Dalla droga all'amnistia

Dalla droga all'amnistia CONVERSANDO COL jGUARDASIGILLI Dalla droga all'amnistia Roma, maggio. « La questione della droga? Certo, le disposizioni vigenti hanno il torlo di non distinguere tra colui che spaccia le sostanze stupefacenti e colui che si limita a farne uso. E poiché si tratta di una differenza qualitativa, più che quantitativa, bisognerà fare in modo che la legge ne tenga conto. Credo, del resto, che anche la conferenza dell'Aia si pronuncerà in questo senso ». L'on. Oronzo Reale, ministro Guardasigilli, è di ritorno appunto dalla capitale olandese, dove si sta svolgendo una conferenza tra i ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa. L'argomento della droga — o meglio, delle misure da adottare per prevenirne e reprimerne la diffusione — non è tuttavia il solo affrontato all'Aia. Si è discussa anche l'esigenza di tutelare i cittadini contro le intercettazioni telefoniche, le registrazioni clandestine, le fotografie indiscrete e in genere contro tutte le violazioni della privacy. C'è il problema della cosiddetta « depenalizzazione », ossia il problema di togliere a certe azioni il marchio dell'illecito. La Danimarca ha « depenalizzato » la pornografia, e su questo pùnto hanno avuto luogo all'Aia scontri vivacissimi tra la delegazione inglese e quella danese. E c'è, infine, il problema della tutela del consumatore, specie per quanto riguarda le vendite rateali. Come si vede, i temi trattati alla Conferenza dell'Aia sono legati tutti alla necessità, avvertita dovunque, di adeguare la legislazione al mutato quadro economico, sociale e culturale. Non so negli altri paesi, ma in Italia lo sforzo di aggiornamento legislativo dovrà essere molto più vasto e complesso. Di leggi -ne abbiamo anche troppe; e sono in grandissima parte di origine pre-costituzionale: molte recano una chiara impronta autoritaria e quasi tutte risultano ispirate ai valori di una società oggi scomparsa. * * Senza dire, poi, dell'inverosimile lunghezza delle procedure. Un processo civile dura in media oltre sei anni, così che la parte economicamente più debole si vede spesso costretta alla rinuncia. Poco minore è la durata del processo penale. E se si considera che il 40 af0 dei processi penali si conclude con un'assoluzione, non c'è da stupirsi se la fiducia degli italiani nella giustizia sia andata progressivamente logorandosi. Gli stessi contrasti che lacerano in questi giorni la magistratura sono un sintomo eloquente della crisi in atto. L'on. Reale è pienamente consapevole del ritardo con il quale la classe politica italiana affronta i problemi della giustizia e dei pericoli che a tale ritardo sono legati. Perciò tiene a rammentarmi che fin dal 1965 egli aveva predisposto taluni progetti di riforma dei Codici, ma che non riuscì a vararli. « Ver quanto riguarda il Codice penale, la mia riforma prevedeva la modifica di oltre 120 articoli attualmente in vigore. Se non mi riuscì Si fare approvare quella riforma neppure dal Consiglio dei ministri, fu proprio perché alcuni temi erano connessi con valutazioni politiche. La riforma riguardava sia la parte generale del Codice, sia quella relativa a singoli reati. Per esempio, veniva soppresso l'art. 587 sul delitto d'onore e si aumentavano le pene previste per il ratto a scopo di matrimonio. Inoltre, l'estinzione del reato mediante matrimonio — un matrimonio voluto dalla persona offesa — era prevista solo per l'autore del reato, e non per i suoi complici ». Mi piacerebbe insistere su questo punto, anche perché i casi analoghi a quello di Franca Viola, la ragazza siciliana che, resistendo alle critiche e alle minacce, rifiutò di sposare l'uomo che le aveva fatto violenza, sarebbero certo più numerosi se la legge non offrisse certe scap|»tòie. Tanto più che nell'attuale disegno di riforma del Codice penale, predisposto dall'on. Gonella, viene mante nuta, anche per i complicala possibilità dell'estinzione del reato mediante matrimonio. Ma c'è una domanda più urgente che debbo rivolgere al Guardasigilli. « Che cosa può dirmi circa la questione dei cosiddetti reati di opinione? ». « Il governo — risponde l'on. Reale — ha già pronto, e spero che il Consiglio dei ministri lo approverà prossimamente, un disegno di legge che, utilizzando anche ciò che è contenuto nel disegno di legge presentato dall'on. i Gonella e in talune proposte di legge, tende alla revisione — e, quando occorre, all'abrogazione — di molte riforme del Codice