La legge sui fondi d'investimento discussa con procedura d'urgenza di Giulio Mazzocchi

La legge sui fondi d'investimento discussa con procedura d'urgenza Presentata al Senato dal ministro del Tesoro Colombo La legge sui fondi d'investimento discussa con procedura d'urgenza Ecco le norme per tutelare la posizione dei sottoscrittori di quote (Nostro servizio particolare) Roma, 8 ottobre. Il ministro del Tesoro Colombo ha presentato stasera al Senato la legge che istituirà anche in Italia i « fondi comuni d'investimento mobiliare ». Per il suo esame ha chiesto la procedura d'urgenza, che è stata accordata. Sono già conosciuti., flB elementi fondamentali del provvedimento: il testò integrale, stampato oggi, rende noti altri particolari non secondari. La legge precisa che i sottoscrittori del «fondi» abbiano diritto a chiedere il rimborso delle proprie quote «in qualsiasi tempo », salvo che nei giorni dì chiusura delle Borse nazionali. La restituzione dovrà essere eseguita entro otto giorni dalla richiesta: le quote in pratica costituiscono quindi un possesso di liquidità. Ogni giorno verrà fissato in Borsa ti valore delle quote dei singoli fondi, come avviene per le azioni. Ogni quota sarà rappresentata da un certificato nominale trasferìbile « nei modi e nelle forme previsti per le società per azioni » (resta ferma la già nota decisione di non iscrivere i nominativi dei possessori rtello schedario fiscale: la nominatività serve solo al controllo della veridicità delle dichiarazioni dei redditi). Le società, onde sia totalmente garantita la posizione dei sottoscrittori, non potranno . « vendere titoli - allo scoperto,..acquistarne a . credito, né venderne ò acquistarne a premio o a riporto »; e non potranno « assumere né concedere prestiti in denaro o in titoli sotto qualsiasi forma ». Né le società di gestione dei fondi potranno esercitare alcun tipo di controllo sulle società per azioni di cui acquistano titoli. I fondi comuni dovranno investire tutte le loro disponibilità liquide in acquisto di titoli. Per comprare titoli esteri dovranno essere autorizzati dal Tesoro, su parere del Comitato per il credito, in base a tre criteri: obiettivi della programmazione, esigenze del mercato finanziario interno, andamento della bilancia dei pagamenti. Nessun fondo potrà investire più del dieci per cento delle proprie disponibilità in titoli di una stessa società, né potrà possedere azioni con diritto di voto per più del 5 per cento di tali azioni di una stessa società. Ogni fondo dovrà distribuire gli utili al sottoscrittori « almeno una volta l'an-. no ». Le società di gestione dei fondi dovranno una volta l'anno -comunicare a -agni sottoscrittore il, proprio bilancio accompagnato da una chiara relazione illustrativa di tutta l'attività svolta, Le società dovranno comunicare la loro proprietà giornaliera di titoli e ogni tre mesi dovranno stampare, per tutti i soci, un prospetto illustrativo della loro attività. I fondi stranieri che vogliano agire in Italia dovranno rispettare la legge italiana sui fondi; otterranno agevolazioni tributarie parzialmente simili a quelle dei fondi italiani se saranno riconosciute dall'atto di autorizzazione. Quest'ultimo sarà dato dal ministero del Tesoro assieme a quelli delle Finanze e del Commercio Estero, dopo il parere del Comitato del credito. Giulio Mazzocchi

Persone citate: Tesoro Colombo

Luoghi citati: Italia, Roma