capo d'istituto, di ispettore scolastico e di direttore didattico. Lo schema di disegno di legge si limita naturalmente a sancire i criteri cui il governo dovrà attenersi quando emanerà i decreti. tosiLa camera Il primo « titolo » riguarda il personale direttivo, ispettivo, docente e gli organi collegiali della scuola. E' prevista la norma che stabilisce un diverso trattamento di carrièra degli insegnanti rispetto agli altri dipendenti statali; è il punto che, nel corso della vertenza di giugno, costituiva una delle richieste irrinunciabili, ma c'è un riferimento all'attività degli insegnanti. Il trattamento economico e di carriera, si precisa, sarà modificato in riferimento al « miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste dalla nuova struttura della scuola ». I ruoti degli insegnanti sa" ranno riordinati tenendo conto « del titolo di studio richiesto per l'accesso all'insegnamento, del grado della scuola, dell'impegno culturale e professionale e, per il personale direttivo e ispettivo anche delle responsabilità connesse con l'esercizio delle relative funzioni ». La carriera sarà strutturata eliminando alcune anomalie esistenti, quali 1 rapporti tra presidi di prima e seconda categoria, e le varie distinzioni tra professori. Particolarmente importante la parte che riguarda il governo della scuola. In tutti gli ordini saranno previsti organi collegiali ispirati a criteri democratici « per la realizzazione dell'autonomia e della partecipazione, nella gestione della scuola, sotto il profilo tecnico-dìdattico-culturale, e in rapporto anche alle locali esigenze socio-economiche. Sono previsti questi organi: consiglio di istituto; consiglio di presidenza o di direzione (elementari); collegio dei docenti; consiglio di classe o interclassi ». Le competenze di questi organi sono così specificate: « Nel consiglio di istituto, presieduto dal direttore o preside, saranno rappresentate le famiglie e le varie compo venti della comunità scolastica, e sarà assicurata la partecipazione facoltativa dei rappresentanti del Comune, e, a livello d'istruzione secondaria superiore ed artistica, degli studenti. Il numero dei rappresentanti sarà stabilito, distintamente per la scuola materna ed elementare e per la scuola secondaria ed artistica, in rapporto al numero delle classi funzionanti. I membri saranno eletti distintamente dalle singole componenti all'inizio di ciascun anno scolastico ». « Il consìglio avrà competenza a deliberare su tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi della scuola — si legge nel documento — e in particolare sull'organizzazione delle attività culturali e integrative della scuola medesima. Designerà altresì i propri rappresentanti in seno agli altri organi collegiali del la scuola, compresi i consigli di amministrazione delle casse scolastiche e degli istituti dotati di autonomìa amministrativa. I rappresentanti designati non partecipano alle riunioni degli organi collegiali riuniti in sede giudicante per la valutazione del profìtto degli alunni ». sisusipclecpidlitoagtusnstinrlascdcmplcntamddrsadsrldcrpcicracdpuNuove norme Lo stato giuridico dovrà: — garantire la effettiva libertà d'insegnamento e di sperimentazione didattica, secondo i principi garantiti dalla Costituzione e nel rispetto del diritto degli alunni al pieno sviluppo della loro personalità; — definire i doveri, i diritti é le attribuzioni connèssi con la funzione direttiva, con quella ispettiva e con la fun zione docente; — determinare gli obblighi di servizio, distinguendo, tra essi, per il personale docente quelli d'insegnamento, con l'indicazione degli orari, nella prospettiva della scuola integrata aperta alle esigenze della società « impegnata a conseguire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dell'alunno in stretta collaborazione con la famiglia»; — determinare le forme e le modalità del reclutamento degli insegnanti, che dovrà avvenire di regola mediante ooncorsi per esami o per ti- toli ed esami, salva la previ-1 Insione di altre forme di as- 1 -"desione di altre forme di assunzione in ruolo quando ciò sia richiesto dall'esigenza di particolari requisiti di specializzazione, soprattutto per le scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica; potrà essere previsto che gli idonei dei concorsi e gli abilitati siano iscritti in graduatorie speciali ad esaurimento aggiornabili; — stabilire norme per l'organizzazione di corsi in strutture collegate con le Università per il periodico aggiornamento culturale e professionale dei docenti; — prevedere norme di tutela delle libertà'sindacali e, in particolare, il diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario scolastico; — prevedere l'accesso alle carriere ispettive e direttive di tutte le scuole mediante concorsi (per titoli ed esami) che devono accertare il possesso della cultura e della capacità ad assolvere, in collaborazione con gli organi collegiali democraticamente eletti, i compiti inerenti alla funzione; — stabilire adeguate forme di valutazione periodica del servizio, in sostituzione delle note di qualifiche e dei rapporti informativi. schasodoscL'nosetei iiuVI concorsi Il disegno di legge stabilisce poi una serie di altri aspetti che il governo dovrà definire, quali: le sanzioni disciplinari, i passaggi da un ruolo all'altro, i congedi e le aspettative, la possibilità di abbreviare la carriera con concorsi per esami, i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie. C'è poi il « titolo secondo » che riguarda il personale non insegnante. L'art. 6 stabilisce che il governo dovrà emanare le norme delegate dopo aver sentito il parere di una commissione composta di 10 deputati, 10 senatori (in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari), integrata da 12 rappresentanti dei sindacati; questi ultimi saranno nominati dal ministro della Pubblica Istruzione su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Felice Froio uiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiHiiiiiiiim (pod

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