penale, ormai superate dai tempi ». « Signor ministro, mi consenta di fare, a questo punto, una digressione. Perché i reati di stampa sono rimasti esclusi dall'amnistia, che pure è stata così generosamente allargata? ». E' evidente che l'on. Reale si aspettava questa domanda. « Mi consenta innanzi tutto di ricordarle che l'amnistia particolare, cioè quella relativa ai reati commessi a causa e in occasione di agitazioni sindacali, studentesche e sociali, si estende ai reati di stampa. Per quanto riguarda, invece, i reati comuni a mezzo stampa, ossia la diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, questa è inclusa nell'amnistia solo nel caso in cui il giornalista non disponga, per difendersi, della facoltà di prova ». « E lei ritiene soddisfacente questa soluzione? Non le sembra che sia poco equa, specie tenendo conto della responsabilità "oggettiva" del direttore del giornale, responsabilità che in altri paesi non esiste? ». « La soluzione raggiunta è indubbiamente una soluzione di compromesso. Ma, a mio avviso, essa tiene conto sia dell'esigenza di tutelare il giornalista, sia dell'esigenza di tutelare la reputazione dei cittadini, reputazione che può essere irrimediabilmente offesa dall'attribuzione di un fatto determinato. Nel 1966, in occasione della precedente amnistia, proposi alla Camera un'altra soluzione: quella di applicare l'amnistia quando fosse stato accettato un giurì d'onore sulla verità del fatto attribuito. Ma la soluzione era tecnicamente imperfetta e il Senato adottò poi la stessa formula che abbiamo adottato questa volta ». Mentre parlavamo, il ministro ignorava ancora l'eccezione di incostituzionalità ora avanzata contro la formula prescelta. L'argomentazione mi aveva lasciata un po' dubbiosa; comunque l'on. Reale era già passato al problema della lentezza delle procedure, ma¬ nifestando un moderato ottimismo circa la possibilità di uno snellimento. Ottimismo moderato, come ho detto, perché secondo l'on. Reale la lentezza dei giudizi deriva anche dalla litigiosità degli italiani, « i quali difficilmente si rassegnano, anche per le cause minori, ad avvalersi di un solo grado di giurisdizione ». Comunque, per i processi penali un efficace rimedio, mi assicura Reale, verrà dall'approvazione imminente del nuovo Codice di procedura penale: « L'unificazione dell'istruttoria, l'averla ricondotta al suo scopo essenziale, che non è di stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma soltanto di stabilire se costui debba o no essere rinviato a giudizio, il rinvio a giudizio effettuato con ordinanza e non con sentenza, la prescrizione di termini per la detenzione preventiva, l'introduzione di mezzi meccanici, sono tutti elementi di notevole rilievo ». E i processi civili? « C'è un disegno di legge nel Codice di procedura civile, presentato dal precedente governo, che dovrà essere ampliato. Ma una semplificazione del processo potrà avvenire soltanto se, come è probabile, arriveremo al giudice unico di primo grado ». A proposito dei giudici, chiedo al ministro che cosa pensi circa le polemiche sulla « interpretazione evolutiva » della legge da parte dei magistrati e sul problema del reclutamento e della formazione dei magistrati stessi. Sul primo punto, mi rimanda a quanto ha avuto occasione di affermare a Salerno, in occasione del convegno dell'Umi: il giudice, rimanendo giudice, non trasformandosi in legislatore, deve tuttavia, alla luce del dettato costituzionale, che è la più importante legge vigente, utilizzare un certo coefficiente di elasticità nell'interpretazione. Sul secondo punto, l'on. Reale ribadisce la necessità clic le nuove forme di reclutamento garantiscano la capacità professionale dei magistrati, nonché l'acquisto da parte loro di una certa esperienza. « Occorrerà che i giudici, dopo l'esame d'ammissione, trascorrano un periodo d'addestramento che serva a individuare ed affinare la loro preparazione, non solo giuridica, ma complessiva ». «Mi permetta un'ultima domanda. Come lei stesso ha ricordato, nella scorsa legislatura non le è riuscito di vedere tradotte in legge le riforme che aveva predisposte. Quali sono i termini di tempo che prevede oggi per l'approvazione delle riforme che si accinge a presentare? ». ' « Questo — mi risponde sibillino l'on. Reale — lo domandi al prossimo ministro della Giustizia ». Rosellina Balbi

Persone citate: Franca Viola, Gonella, Oronzo Reale, Reale, Rosellina Balbi

Luoghi citati: Danimarca, Italia, Roma, Salerno