Dieci carcerati su cento presto fuori dalle Nuove

Dieci carcerati su cento presto fuori dalle Nuove Il decreto-legge sulla custodia preventiva Dieci carcerati su cento presto fuori dalle Nuove Fissati i termini di detenzione dal giorno dell'arresto alla sentenza definitiva Qualche esempio: il bandiìo Cavaliere potrebbe uscire (se la Cassazione non si pronuncerà in tempo) nel settembre '73; l'assassino Faga a Natale di quest'anno Circa il 10 per cento dei detenuti alle Nuove lascerà nei prossimi giorni il carcere in seguito al decreto-legge che, con i nuovi termini per la custodia preventiva, è per il periodo successivo al rinvio a giudizio, costituisce un'ulteriore garanzia per l'imputato. Ecco in breve di che sì tratta. L'articolo 272 del codice dt procedura penale disponeva sinora che l'imputato doveva essere scarcerato qualora non fosse stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva avesse oltrepassato alcuni limiti di tempo stabiliti in base alla gravità del reati commessi. In particolare: 6 mesi se per il delitto compiuto la legge prevede la reclusione superiore a 4 anni; 3 mesi per una pena minore; 2 anni- se la legge prevede la reclusione non inferiore a 20 anni oppure l'ergastolo; un anno per una pena minore. Nei procedimenti di competenza del pretore, se la custodia preventiva ha superato i 30 giorni e non è stato emesso 11 decreto di citazione a giudizio, l'Imputato deve essere scarcerato. L'art. 272 fissava cioè i limiti della carcerazione preventiva dal momento dell'arresto fino alla sentenza di rinvio a giudizio. Sul dopo, silenzio. Un Imputato poteva rimanere in carcere anni prima che la sentenza divenisse irrevocabile, cioè fino al giudizio di Cassazione. Il nuovo decreto-legge stabilisce invece i termini fino alla sentenza definitiva. L'imputato entrando in carcere conosce con esattezza 11 periodo di custodia preventiva che lo attende da quel momento fino alla sentenza di Cassazione. E se tale limite dovesse venir superato, la sua scarcerazione sarà immediata. I nuovi termini si calcolano raddoppiando quelli fissati dall'articolo 272 per il periodo istruttorio. Dice infatti l'articolo 1 del decreto: « L'imputato deve essere scarcerato qualora non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la custodia preventiva dal suo inizio abbia oltrepassato il doppio del termini indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo ». Riassumendo: chi è imputato di un reato punibile con una pena superiore al 20 anni o con l'ergastolo, non potrà rimanere in carcere più di 4 anni prima della condanna definitiva; chi ha compiuto un reato punibile con una pena inferiore a 20 anni, dovrà scontare una carcerazione preventiva di 2 anni. Per gli altri reati, 6 mesi e 1 anno. Sono 1 termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, raddoppiati. Vengono sospesi durante il periodo in cui l'imputato è sottoposto a perizia psichiatrica (su questo punto il decretolegge non ha apportato alcuna modifica). II procuratore della Repubblica dott. La Marca ci ha dichiarato: «.E' un provvedimento utile e giusto, che dovrebbe far accelerare i processi; purtroppo la ben nota lentezza della giustizia è dovuta a problemi di fondo e difficilmente questo decreto-legge riuscirà ad ovviarvi, se non in minima parte ». I vantaggi, comunque, ci sono: fissare un termine tassativo dall'arresto alla sentenza definitiva, significa garantire all'imputato una maggior speditezza nel complesso iter processuale, sia da parte dell'avvocato, sia da quella del giudice. Il decreto-legge è entrato in vigore l'altro ieri. Per i procedimenti in corso c'è una norma transitoria: la durata della custodia preventiva non può superare di più della metà 1 termini di durata stabiliti dal codice. Facciamo qualche esempio: 11 bandito Cavaliere, condannato dall'Assise di Milano all'ergastolo, è in carcere dal settembre '67: per 11 decreto-legge, la sua custodia preventiva scadrebbe nel settembre del '71, ma poiché si tratta di un procedimento In corso, bisogna aggiungere la metà di quattro anni, e il termine viene spostato al settembre '73. Se entro tale data la sentenza non sarà definitiva, il Cavaliere dovrà essere scarcerato. E' soltanto un esempio. Malgrado la lentezza della giustizia, c'è da sperare che entro tre anni sulla banda Cavaliere si sarà pronunciata l'Assise d'Appello e anche la Cassazione. Diverso è il caso del bracconiere Guzzo, che nel dicembre '66 uccise un guardacaccia a Stu- plnigi e feri un carabiniere. Non è ancora stato processato, neppure In primo grado: la scadenza della custodia preventiva si sta avvicinando (dicembre '72). Ma da anni l'assassino è sottoposto a perizie psichiatriche per stabilire se è pazzo. I termini, in questo caso, sono sospesi. Per Giovanni Faga, l'assassino di Vtttorina Gabri, il decretolegge potrebbe Invece tradursi In un'inaspettata libertà. L'uomo fu arrestato il 5 settembre '64 e condannato a 25 anni dall'Assise d'Appello. Contro la sentenza fu presentato ricorso alla Cassazione che ha deciso di rifare il processo a Genova. La custodia preventiva scade il 5 settembre di quest'anno: se si aggiungono i tre mesi occorsi per la perizia psichiatrica arriviamo al 5 dicembre. Il processo davanti alla corte d'Assise d'Appello di Genova non è ancora stato fissato: supponiamo che si svolga all'inizio dell'estate e, contro la sentenza, il Faga faccia nuovamente ricorso in Cassazione. Ci sarà la sentenza definitiva per il 5 dicembre? E' difficile. Giovanni Faga potrebbe tornare a casa, libero, prima di Natale. I casi clamorosi saranno pochi. Usufruiranno invece delle nuove disposizioni gli imputati minori, in carcere per reati che non superano i 4 anni. Come l'impiegato Ferrari Cupilli,, arrestato per lo scandalo delle patenti false. L'istruttoria è durata 6 mesi, la custodia preventiva totale avrebbe dovuto essere di un anno. Bisogna aggiungere, come norma transitoria, la metà, cioè 6 mesi. In tutto, 18 mesi, scaduti il 29 aprile. Sarà forse proprio Ferrari Cupil'-l a lasciare per primo le Nuove grazie al decreto-legge.

Persone citate: Faga, Ferrari Cupil, Gabri, Giovanni Faga, Guzzo, La Marca

Luoghi citati: Genova, Milano