Le disposizioni più importanti dello "Statuto dei lavoratori,, di Gianfranco Franci

Le disposizioni più importanti dello "Statuto dei lavoratori,, Maggiore libertà e dignità nelle fabbriche Le disposizioni più importanti dello "Statuto dei lavoratori,, Proibite le ispezioni personali, le «polizie private», gli impianti audiovisivi per il controllo a distanza, le indagini sulle opinioni del lavoratore prima e dopo l'assunzione - Permessi retribuiti agli studenti lavoratori - Nullo il licenziamento senza giusta causa - Ammesse le assemblee di fabbrica (per 10 ore l'anno retribuite) (Nostro servizio particolare) Roma, 15 maggio. Con lo « Statuto dei lavoratori », approvato ieri definitivamente dal Parlamento, si apre un nuovo corso nei rapporti tra iirlprenditori e dipendenti all'interno delle aziende. Fra le due componenti, quale elemento di garanzia, è stato posto il sindacato, ritenuto « l'unico strumento idoneo a garantire ai lavoratori un sempre maggiore spazio di libertà ». Scopo principale della legge, cui hanno dato sostanzialmente il loro assenso tutti i gruppi politici (soltanto dieci i voti contrari registrati nella votazione a scrutinio segreto alla Camera), è quello di assicurare, sulla base dei principi costituzionali, maggiore libertà e dignità ai lavoratori realizzando per essi altre forme di partecipazione e di potere attraverso il rafforzamento del sindacato nell'azienda. Elaborato dal ministro del Lavoro Giacomo Brodolini e da lui presentato al Senato poche settimane prima di morire, lo « Statuto » fu approvato dall'assemblea di Palazzo Madama 1*11 dicembre scorso. Cinque mesi dopo, ad un anno dalla sua presentazione al Parlamento, è stato varato, senza modifiche, anche dalla Camera e diviene pertanto legge dello Stato. Concludendo il dibattito a Montecitorio, l'attuale -ministro del Lavoro Donat-Cattin ha definito il provvedimento « un punto di svolta nei rapporti sociali in Italia » ed ha detto che esso suscita speranze tra i lavoratori e timori in certi imprenditori « che risentono di una mentalità sorpassata». Tali timori appaiono comunque ingiustificati. Il lavoratore resta infatti titolare di precisi obblighi verso la impresa e lo « Statuto » non fa che tener conto di certe sue esigenze e delle funzioni nuove e più importanti assunte dal movimento sindacale. La legge si compone di 41 articoli, suddivisi in sei titoli. Il primo riguarda esplicitamente la libertà e dignità del lavoratore e vi si stabilisce il diritto per tutti, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali, e di fede religiosa, di manifestare liberamente nei luoghi di lavoro il proprio pensiero. Viene inoltre vietato al datore di lavoro l'uso di «poiirii private » se non per la tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate, non potranno entrare nei locali per controllare l'attività lavorativa ed in caso contrario gli ispettorati del lavoro potranno chiederne la sospensione dal servizio, al questore, o la revoca della licenza, al prefetto. Nominativi e mansioni del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa dovranno essere comunicati agli operai. Vietato è anche l'uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza. Se richiesti da esigenze organizzative e produttive e di sicurezza, potranno essere installati solo con l'accordo dei sindacati aziendali e dell'Ispettorato del Lavoro. Gli accertamenti sanitari per il controllo delle assenze saranno compiuti solo attraverso i servizi ispettivi delle mutue. I lavoratori non dovranno essere sottoposti ad ispezioni personali eccetto che in taluni casi concordati con i rappresentanti sindacali. Nessun procedimento disciplinare potrà essere adottato dal datore di lavoro senza prima aver contestato l'addebito all'altra parte e senza averla invitata a discolparsi. II lavoratore avrà diritto a farsi assistere da un sindacalista. Le sanzioni disciplinari non supereranno comunque l'importo di quattro ore di lavoro mentre la sospensione dal servizio non oltrepasserà i dieci giorni. Contro queste misure è ammesso ricorso, oltre che all'autorità giudiziaria, ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o in caso contrario dal direttore dell'ufficio del lavoro. La legge impedisce inoltre al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni del lavoratore prima e dopo l'assunzione. Stabilisce il controllo della applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e per gli studenti il diritto di ottenere turni compatibili con la loro attività: al momento degli esami potranno usufruire di permessi giornalieri retribuiti. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali all'interno delle aziende saranno gestite da organismi formati in maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Il titolo secondo della legge riguarda la libertà sindacale e garantisce al lavorato¬ re il diritto di costituire, nel luogo di lavoro, associazioni sindacali e di svolgere attività sindacale. E' nullo qualsiasi atto discriminatorio che limiti questo diritto e sono ugualmente vietati trattamenti economici di favore e la formazione dei cosiddetti « sindacati di comodo » finanziati dai datori di lavoro. Sarà nullo il licenziamento senza giusta causa ed in tal caso il lavoratore avrà diritto, oltre che ad essere reintegrato nel posto, al risarcimento del dannò subito. Il titolo terzo si occupa dell'attività sindacale. I sindacati aziendali saranno formati nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o che siano firmatarie di contratti collettivi di categoria. Uno dei punti fondamentali della legge riguarda il diritto di assemblea nell'azienda fuori dell'orario di lavoro e anche durante purché in questo caso nel limite di dieci ore all'anno che saranno retribuite. Potranno però essere discussi solo problemi sindacali e di lavoro ma vi potranno partecipare anche dirigenti esterni del sindacato. Il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione all'interno dell'azienda un locale idoneo; dovrà consentire l'affissione, in appositi spazi, di comunicati e pubblicazioni e lo svolgimento di « referendum ». Qualora sia impedito o limitato l'esercizio dell'attività sindacale ed il diritto di sciopero gli organi locali dei sindacati potranno ricorrere al pretore il quale, se ritiene vi siano fondati motivi, ordinerà entro due giorni al datore di lavoro di modificare il suo comportamento illegittimo. Il decreto ha efficacia immediata anche se contro di esso è previsto il ricorso al tribunale. In caso di mancato rispetto del decreto, la pena prevista è l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 80 mila lire. Il titolo quinto stabilisce che per l'esercizio del collo¬ camento i rappresentanti sindacali siano elemento prevalente nelle commissioni formate presso le sezioni di zona comunali e nazionali degli Uffici del Lavoro. Fra le norme, comprese nell'ultimo titolo della legge, sono indicate infine le pene cui vanno incontro coloro che violano taluni'articoli che ri¬ guardano la libertà e la dignità del lavoratore. Sono previste ammende da 100 mila lire ad un milione o l'arresto da 15 giorni ad un anno. Il giudice, a seconda delle condizioni economiche dell'inadempiente, potrà tuttavia aumentare l'ammenda fino al quintuplo. Gianfranco Franci

Persone citate: Donat-cattin, Giacomo Brodolini

Luoghi citati: Italia, Roma