Quando è possibile il cumulo di pensione e retribuzione

Quando è possibile il cumulo di pensione e retribuzione Secondo la nuova legge: dal primo maggio scorso Quando è possibile il cumulo di pensione e retribuzione Le date per presentare domanda all'Inps - Una categoria dimenticata: i pensionati per invalidità Il cumulo della pensione con la retribuzione (e cioè il diritto di percepire contemporaneamente l'una e l'altra) è disciplinato da norme più liberali di quelle vigenti al riguardo fino al 30 aprile scorso. Infatti, dal 1" maggio 1969 sono cumulabili interamente con la retribuzione le pensioni corrisposte negli importi minimi di legge: 23.000 lire mensili per chi ha meno di 65 anni e 25.000 lire per i lavoratori che hanno superato quell'età. Per le pensioni di importo superiore a questi minimi il cumulo è ammesso integralmente per le prime 23.000 lire di pensione mensili (25 mila se l'interessato ha più di 65 anni) e nella misura del 50 per cento per la quota di pensione eccedente tale importo, fino ad un massimo cumulabile di 100.000 lire 11 mese. Queste norme valgono anche per le pensioni di anzianità liquidate fino al 30 aprile 1968 ai lavoratori che potessero far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva. Nei loro riguardi il cumulo della pensione con la retribuzione — che non era più ammesso, nemmeno in parte, dal 1" maggio 1968 — viene quindi ripristinato nei limiti suddetti. E' -invece cumulabile con la retribuzione l'intera tredicesima mensilità, di pensione, qualunque ne sia l'importo, così come non sono soggetti ad alcuna riduzione pensionistica i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, giornalieri di campagna ed assimilati, né i lavoratori italiani occupati all'estero. Ai lavoratori pensionati per invalidità con decorrenza anteriore al 1" maggio 1969 continueranno ad applicarsi — se più favorevoli — le norme preesistenti al riguardo, secondo le quali la pensione di invalidità era cumulabile con la retribuzione nella misura di due terzi. In altre parole questi lavoratori sono attualmente soggetti da parte delle aziende dove sono occupati ad una ritenuta che non può essere superiore, in nessun caso, alla terza parte della loro pensione. Riliquidazione delle pensioni contributive di vecchiaia. — I titolari di pensione per vecchiaia liquidata con le norme in vigore fino al 30 aprile 1968 (e cioè in base all'importo dei contributi versati), i quali abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita e la prestassero ancora il 1" maggio 1969, possono chiedere che la pensione gli sia riliquidata con le nuove norme, e cioè in rapporto al 74 per cento della retribuzione media dei tre anni più favorevoli dell'ultimo quinquennio. Le relative domande dovranno essere presentate all'Inps entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge n. 153, vale a dire entro 11 27 ottobre prossimo. Il pagamento della pensione in corso sarà sospeso dalla data di presentazione della domanda. La nuova pensione sarà liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro con il recupero dei ratei riscossi dopo il 1" maggio 1968 e fino alla data di sospensione di quella contributiva. Purtroppo, la facoltà di farsi riliquidare la pensione con le nuove norme non è concessa ai pensionati di invalidità, benché si tratti in genere di lavoratori che non hanno ancora compiuto l'età pensionabile e siano stati riconosciuti invalidi in misura superiore al 50 per cento E' una delle poche gravi lacune della nuova legge che dovrebbe essere prontamente colmata, tanto più che il riesame delle norme sull'invalidità pensionabile è pre visto entro il 31 dicembre 1971 dall'articolo 35 della nuova legge. Riliquidazione delle pensioni di anzianità. — I beneficiari di pensione per anzianità che abbiano compiuto 60 anni (55 se donne) prima del maggio 1968 possono farsi riliquidare la pensione con le più favorevoli norme entrate successivamente in vigore, e cioè in rapporto al 65 per cento della retribuzione media degli ultimi tre an¬ ni, purché abbiano versato almeno un contributo — anche figurativo — dopo la decorrenza della pensione. La nuova pensione decorrerà dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e beneficerà dell'aumento del 10 per cento, disposto dal 1" maggio 1969 con la nuova legge. Osvaldo Paita

Persone citate: Osvaldo Paita