I diritti trascurati

I diritti trascurati I diritti trascurati (La procedura per il caso Chiari-Luttazzi ha eluso le norme sulla difesa?) Già clamoroso di per sé, il caso Chiari-Luttazzi sta suscitando grosse discussioni anche sotto il profilo procedurale. Non è soltanto il differente trattamento iniziale fatto ai due indiziati (ordine di cattura nei confronti di Chiari, fermo di polizia nei confronti di Luttazzi) ad alimentare le polemiche, quanto e soprattutto la strana interpretazione che sembra essere stata data alle nuove norme in tema di fermo. Strana e preoccupante, aggiungiamo subito, perché, se essa dovesse prender piede, gli intenti perseguiti con la riforma del 5 dicembre , 1969, a tutela di due valori sacrosanti quali sono la libertà personale e il diritto ài difesa, resterebbero pressoché completamente elusi. Muovendo dall'ineccepibile considerazione che tutte le limitazioni della libertà personale hanno carattere eccezionale, ma che ancor più eccezionale si presenta il fermo su iniziativa della polizia giudiziaria, (tanto da dover essere subordinato a ben precise condizioni e a ben precisi limiti di tempo), la riforma del 1969 si è proposta un duplice obiettivo: più niente interrogatori del fermato da parte della polizia giudiziaria; più rapido controllo da parte del magistrato. In precedenza, il fermo poteva venire prorogato fino a sette giorni; oggi il Pubblico Ministero deve procedere all'interrogatorio del fermato, e, se del caso, alla convalida del provvedimento limitativo della libertà personale al massimo entro quattro giorni, come esige pure l'art. 13 della Costituzione. Che cosa è avvenuto nel caso di Luttazzi? Entro i quattro giorni dal fermo ci sono bensì stati l'interrogatorio e il decreto di convalida, ma ci si è dimenticati che con la convalida la situazione di fermo si esaurisce totalmente, trasformandosi in una situazione di arresto. Così, invece di concludersi subito, la situazione di fermo è continuata per alcuni giorni ancora, con grave svantaggio per il diritto di difesa, e, più in particolare, per l'intervento del difensore. Il primo pregiudizio deriva dal fatto che, in fase di fermo, la. direzione cibile indagini spetta alla polizia, mentre in fase di arresto la direzione spetta al magistrato. Ma il pregiudizio maggiore è un altro: dimenticando che il decreto di convalida del fermo corrisponde ad un vero e proprio ordine di arresto, si priva il difensore della possibilità di prendere immediata visione del provvedimento. Si disconosce, cioè, l'applicabilità di quella fondamentale norma del nostro Codice di procedura penale, in vigore sin dal 1930, che riconosce al difensore dell'imputato « il diritto 'di avere copia di ogni mandato od ordine notificato od eseguito ». Del resto, la necessità che il decreto di convalida sia messo subito a disposizione del difensore che ne faccia istanza è comprovata, oltre che dall'esigenza di attuare il diritto di difesa sin dai primissimi atti del procedimento, secondo i reiterati insegnamenti della Corte Costituzionale, dalla finalità stessa della convalida. Suo compito precipuo è di controllare se esistono i presupposti richiesti per il fermo (fondato sospetto di fuga; gravi indizi di reato), cioè, in una parola, se l'intervento della polizia è stato illegittimo. Ma anche l'esito del controllo operato dal magistrato dev'essere verificabile. E difatti il legislatore vuole che il decreto di convalida sia motivato. Chiarito, dunque, che il difensore di Luttazzi avrebbe ben avuto il diritto di ottenere subito la richiesta copia dell'atto con cui era stato convalidato il fermo, si deve riconoscere che la situazione si è ora sostanzialmente assestata, attraverso l'emanazione di un apposito ordine di cattura. Il difensore ha, infatti, potuto ottenere copia del nuovo provvedimento e conoscere cosi, sia pure genericamente, gli estremi dell'accusa già insiti nel decreto di convalida. Ma basta questo per una efficace difesa? I difensori di Chiari e di Luttazzi, ormai formalmente sullo stesso piano, reclamano qualcosa di più, vale a dire la conoscenza dei verbali d'interrogatorio, e, quindi, di tutti gli addebiti in essi ti. Qui, però, è la legge, ancora antiquata, a frapporre remore: il magistrato può, per gravi motivi, ritardare senza precisi limiti di tempo il deposito del verbale d'interrogatorio. La parità di armi fra accusa e difesa, voluta oltre tutto dalla Con venzione europea dei diritti dell'Uomo, è ben lungi dall'essere una realtà. Giovanni Conso

Persone citate: Chiarito, Giovanni Conso, Luttazzi