Questa la legge che finanzia le Regioni

Questa la legge che finanzia le Regioni Il provvedimento indispensabile per attuare il nuovo ordinamento Questa la legge che finanzia le Regioni Fra le entrate tributarie vi sono l'imposta su concessioni statali dei beni del Demanio, la tassa sulle concessioni regionali, la tassa di circolazione per autoveicoli, l'imposta per l'occupazione di aree pubbliche - Le Regioni potranno contrarre mutui ed emettere obbligazioni solo per spese di investimento - I fondi speciali - La ripartizione fra le varie Regioni dei 700 miliardi stanziati Roma, 18 settembre. Lo schema di disegno di legge sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, presentato ieri alla Camera, è stato reso noto nel suo testo integrale. Ecco di seguito i punti essenziali del provvedimento: Entrate tributarie Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri: a) imposta sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile; b) tassa sulle concessioni regionali; c) tassa di circolazione; d) tassa per l'occupazione dì spazi e aree pubbliche. Alle Regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, che, all'entrata in vigore dei provvedimenti dì attuazione della riforma tributaria, sarà ' sostituito da una quota del gettito derivante da altra imposta corrispondente. Imposta sulle \ concessioni statali — Si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche Tassa sulle concessioni regionali — Si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative. Nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Tassa di circolazione — Si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, imma¬ tricolati nella circoscrizione della Regione, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione. Si è disposta la riduzione della tassa di circolazione automobilistica erariale alla metà, in modo da consentire allo Stato di poter tenere ferma la quota del gettito da attribuire a favore delle province. Alle Regioni è riconosciuta la potestà di applicare la tassa in misura proporzionale a quella erariale risultante | dalla riduzione, in modo tale che l'entità dei due tributi, statale e regionale, qualora le Regioni fissino l'aliquota massima, potrà superare la attuale tassa erariale solo del 5 per cento. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche — E' disciplinata dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale. Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. Imposte erariali faello stato di previsione della spesa del ministero del Tesoro, è istituito un fondo, il cui ammontare è" commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati o prodotti analoghi; b) il 75 per cento della imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi o sui gas resi liquidi con la compressione; /) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del ministro del Tesoro di concerto con quello delle Finanze nel modo seguente;. "a) per i'sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; o) per un decimo, in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; c) per i tre decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti: 1) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica; 2) grado di disoccupazione relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 3) carico prò capite della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal ministero delle Finanze. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro è altresì istituito un fondo speciale, 11 cui ammontare è commisurato all'incremento del fondo comune conseguente al maggior gettito dei tributi, rispetto all'ammontare del fondo comune stesso iscritto nel bilancio dello Stato per l'intero suo importo. Questo fondo speciale è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale e sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Mutui, obbligazioni Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni solo per provvedere a spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. Patrimonio regionale Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Regioni, a qualsiasi titolo acquisite, le foreste, le cave e torbiere, le acque minerali e termali, nonché i beni destinati a se¬ de di uffici pubblici regionali, con i relativi arredi, o ad un pubblico servizio regionale. Per 1 beni costituenti il patrimonio delle Regioni sì applicano le norme del Codice civile, delle leggi speciali e quelle sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità-generale dello Stato.;.,. Contributi speciali '" ì contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno. Le norme finali e transitorie del provvedimento riguardano tra l'altro i tributi propri. Le Regioni istituiscono con legge i tributi « propri » suindicati con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi statuti. Contabilità speciale Per il versamento delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale è istituita, presso le sezioni di tesoreria provinciale situate nei capoluoghi delle Regioni, apposita contabilità speciale. Spese di impianto Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo, sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno: 460 milioni alla Basili cata, al Molise e all'Umbria; 650 milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alia Liguria e alle Marche; 815 milioni alla Campania, all''Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alle Puglie. Passaggio di funzioni Il governo della Repubblica è delegato aC emana re, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per regolare, per ogni ramo della pubblica amministrazione, il passaggio, al sensi della disposizione 8" transitoria della Costituzione, delle funzioni statali attribuite alle Regioni Formazione del fondo I decreti legislativi che stabiliscono il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni, determinano, con effetto dal 1" gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione degli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti. Da questa data avrà inizio l'esercizio, da parte delle Regioni, delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla iscrizione nei bilancio dello Stato del fondo comune. (Ag. Italia) Ripartizione dei tributi e del fondo comune delle Regioni (valori in milioni) Tributi Fondo Ammont. Pro-caolte REGION1 propr, comune oompl. * Pro-capita Piemonte . 14.700 44.463 59.163 8.4 13.882 Lombardia . . . 27.900 78.518 106.418 15,2 13.882 Veneto 9.650 50.231 59.881 8,6 14.859 Liguria 6.800 17.951 24.751 3,5 13.307 EmiUa-Romagna 12.250 44.016 56.266 8,0 14.818 Xoscana 9.850 40.379 50.229 7,2 14.708 Umbria 1-800 11.958 13.758 2,0 17.548 Marche 3.100 19.417 22.517 3,2 16.605 Abruzzi 2.010 20.824 22.834 3,3 18.809 Molise 510 7.040 7.550 1,1 22.076 Campania .... 8.000 79.362 87.362 12,5 17.130 Puglia 5.450 58.626 64.076 9,1 17.759 Basilicata .... 830 15.135 15.965 2,3 24.945 TOT ALE 120.000 580.000 700.000 100,0 15.515

Persone citate: Basili