Le barche per l'estate di Filiberto Dani

Le barche per l'estate Le barche per l'estate (Il nuovo codice si propone di favorire la nautica da diporto) Il « Piccolo codice della navigazione », varato dal governo, dovrà essere approvato dal Parlamento per diventare legge dello Stato. C'è da augurarsi, ha detto ai giornalisti il sottosegretario alla Marina Mercantile Vittorio Cervone, che « tutto avvenga celermente », perché « è necessario dare alla nautica da diporto nuove e più clastiche norme, che non urtino con la sicurezza della navigazione e agevolino la costruzione delle imbarcazioni ». La flotta da diporto italiana conta, secondo una valutazione approssimativa, circa 150 mila unità. L'aumento, negli ultimi tre anni, è stato fortissimo, soprattutto nelle piccole imbarcazioni e nei piccoli e medi motoscafi, passati da 59.311 a 76.509 unità. Il « naviglio alturiere » ha invece registrato un minimo aumento: da 352 a 364 unità. Le altre « barche », costruite in cantieri italiani e comprate da italiani, sono finite sotto le compiacenti « bandiere ombra ». Proprio per togliere agli « armatori ombra » un alibi morale, la nuova legge fa grandi concessioni: nel codice della navigazione non si fa differenza tra la « Michelangelo » e una media barca da crociera: le « tabelle » dell'equipaggio (cioè il numero di marinai che devono essere a bordo) sono rigorosamente proporzionali. « Noi ci rifugiamo sotto il vessillo panamense — si giustificano allora i proprietari dei panfili — per non morire schiacciati dalle spese per il personale ». Ora però questa scusa non è più valida. Secondo l'art. 36 della nuova legge, sarà di volta in volta l'« autorità » competente alla iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto a stabilire « il ninnerò delle persone componenti l'equipaggio, l'abilitazione della quale devono essere in possesso, nonché il numero massimo delle persone trasportabili ». Alla base di questa innovazione c'è un concetto nuovo, introdotto con il « piccolo codice » nella marineria italiana: « E' navigazione da diporto — afferma l'art. 1 della legge — quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi ». Prima il « diporto » in mare non esisteva, almeno per la legge. Ma se i costruttori e i proprietari di grossi panfili avranno notevoli benefici dal « piccolo codice », maggiori saranno quelli per i potenziali acquirenti di piccole barche e i loro costruttori. Tre sono i punti fondamentali: quello della dichiarazione di costruzione, della registrazione e dell'abilitazione. Dichiarazione di costruzione — E' facoltativa per le barche di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate: sarà un notevole alleggerimento degli impicci burocratici per i costruttori, spesso a livello artigianale. Registrazione — «I natanti comunemente denominati — dice l'art. 14 — Jole, pattini, sandolini, mosconi, lancette e simili, i canotti ^pneumatici, nonché le altre imbarcazioni di lunghezza non superiore a metri cinque fuori tutto sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nel registro e delia relativa licenza, purché non provvisti di motore della potenza continuativa superiore a 10 HP o di vela di superficie superiore ai 14 mq ». E' la fine di un incubo di lungaggini e spesso assurdità burocratiche per migliaia di piccoli navigatori, che si trovano tante volte impigliati tra commi e paragrafi mai sospettati. A questa categoria appartiene la maggior parte della « flotta »: solo nel '68, l'83 per cento delle vendite in Italia, numericamente, è stato costituito da imbarcazioni di questo tipo (molto più basso il valore commerciale: 23 per cento delle vendite all'interno). Abilitazione — Dice l'art. 20: « Non è richiesta alcuna abilitazio7ie per comandare: imbarcazioni di cui all'art. 14 (quelle elencate prima); imbarcazioni a remi: imbarcazioni di stazza lorda fino a tre tonnellate purché non provviste di motore di potenza superiore a 10 cavalli per navigazio. ne entro tre miglia dalla costa; imbarcazioni da diporto a vela fino alla stazza lorda di cinque tonnellate, ancorché provviste di motore ausiliario per navigazione entro tre miglia dalla costa ». E' un'autentica « democratizzazione » della nautica da diporto: niente più pa tenti o patentini, almeno per le barche ora indicate: al « comandante » sarà suf ficiente la carta d'identità, per dimostrare di avere, secondo i casi previsti dalla legge, 14 o 18 anni. Filiberto Dani

Persone citate: Vittorio Cervone

Luoghi citati: Italia