Assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore

Assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore Iniziato l'esame del disegno di legge governativo Assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore La Commissione Industria della Camera, in sede legislativa, ha approvato i primi tre articoli - Le norme si applicano anche ai natanti - La discussione riprende mercoledì (Nostro servizio particolare) Roma, 18 giugno. La commissione Industria della Camera ha finalmente iniziato oggi l'esame, in sede legislativa, degli articoli del disegno di legge governativo (assunto come testo base) che prevede l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Nella seduta odierna sono stati varati i primi tre articoli che affermano il principio dell'obbligo e definiscono i tipi di veicolo che vi sono soggetti. Secondo quanto ha poi riferito il sottosegretario all'Industria, sen. Schietroma, la commissione ha discusso lungamente sui seguenti due punti: 1) se si debbano assicurare anche i veicoli a motore circolanti in ambiente privato; 2) se debbano essere assicurati anche i danni dei terzi trasportati. In entrambi i casi si è finito per escludere l'obbligatorietà dell'assicurazione. In particolare, i tre articoli prevedono che non possono essere messi in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del Codice civile. L'assicurazione spiega il suo effetto anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente. L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato, e dai veicoli a uso privato da noleggiare con un- conducente, nonché dai1 veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone. Le norme approvate oggi prevedono altresì che non possano essere messi in navigazione, se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone, i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore (entro o fuori bordo) di potenza superiore ai 3 cavalli. L'obbligo della assicurazione non riguarda la responsabilità per danni riportati dalle persone trasportate, a meno che non si tratti di natanti adibiti a servizio pùbblico. Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore, si applicano, in quanto possibile, tutte le norme;/previste per i veicoli a motore. Infine, l'art. 3 dispone che le gare eie competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, e le relative prove, non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, ove l'organizzatore non abbia contratto assicurazione per la responsabilità civile a norma di legge. Questa forma di assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. La discussione del provvedimento- riprenderà mercoledì prossimo; dovrebbe concludersi, nonostante i molti articoli e i numerosissimi emendamenti, nel giro di po¬ che, sedute. Lo scoglio più grosso sembra essere il proposito del governo di escludere dall'obbligo dell'assicurazione gli autoveicoli appartenenti ad enti pubblici. «Lo Stato — ha dichiarato oggi il ministro dei Trasporti Mariotti — è in condizioni di solvibilità e, pertanto, i terzi sono garantiti da una controparte che è in grado di corrispondere l'indennizzo agli infortunati ». La commissione Trasporti ha però espresso in proposito un parere del tutto diverso. ar. ba.

Persone citate: Mariotti, Schietroma

Luoghi citati: Roma