Norme più restrittive per la legge urbanistica?

Norme più restrittive per la legge urbanistica? Allo studio del Ministero dei Lavori Pubblici Norme più restrittive per la legge urbanistica? Non saranno prorogate le licenze edilizie concesse tra il 1° settembre '67 ed il 31 agosto '68 (Nostro servizio particolare) Roma, 5 marzo. Alcune modifiche all'articolo 17 della « legge ponte » urbanistica saranno probabilmente proposte dal ministro dei Lavori Pubblici. Mancini ha infatti chiesto ai suoi uffici di preparare alcune varianti alla legge, fornendo precise indicazioni sui criteri da seguire. Ogni proroga del termine per l'entrata in vigore delle limitazioni all'attività edilizia nei comuni privi di piano regolatore (termine fissato dalla legge al 31 agosto 1968) è comunque totalmente esclusa dalle indicazioni del ministro. La perentorietà del termine doveva servire a spingere i comuni alla pianificazione ordinata del proprio sviluppo: una proroga rallenterebbe la redazione dei piani, e comporterebbe una nuova congestione di progetti presentati. L'orientamento sarebbe invece di concedere proroghe all'entrata in vigore dei primi tre commi dell'articolo 17 della legge ponte, numero 675 dell'agosto 1967, solo per quei comuni che abbiano già adottato un piano regolatore o che s'impegnino ad adottarlo in un tempo breve da stabilire, sempre che i piani siano approvati dal ministero. Si stimolerebbe cosi maggiormente l'attività urbanistica degli enti locali. I tre commi da prorogare vietano, nei centri privi di piano generale o di programma di fabbricazione, dì costruire per più di 1,5 metri cubi su ogni metro quadro, di costruire case superiori ai 3 piani, di costruire "per altezze superiori alla larghezza degli spazi liberi attorno all'edificio. Si dovranno però osservare ugualmente una serie di salvaguardie di carattere generale. Le modifiche che Mancini sembra deciso a presentare dovrebbero comportare una severità maggiore di quella già prevista dalla legge, sia per le costruzioni superiori ai 25 metri d'altezza e sia per quelle che ricadono in comuni che hanno un valore paesaggistico o ambientale da tutelare. Quanto alle licenze edilizie già concesse tra il 1° settembre 1967 e il 31 agosto 1968 si esclude che possano essere prorogate: scadranno quindi certamente se gli edifici non verranno realizzati, come prevedeva la legge, entro due anni dalla licenza. g. m.

Persone citate: Mancini

Luoghi citati: Roma