I punti dell'accordo per le zone salariali

I punti dell'accordo per le zone salariali I punti dell'accordo per le zone salariali Fissato il valore dei parametri per le varie località - I primi aumenti dal 1° aprile prossimo (Nostro servizio particolare) Roma, 20 marzo. Questa sera, in un nuovo incontro tra Confindustria e sindacati, è stato perfezionato l'accordo sulle «zone salariali » nell'industria privata. Le organizzazioni nazionali di categoria provvederanno a determinare nuovi mìnimi di paga e di stipendio-base, tenendo presenti i seguenti criteri: 1) trasferimento nei minimi di paga, o stipendio base, in vigore al 31 marzo 1969 per la province dt Milano e Torino degli importi orari corrispondenti a 41 punti giornalieri dell'indennità di contingenza per il gruppo territoriale A (il gruppo territoriale B viene soppresso); 2) applicazione agli importi così conglobati delle percentuali indicate per ciascuna zona per il periodo dal l'aprile 1969 al l'luglio 1972. L'accordo, come si sa, prevede la riduzione delle attuali differenze tra le varie zone nella misura del 50 per ceti- to dal V aprile 1969, del 25 per cento dal 1° ottobre 1970 e del residuo 25 per cento dal 1' luglio 1972. I riflessi del conglobamento sui « parametri » delle diverse categorie e qualifiche formeranno oggetto di trattativa in occasione del rinnovo dei singoli contratti collettivi. Gli aumenti di merito e quelli corrisposti a titolo specifico (cottimi e incentivi, premi di produzione, indennità di disagio, di rischio, nocività ecc.) saranno mantenuti, mentre gli aumenti specifici in acconto sui miglioramenti derivanti dall'assetto zonale dovranno essere assorbiti con la stessa proporzionalità indicata per l'eliminazione delle differenze zonali. Per i rimanenti superminimi, a carattere collettivo o di generalità, l'eventuale assorbimento e la sua entità verranno esaminati e definiti entro trenta giorni dalla data dell'attuale accordo in sede aziendale, anche in via transattiva, ricorrendo eventualmente all'opera conciliatrice dell'ufficio del lavoro: II conglobamento e il riassetto zonale non avranno alcun riflesso sui cottimi e su tutte le altre forme di incentivo, compresi i premi di produzione. Sono previsti adattamenti per particolari settori. Per l'indennità di contingenza non conglobata, e per quella che maturerà in futuro, ferma restando la normativa generale, saranno applicati in tutto il territorio nazionale i valori del gruppo territoriale A. E' noto, inoltre, l'impegno bilaterale vincolante a non riproporre nelle contrattazioni future ai vari livelli di contrattazione (settore, categoria, azienda) differenziazioni nei minimi salariali che sarebbero in contrasto con l'accordo. Confermato il valore 100 per Milano e Torino, nell'ambito della zona zero, i nuovi rapporti per il calcolo delle retribuzioni sono stati così fissati rispettivamente dal V aprile 1969 e dal 1' ottobre 1970 (fra parentesi indichiamo il rapporto attuale): Zona zero Genova e Roma 99,25 e 99.62 (98.5); I zona 98,50 e 100 (97): I extra Crema 99,58, 99,79 (99,17); I extra Biella 98,97 e 98,48 (97,97); I extra Varese 98.95 e 99,47 (97,91); II zona 97,50 e 98,75 (95); III zona 96 e 98 (92); III extra Napoli 96,75 e 98,37 (93,5); IV zona 94,50 e 97,25 (89): IV extra Palermo 95,25 e 97,62 (90.5): V zona 92,25 e 96.12 (84,51; .V extra 93,50 e 96.75 (87); VI zona 90 e 95 (80). g. f.