Proprietari e mezzadri

Proprietari e mezzadri Rapporti difficili ; Proprietari e mezzadri (Importante sentenza della Corte d'Appello di Torino sulla mezzadria piemontese) La Corte di Appello di Torino ha pronunciato una importante sentenza su una delle questioni più controverse della economia agricola regionale: la ripartizione del prodotti della mezzadria «impropria», assai diffusa nelle province di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Valle di Aosta ed in parte nel Novarese con la denominazione, di «mezzadria piemontese». Essa distingue le colture foraggere dalle rimanenti prodotte nell'azienda: mentre per le seconde i. prodotti venivano, secondo antiche usanze, divisi, in parti uguali fra proprietari e mezzadro, per il foraggio l'agricoltore pagava una cifra forfettaria, quale stima della metà del reddito prodotto dalla stalla, cifra comunemente denominata «affitto dei prati». Nell'ultimo decennio, però, la legislazione italiana ha regolato in modo nuovo sia la ripartizione dei redditi in mezzadria, sia l'entità del canone delle affittanze agricole. Tuttavia, secondo i proprietari terrieri, tali leggi non sarebbero applicabili alla cosiddetta mezzadria piemontese in quanto questa sarebbe un particolare contratto non nominato dal nostro codice. Pertanto, mentre i mezzadri pretendono la ripartizione dei prodotti al 58-42 per cento (58 al mezzadro, 42 al proprietario) e fitti dei prati cormriisurati all'equo canone, i proprietari terrieri continuano a negare tale impostazione ed a mantenere la ripartizione dei prodotti al 50 per cento e gli affittì commisurati alla stima della produttività della stalla. I redditi dei mezzadri sono così stati decurta' ti di circa il 10 per cento, j II mezzadro Giuseppe Cavaliera, abitante in frazione Murazzo di Possano, nell'agosto del '65 aveva mosso causai con l'assistenza dell'aw.' Giorgio Ferreri di Cuneo, contro la propria concedente, Maria Politano vedova del defunto rninistro Marcello Soleri, assistita dagli avvocati Soleri, Viglino e Parella. In primo grado il Tribunale di Cuneo si è pronunciato a favore del mezzadro. Contro tale sentenza la signora Soleri ricorreva in Corte di Appello che di recente (presidente ed estensore dott. Grosso) ha riconfermato il giudicato del Tribunale di Cuneo. Il problema centrale risolto dalla Corte di Appello è quello relativo alla natura giurìdica della mezzadria piemontese. La Corte ha accettato la tesi sostenuta dall'aw. Ferreri, che ritiene la mezzadria piemontese non essere un singolo contratto, bensì un rapporto comprensivo di due contratti, di cui uno di mezzadria e l'altro di affittanza, Le conseguenze di questa pronuncia sono importantissime nel quadro dell'agricoltura regionale, tuttora dominata dal contratto mezzadrile piemontese. D'ora innanzi tale contratto dovrà essere considerato come la somma di due separati contratti: uno mezzadrile classico, l'altro di affittanza, ognuno dei quali regolato dalle apposite leggi dello Stato. Di conseguenza, per ciò che riguarda le colture cerealicole, la sentenza afferma l'applicabilità della legge n. 756 del '64, secondo la quale i prodotti della mezzadria debbono essere divisi nella misura del 58 per cento a favore del mezzadro e del 42 per cento a favore del concedente. Per ciò che riguarda 1 prati, deve essere applicata la legge n. 567 del '62 denominate dell'« equo canone », che porta all'applicazione di affitti inferiori a quelli sinora praticati. Inoltre, il coltivatore che finora avesse ottenuto, nella ripartizione, una parte inferiore al 58 per cento ed avesse pagato canoni superiori a quelli fissati dalla legge sull'equo canone, può pretendere la restituzione. Anche per coloro che, nell'ignoranza della legge, avessero transafo i propri diritti sulla ripartizione o sul canone, esiste la possibilità di agire, essendo tali transazioni nulle. Nino Manera

Persone citate: Ferreri, Giorgio Ferreri, Marcello Soleri, Maria Politano, Nino Manera, Parella, Soleri, Viglino

Luoghi citati: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Valle Di Aosta